Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4054 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28135/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORGOGNA 47,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BRANCADORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO VINCENZI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, in persona del Responsabile del Contenzioso

Regionale dell’Emilia Romagna, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA

BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORENZA SOLAINI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 879/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

T.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Emilia Romagna indicata in epigrafe.

La società Equitalia centro spa si è costituita con controricorso. L’Agenzia delle Entrate non ha depositato difese.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale eseguita direttamente dall’agente della riscossione, è infondato.

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella – cfr. Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 3254/2016; Cass. n. 4567/2015 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Il secondo motivo è inammissibile, non vertendo sull’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio (Cass. S.U. n. 8054/2014).

Il terzo motivo è fondato, non avendo la CTR esaminato la domanda di rimessione in termini rispetto agli atti prodromici impugnati contestualmente dalla parte contribuente insieme alla cartella. Va infatti ricordato che l’istituto della rimessione in termini nell’ambito delle questioni tributarie, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, trova applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche per situazioni esterne al suo svolgimento, qual è la decadenza dal diritto di impugnazione (cfr. Cass. nn. 14627, 17704 e 22245 del 2010, 98 del 2011), per modo che lo stesso va inteso in senso lato, comprensivo, quindi, anche del diritto alla proposizione del ricorso avverso atti tributari. Spettava dunque al giudice di merito verificare l’operatività di tale istituto all’interno del procedimento nel quale il contribuente aveva impugnato sia la cartella che gli atti prodromici in relazione a quanto ritenuto da questa Corte – Cass. n. 3277/2012.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo e disatteso il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il terzo motivo, inammissibile il secondo e disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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