Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4054 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 08/02/2022), n.4054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28747-2020 proposto da:

M.C.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

CRESCENZIO 38, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO BOLOGNESI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REKEEP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TANARO 10, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA RONDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1993/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

PIERGIOVANNI PATII.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 2 marzo 2020, la Corte d’appello di Milano rigettava le domande di M.C.M.A. (dirigente fino al marzo 2013 di Manutencoop, poi Rekeep s.p.a., da questa licenziato e quindi riassunto nel dicembre 2013 con contratto a termine scadente a fine febbraio 2017 a tempo parziale al 90%) di condanna della datrice al pagamento, in proprio favore a rispettivo titolo di retribuzione variabile per gli anni 2014 – 2016 e di rinnovo del contratto dei servizi con Telecom s.p.a., delle somme di Euro 102.582,58 e di Euro 51.873,86;

2. essa riformava pertanto la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le domande del dirigente, sull’essenziale rilievo di carenza del potere rappresentativo del Direttore del personale D.G., che aveva inserito il trattamento economico incentivante nella pattuizione individuale del 19 dicembre 2013 con il dirigente, senza una idonea deliberazione del Consiglio di Gestione della società (non contenendo, in particolare, quella del 24 gennaio 2014, alcun cenno del trattamento), siccome necessaria condizione integrativa di efficacia dell’atto di assunzione;

3. con atto notificato il 4 novembre 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la società con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere la Corte territoriale deciso secondo diritto in ordine alla ricostruzione e qualificazione della conclusione del contratto di lavoro dirigenziale, a tempo parziale e determinato, tra le parti, in ragione della ritenuta carenza di potere rappresentativo del direttore del personale D. (invece irrilevante per il Tribunale in applicazione del principio di apparentia iuris), con la conseguente inesistenza di motivazione al riguardo (primo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e gradatamente dell’art. 1353 c.c. e dell’art. 1399 c.c., per omessa indicazione, e conseguente motivazione, della ragione della legittimazione di D. a stipulare un contratto di assunzione condizionato sospensivamente, incompatibile con la prospettata sua qualità di falsus procurator, nonché, in subordine, per una sorta di efficacia della delibera del Consiglio di Gestione quale condizione modificativa del contratto di assunzione (senza l’allegato h contenente il trattamento incentivante) o ancora quale sua ratifica parziale (secondo motivo);

2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

3. non sussiste, nel caso di specie, una pronuncia che non sia stata resa secondo diritto, né che tanto meno sia priva di alcuna motivazione, così da non attingere neppure il “minimo costituzionale” preteso dall’art. 111 Cost., comma 6 e pertanto trasmodando nella nullità della sentenza (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053); la Corte territoriale ha, infatti, applicato le regole sulla rappresentanza previste dagli artt. 1387 s.s. c.c., con argomentazione più che adeguata (in particolare, dal quarto capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 della sentenza);

3.1. neppure si configurano le violazioni di norme di diritto denunciate, in ordine a incompatibilità della qualificazione della fattispecie negoziale, come condizionata sospensivamente, con la qualità difalsus procurator del direttore del personale, né a ratifica parziale dal Consiglio di Gestione della società del suo operato, avendo la Corte applicato i principi in materia di formazione del contratto, secondo l’allocazione del potere deliberativo della società datrice, in base a quanto accertato anche in fatto dalla Corte territoriale, non già nel Direttore del personale D., siccome privo nella procura in atti” del potere per stabilire le condizioni e per costituire i rapporti di lavoro coi terzi” (al quarto capoverso di pg. 4 della sentenza), in assenza di quella “condizione integrativa dell’efficacia dell’atto” (ai primi due alinea dell’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza) “nella competenza/ sfera di attribuzioni del Consiglio di Gestione della Società il potere/ prerogativa di deliberare… la costituzione di nuove relazioni lavorative… confermandone il contenuto” (al terz’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza);

4. il ricorrente deduce violazione degli artt. 1362,1363,1366,1367,1370 c.c., per inosservanza dei canoni ermeneutici di letteralità, di interpretazione complessiva delle clausole, di buona fede, di conservazione e di interpretazione contro l’autore, in riferimento all’allegato sub h), indicato come “lettera di definizione degli incentivi economici” nella seconda pagina del contratto individuale di assunzione, per giunta con unilaterale modificazione datoriale delle condizioni contrattuali originariamente assentite dal lavoratore (terzo motivo); violazione dell’art. 2729 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte territoriale ritenuto incolpevole l’ignoranza dell’allegato h) al contratto individuale di assunzione del dirigente, non rispettando, nell’operazione di sussunzione e in particolare in applicazione del paradigma di gravità della presunzione nonostante l’indicazione dell’allegato nel contratto, la produzione della lettera dalla società in primo grado, anche per la credibilità accordata ai testi assunti, benché non partecipanti alla riunione del Consiglio di Gestione del 24 gennaio 2014 (quarto motivo);

5. anch’essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;

6. la Corte territoriale ha correttamente applicato i canoni ermeneutici, in particolare secondo il canone prioritario dell’elemento letterale (art. 1362 c.c.), seppure non in senso assoluto, secondo la comune intenzione delle parti, avuto riguardo anche al criterio logico-sistematico previsto dall’art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole, tenendosi altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. 26 luglio 2019, n. 20294; Cass. 2 luglio 2020, n. 13595) e in una prospettiva di buona fede (Cass. 23 luglio 2018, n. 19493), del contenuto del contratto di lavoro: sicché, la censura si risolve in una sostanziale contestazione del risultato interpretativo in sé, oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891);

6.1. inoltre, detta interpretazione è stata compiuta sul presupposto dell’incolpevole ignoranza della società dell’allegato sub h), accertato in fatto sulla base anche di prove testimoniali congruamente scrutinate (al secondo capoverso di pg. 6 della sentenza) e non già in via meramente presuntiva: con infondatezza pertanto del quarto motivo, anche per una tendenziale critica di plausibilità, in funzione di una diversa ricostruzione del fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 30 giugno 2021, n. 18611);

6.2. l’operazione ermeneutica è stata, infine, condotta dalla Corte d’appello con una particolare attenzione, oltre che alla prospettiva aziendale, a quella del lavoratore, che non poteva riporre un sicuro affidamento nella situazione apparente, in quanto `pienamente in grado di conoscere e comprendere la fisionomia, i limiti fisiologici e la natura dei compensi incentivanti dei dirigenti” (per le argomentate ragioni agli ultimi due capoversi di pg. 5 della sentenza), così comprovante la consapevolezza e intenzionalità volitiva comuni sua e della datrice del perimetro negoziale della nuova assunzione lavorativa, pure confermata dal comportamento tenuto successivamente alla stipulazione del contratto: di assenza di alcun sollecito, nel corso dei tre anni di durata dell’incarico, di assegnazione degli obiettivi rilevanti per il trattamento incentivante e della sua “oltremodo equivoca” conservazione “del silenzio” al riguardo (dal secondo al decimo alinea di pg. 7 della sentenza);

7. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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