Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4053 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4053 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso 7891-2014 proposto da:
SERIO DOMENICO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo Studio di MARCO
GARDIN, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
TULLIO CICERONE;
– ricorrente contro
AUTOCENTRO S.r.l. in persona del legale rappresentante
2017

pro tempore;
– intimata –

2430

On

avverso la sentenza n. 484/2013 della CORTE D’APPELLO
di LECCE

SEZ.DIST.

di TARANTO,

depositata il

21/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 20/02/2018

consiglio del 11/10/2017 dal Consigliere ANTONINO

< SCALISI. RG. 7891 del 2014 Serio Domenico - Autocentro srl. Fatti di causa Serio Domenico Cristian con ricorso del 10 gennaio 2014 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 484 del 2013, con la quale la Corte di Appello di Lecce, riformando la sentenza n.340 del 2011 del Tribunale di Taranto, rigettava la domanda proposta da Serio Domenico Cristian nei confronti favore di un veicolo Chevrolet Corvette, fittiziamente registrato presso il PRA a nome della società convenuta e accoglieva .1a domanda riconvenzionale dell'Autocentro S.r.l., condannando il Serio alla restituzione dell'autovettura di cui si dice; condannava l'attore al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte distrettuale, a prescindere che il disconoscimento della scrittura privata del 6 aprile 1995, non appariva unicamente orientato alla contestazione della conformità della copia rispetto all'originale, sembrando, piuttosto, essere orientato alla contestazione del contenuto ideologico della scrittura, comunque, quel disconoscimento era tardivo, sia sotto il profilo dell'art. 2719 cod. civ., sia sotto il profilo dell'art. 215 n. 2 del cod. proc. civ., Dovendosi ritenere che la scrittura di cui si dice non poteva ritenersi disconosciuta , essa trovava pieno ingresso nel processo in funzione probatoria e da essa emergeva che Cosimo Serio, dante causa di Serio Domenico, ricevette l'autovettura, di cui si dice, in affidamento temporaneo, appartenendo la proprietà del veicolo alla società Autocentro . La cassazione è stata chiesta per due motivi. La società Autocentro intimata in questa fase non ha svolto attività giudiziale. In prossimità dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 cod. civ. Ragioni della decisione dell'Autocentro srl per sentire dichiarare la proprietà in suo RG. 7891 del 2014 Serio Domenico - Autocentro srl. 1.= Serio Domenico Cristian lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2719 cod. civ. e 214 e 215 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, nonostante si tratti di una tesi giurisprudenziale meno recente, il disconoscimento di conformità della copia fotografica o fotostatica rispetto all'originale effettuato, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non sarebbe soggetto ai termini decadenziali di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. poiché l'art. 2719 cod. civ. non indicherebbe alcun termine e, dunque, potrebbe essere deducibile nel corso dell'intero giudizio e anche in appello. b) Con il secondo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Secondo il ricorrente, posto che il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, di cui all'art. 2719 cod. civ, è preordinato ad impedire l'utilizzazione della scrittura come mezzo di prova, se manca l'originale, la copia non avrebbe alcuna valenza giuridica. E ciò sarebbe, quanto avvenuto nel caso in esame in cui il giudice di primo grado facendo, evidentemente, applicazione del principio appena indicato ha posto a fondamento del riconoscimento della proprietà in capo al Serio tutta una serie di elementi diretti a questo fine. 1.1.= Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente considerata l'innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono infondati. Va, qui, premesso che la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo civile, incombendo sulla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale, ed, avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale. In ogni caso, le copie fotostatiche hanno la stessa •-■ 2 RG. 7891 del 2014 Serio Domenico - Autocentro srl. efficacia probatoria degli originali, se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, e detto principio opera anche nel caso di contumacia di quest'ultima. A sua volta, questa Corte non intende discostarsi dal suo ormai consolidato insegnamento secondo cui il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di scrittura - che, efficacia probatoria dell'originale - è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, con conseguente impossibilità che venga effettuato per la prima volta in appello ove il documento sia stato prodotto in primo grado (cfr. sent. nn.. 3294/1988, 7496/1995, 1141/1996, 5346/1997, 3275/98, 12290/98, 1334/99, 3305/99, 13334/99). Invero, una volta che l'onere del disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione sussiste a carico anche della parte contro la quale il documento sia prodotto in copia fotostatica e, posto che tale disconoscimento deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli artt. 214 e 215 c.p.c., è logico e consequenziale pensare che, nell'ambito del medesimo sistema volto a far acquistare efficacia probatoria al documento, anche il disconoscimento di conformità deve essere effettuato con l'osservanza di tali modalità e termini. Consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta conforme all'originale e riconosciuta nella scrittura o sottoscrizione, ai sensi dell'art. 215, 1^ comma, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa non la disconosce in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. In particolare, riguardo alla forma in cui deve avvenire, è stato ripetutamente precisato che il disconoscimento della conformità all'originale della copia di una scrittura privata 3 se non contestata, acquista, a sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa RG. 7891 del 2014 Serio Domenico - Autocentro srl. prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, ovverosia, con espressioni chiare ed inequivoche (vedi, specialmente, Cass. nn. 570/85, 5742/95, 7496/95, 5346/97, 3314/99, 133334/99). Nel caso di specie, correttamente, dunque, la Corte distrettuale ha attribuito valore probatorio alla scrittura privata del 6 aprile S.r.l. 1'8 ottobre 2010, l'attore non ha provveduto a disconoscerla nell'udienza successiva (né in un primo atto di risposta successivo alla produzione). In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio, dato che la società Autocentro srl intimata, in questa fase, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Per Questi Motivi La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione 1'11 ottobre 2017. I I ) Presidente il Fuuzòaxio Giudiziario NERI 4 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 2 0 FEB. 2018 1995, posto che prodotta dalla convenuta, società Autocentro

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