Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4053 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 08/10/2009, dep. 19/02/2010), n.4053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. familiare di M.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 797/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.11.05, depositato il 12/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di appello di Napoli, con decreto del 12.1.2006, accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da M.R. (erroneamente indicata in decreto come A.) in relazione all’eccessiva durata di giudizio amministrativo instaurato per ottenere la corresponsione di contributo per l’assistenza di familiare non autosufficiente, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 2.400,00 nonche’ al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 300,00.

La Corte di appello ha ritenuto che il termine ragionevole di durata del processo amministrativo presupposto dovesse essere determinato in tre anni per l’unico grado e che il processo – ancora pendente – si era protratto per due anni e cinque mesi oltre il termine ragionevole, liquidando la somma predetta a titolo di danno non patrimoniale.

Contro il decreto della Corte di appello M.R. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a sedici motivi.

La Presidenza del Consiglio intimata non ha svolto difese.

Il ricorso, acquisite le conclusioni scritte del P.G., il quale ne ha chiesto il rigetto, viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardivita’ in quanto il decreto impugnato e’ stato depositato in data 12.1.2006 nel mentre il ricorso e’ stato notificato soltanto il 1 marzo 2007, (non risultando data diversa di consegna all’Ufficiale Giudiziario), quindi oltre il termine annuale (oltre il periodo di sospensione) di cui all’art. 327 c.p.c..

Non va emessa alcuna pronuncia sulle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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