Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4053 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.J., nato in (OMISSIS), domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso nel

presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.

Vittorio Sannoner che indica per le comunicazioni il fax n.

0881/778320 e la p.e.c.

sannoner.vittorio.avvocatifo.gia.legalmail.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12, fax 069651400, p.e.c.

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it;

– Controricorrente –

avverso il decreto n. 4629/2018 del Tribunale di Bari, emesso e

depositato in data 6.6.2018, R.G. n. 1690/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Dott. Sergio

Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.J. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese poichè alla morte del padre gli venne chiesto di aderire al culto cui apparteneva il padre defunto quale suo successore ed al suo rifiuto, perchè (OMISSIS), gli adepti del citato culto iniziarono a disturbarlo e minacciarlo anche di morte, sicchè egli si recò dapprima presso la nonna in altro villaggio e, quindi, nell’aprile del 2016 alla sua morte, a lavorare in Libia, dove subì anche un arresto e violenza fisica. Si decise quindi, anche a causa della guerra civile scoppiata in Libia, a recarsi in Italia.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile, per scarsa coerenza intrinseca e estrinseca, il racconto esposto dal richiedente asilo e non sussistente alcuna condizione, prescritta dalla normativa in materia, per godere della protezione internazionale.

Il Tribunale inoltre ha reputato anche non concorrenti le condizioni, nelle quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su cinque motivi. Il Ministero degli Interni evocato s’è costituito regolarmente resistere con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da O.J. è inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 4 e 32 poichè il Collegio barese non ebbe a pronunziare sulla sua eccezione di inesistenza o nullità del provvedimento adottato dalla Commissione amministrativa poichè detto atto fu sottoscritto dal solo Presidente.

La censura è manifestamente priva di pregio posto che, in primo luogo, le norme evocate non dettano disciplina specifica a regolamento della forma che deve assumere il provvedimento adottato dalla Commissione, nella specie sicuramente atto a render noto all’interessato la decisione assunta.

In secondo luogo l’evidente infondatezza dell’eccezione a fronte di un provvedimento, i cui vizi formali non assumono rilievo in sede di procedimento giudiziale – relativo alla valutazione del diritto all’asilo e, non già, alla regolarità formale dell’atto – rende irrilevante l’eventuale mancato esame da parte del Giudice di merito.

Con il secondo motivo di ricorso il richiedente asilo evidenzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in quanto il Tribunale non s’è avvalso dell’istituto della collaborazione istruttoria a fronte dei dubbi circa il suo racconto delle ragioni fondanti la fuga dal suo Paese e nemmeno ha valorizzato tutte le fonti internazionali di documentazione afferenti la situazione socio-politica della (OMISSIS).

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ O. deduce violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 8 e art. 14, lett. c) per l’omessa considerazione da parte del Tribunale della effettiva situazione socio-politica di violenza diffusa esistente in (OMISSIS).

Le due censure possono esser esaminate unitariamente poichè attengono alla medesima questione e s’appalesano generiche, eppertanto inammissibili, posto che le argomentazioni critiche si limitano ad apodittica contestazione alla decisione del Tribunale perchè non utilizzata la facoltà istruttoria ex officio per raccogliere dati fattuali di conferma delle vicende narrate dal richiedente asilo e per non aver valorizzato altra documentazione internazionale afferente la situazione in (OMISSIS), senza però contestualizzare tali censure in relazione alla specifica situazione del ricorrente.

In effetti l’argomento critico sviluppato si limita ad elaborare una tesi astratta e contrapporla alla statuizione, adottata sul punto dal Tribunale, mediante un accurato esame della credibilità del narrato dell’ O., specie in relazione alle condizioni personali richieste per il riconoscimento della protezione internazionale. Per quanto riguarda poi la situazione socio-politica propria dello (OMISSIS), regione di provenienza del sig. O., sulla scorta di specifici documenti redatti da Organismi internazionali che sono stati richiamati in motivazione, il Tribunale ha ritenuto che la regione in questione non presenta una situazione di violenza diffusa tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c).

Con la quarta doglianza il richiedente asilo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 215 del 2007, art. 5, comma 6 per avere il Collegio pugliese malamente rigettato anche la sua richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria.

Anche in relazione a detta censura ricorre l’assoluta genericità dell’argomento critico svolto, posto che il ricorrente si limita ad una astratta ed apodittica contestazione della statuizione assunta dal Tribunale senza indicare quale sua specifica condizione di vulnerabilità il Collegio di prime cure ha omesso di esaminare e relativamente alla quale v’erano agli atti gli elementi probatori che invece i Giudici del merito hanno ritenuto non riscontrati positivamente. Il ricorrente al contrario si limita a richiamare le condizioni in astratto ritenute rilevanti al fine dell’optato riconoscimento senza minimamente rapportarle alla sua specifica situazione personale.

Alla domanda di inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dell’ O. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità verso l’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

A sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83 la questione afferente la liquidazione eventuale del compenso correlato al patrocinio a spese dello Stato è di pertinenza del Tribunale di Bari. Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a campione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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