Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4053 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27380/2015 proposto da:

FIDEL TRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ZAMA 37, presso

lo studio dell’avvocato MARIA AGATA TESTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D’ARAGONA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Responsabile pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCA SCHIAVON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Fidel Trasporti srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Veneto indicata in epigrafe che ha respinto l’appello del contribuente confermando la legittimità delle cartelle emesse a carico della predetta società.

La società Equitalia Nord spa si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il primo motivo proposto, la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e art. 12 disp. att. c.c..

La censura è infondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 – cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art. 14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e delle singole leggi d’imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all’inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014). I rilievi esposti dalla ricorrente in memoria non giustificano la modifica del superiore orientamento.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza per assenza di motivazione, nonchè il vizio di violazione di legge o di omesso esame della questione relativa all’idoneità dell’avviso di ricevimento a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartella, è infondato.

Ed invero, la sentenza non è, anzitutto, affetta da nullità per assenza di motivazione, avendo comunque indicato il fondamento della decisione, riportandosi alla giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla società concessionaria.

Quanto alla mancata dimostrazione della previa notifica delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria, va precisato che secondo Cass. n. 12888/2015, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all’agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (cfr. Cass. n. 10326/2014); ciò perchè “La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L’amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”.

In questa stessa direzione, Cass. n. 9246/2015 ha ritenuto che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così, Cass. n. 15315/14, ma anche Cass. n. 9111/12, nonchè, Cass. n. 20027/11, ove si precisa che “la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso”, non operando tale presunzione ed invertendosi l’onere della prova soltanto se il mittente affermi di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contesti tale circostanza; cfr., in tale ultimo senso anche Cass. ord. n. 20786/14). Si è così ritenuto che “in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo fornisca la prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione”.

I superiori principi, ribaditi di recente da Cass. n. 2790/2016, sono stati rettamente tenuti presenti dal giudice di appello e resistono ai rilievi difensivi della ricorrente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte controricorrente costituita come da dispositivo.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente costituita in Euro 4200,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed oltre accessori.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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