Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4052 del 20/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4052 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 13370-2012 proposto da:
TRUGLIO RITA C.F. TRGRTI52R42L492V, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8,
presso lo studio dell’avvocato PELLICANO’ ANTONINO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
49

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 20/02/2014

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CORETTI ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO,
STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 858/2011 della CORTE D’APPELLO

543/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega TRIOLO
VINCENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. CELENTANO CARMELO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 01/06/21Ar.g.n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Catanzaro dichiarò inammissibile il gravame
proposto da Truglio Rita avverso la decisione del Tribunale di Crotone, con
cui era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere dall’Inps
l’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola già corrisposta,
ritenne, in particolare, la Corte territoriale che l’atto di appello era stato
depositato oltre il termine di cui all’art. 325 cpc, decorrente dalla notifica
della sentenza del Tribunale effettuata “al procuratore dell’LIV.P.S.” ad
iniziativa della stessa parte appellante, parzialmente vittoriosa nel giudizio
di primo grado.
Questa Corte, con sentenza n. 17316/2008, accogliendo il ricorso
dell’assicurata, cassò la pronuncia d’appello, rilevando quanto segue:
“Alla stregua della verifica della motivazione della sentenza impugnata,
che è consentita in questa sede di legittimità anche sotto il profilo della
mancata o inadeguata valutazione di una risultanza processuale, il
Collegio rileva che l’accertamento operato dalla Corte territoriale in
ordine alle modalità della notificazione della sentenza di primo grado si
rivela carente, con riguardo alla individuazione del destinatario della
medesima e ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione. Ed
invero la mera affermazione che la sentenza del Tribunale sia stata
notificata “al procuratore dell’I.N.P.S.” in una determinata data non vale,
da un lato, a identificare con certezza il soggetto cui la notificazione era
indirizzata e non esclude, d’altronde, stante il riferimento ad una specifica
data, che la “notifica al procuratore” si identifichi con la materiale
consegna dell’atto a tale procuratore, a prescindere dalla indicazione del
medesimo – nell’istanza della parte notificante – come destinatario della
notificazione. Tale carenza, peraltro, è evidentemente decisiva ai fini del

oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle relative differenze;

giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, atteso che, in generale, la
certezza delle modalità di notificazione è requisito imprescindibile ai fini
della valutazione degli effetti processuali che ne conseguono (cfr. Cass.,
sezioni unite, n. 1 del 1999) e che, con riferimento al caso specie, la
notificazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di

costituito in giudizio, a norma dell’art. 285 c.p.c. e art. 170 c.p.c., comma
1, mentre tale decorrenza deve escludersi allorché la medesima notifica sia
indirizzata alla parte personalmente (cfr., ex multis, Cass. n. 18547 del
2006; n. 1675 del 2005), pure se la notifica sia di fatto avvenuta a mani del
difensore (cfr. Cass. n. 17790 del 2003; n. 5389 del 2007, con riferimento a
notifica della sentenza in forma esecutiva).
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata ad altro
giudice, designato come in dispositivo, affinché proceda all’indicato
accertamento e, in caso di ammissibilità dell’appello, all’esame del merito
dell’impugnazione”.
Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, designata
quale Giudice di rinvio, con sentenza del 1 — 30 giugno 2011, dichiarò
inammissibile l’appello.
A sostegno del decisum la Corte territoriale osservò quanto segue:
– premesso che, giusta quanto richiesto dalla sentenza rescindente, era
necessario accertare le modalità di notificazione della sentenza di primo
grado, con riguardo alla individuazione del destinatario della medesima e ai
fini della decorrenza del termine breve di impugnazione anche per il
notificante, l’accertamento andava fatto facendo riferimento ai dati
risultanti dall’atto restituito a colui che aveva chiesto la notificazione e non
a quelli risultanti dall’atto consegnato al destinatario;

impugnazione, anche per il notificante, soltanto se sia fatta al procuratore

- dalla sentenza notificata che si rinveniva nel fascicolo della parte privata
emergeva che la notifica era stata effettuata in Crotone, in data 12.5.03,
all’INPS in pers. del leg Rappres. p.t.,con il Proc. Dom. Avv. MG.
Carnovale, nel domicilio indicato, a mani di MT Pennestrì impiegata”;
– l’avv. Mariagrazia Carnovale era il procuratore dell’Inps, che aveva eletto

domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura, siti in Crotone, via G. Deledda
n. 1, come risultava dalla intestazione della medesima sentenza, che
menzionava anche i nomi dei procuratori della parte privata;
– la notifica era stata quindi richiesta da questi ultimi ed aveva avuto come
destinatario non la controparte personalmente, ma il suo procuratore, che
ne aveva ricevuto copia nel domicilio eletto;
– in mancanza di diverse indicazioni, infatti, la dizione “richiesto come in
atti”, apposta dall’ufficiale giudiziario, non poteva che riferirsi ai
procuratori della parte privata, ed il luogo della notifica, anche per lo
specifico richiamo al “proc. domic. Avv. M G. Carnovale, nel domicilio
indicato”, non poteva che essere quello degli uffici dell’Avvocatura
dell’Istituto previdenziale, ubicati nella via G. Deledda n. 1 di Crotone,
risultante dall’intestazione della sentenza;
– dalla relata non risultavano, come richiedenti la notifica, persone diverse
dai procuratori della parte privata, né risultava che la notifica fosse
avvenuta in un luogo diverso dal domicilio eletto, riportato nella
intestazione della sentenza, sicché, andava ribadito, la notifica della
sentenza era stata fatta, ad istanza dei procuratori della parte privata,
all’Inps presso il procuratore domiciliatario, specificamente indicato nella
persona dell’avv. M. G. Carnovale, e nell’indicato domicilio eletto;
– la notifica della sentenza fatta alla parte presso il procuratore costituito è
equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280

5

g

e 170 cpc, in quanto in grado di soddisfare l’esigenza di assicurare che la
sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo
rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare
l’opportunità dell’impugnazione, né l’apposizione della formula esecutiva
impedisce l’inizio del termine breve per l’impugnazione;

presso il procuratore nominativamente indicato e nel domicilio eletto, era
idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione, anche nei
confronti del notificante, il quale, ricevuta la sentenza notificata, aveva
avuto contezza che, in effetti, destinatario era stato il rappresentante
processuale della controparte, professionalmente qualificato a valutare
l’opportunità dell’impugnazione;
– conseguiva che, essendo la notifica avvenuta il 12 maggio 2003, era
tardivo e, quindi, inammissibile, l’appello proposto dalla parte privata con
ricorso depositato il 23 luglio 2003.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, resa in sede di rinvio,
Damiano Tommasina ha proposto ricorso per cassazione fondato su due
motivi.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo la parte ricorrente, denunciando violazione

degli arti. 383 e 384 cpc, deduce che questa Corte, con la sentenza di
cassazione della pronuncia resa in grado d’appello, aveva enunciato il
principio, a cui si sarebbe dovuta attenere il Giudice del rinvio, secondo cui
la notifica deve ritenersi idonea a far decorrere il termine breve di
impugnazione soltanto se fatta al procuratore costituito in giudizio e non

– pertanto, nella specie, la notifica della sentenza, in quanto fatta all’Inps

già quando la notifica stessa sia indirizzata alla parte personalmente,
ancorché sia di fatto avvenuta a mani del difensore; pertanto era da
escludersi che la notifica all’Inps fosse idonea a far decorrere il termine
breve per la proposizione del gravame; osserva altresì la parte ricorrente
che questa Corte aveva specificamente esaminato la relata di notifica della
motivazione della sentenza d’appello, non essendo all’uopo sufficiente il
riferimento al procuratore costituito, non indicato come destinatario
effettivo della notificazione; in applicazione dei suddetti principi e delle
indicazioni fornite dalla sentenza rescindente, il Giudice del rinvio avrebbe
quindi dovuto riconoscere che la sentenza era stata notificata alla parte
personalmente e che, come tale, era inefficace al fine di far decorrere il
termine breve di impugnazione, rendendo con ciò ammissibile l’appello.
1.1

Osserva la Corte che la sentenza d’appello è stata cassata non già

per violazione di norma di diritto (con conseguente enunciazione di un
corretto principio a cui il Giudice del rinvio avrebbe dovuto conformarsi),
ma per vizio di motivazione, essendo stata ritenuta carente quella diretta
all’identificazione, con certezza, del soggetto a cui la notificazione era stata
indirizzata; lo svolto richiamo ai principi di diritto elaborati in materia dalla
giurisprudenza di legittimità era quindi finalizzato ad evidenziare il
carattere di decisività della evidenziata carenza motivazionale, mentre il
compito affidato al Giudice del rinvio era stato enunciato in termini non
equivoci nel dover procedere “all’indicato accertamento e, in caso di
ammissibilità dell’appello, all’esame del merito dell’impugnazione”.

Tale incombenza accertativa la sentenza qui impugnata ha assolto nei
termini già diffusamente esposti, onde il motivo all’esame non merita
accoglimento.

sentenza di primo grado, traendone la conclusione della carenza di

2.

Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di

diritto e vizio di motivazione, la parte ricorrente deduce che, comunque, il
Giudice del rinvio avrebbe dovuto riconoscere che la notificazione della
sentenza in forma esecutiva eseguita alla parte personalmente anziché al
procuratore era inidonea a far decorrere il termine breve per
come destinatario non la parte personalmente, ma il suo procuratore, il
Giudice del rinvio aveva affermato il contrario di quanto risultante dalla
relata di notifica (spedizione della sentenza in forma esecutiva; indirizzo
della notificazione all’Inps in persona dl suo legale rappresentante;
esecuzione della notificazione presso la sede Inps di Crotone; esecuzione
della notifica a mani di una dipendente della parte).
2.1

Osserva la Corte che la relata di notifica è un atto (di natura

pubblica) di certificazione dell’avvenuto compimento delle attività con le
quali è stata effettuata la notificazione stessa; il contenuto e la portata di
tale atto di certificazione deve quindi essere valutato facendo applicazione
degli ordinari criteri ermeneutici legali, per quanto compatibili con la
peculiarità dell’atto medesimo.
Conseguentemente la relata di notifica va interpretata attribuendo alle
singole parti il senso che risulta dal complesso dell’atto (ex art. 1363 cc) e
non quello derivante da una considerazione atomistica di tali singole parti,
ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di
ermeneutica contrattuale, applicabili nei limiti di compatibilità, anche agli
atti amministrativi (cfr, Cass., n. 3426/2010).
Tale attività ermeneutica, come in ogni altro caso in cui si tratti di
interpretare il contenuto e la portata di un atto, si sostanzia in un
accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (al quale infatti, anche
nel caso di specie, la sentenza di cassazione ha disposto il rinvio per

l’impugnazione; per contro, nell’affermare che la notifica aveva avuto

l’opportuna indagine) e, pertanto, può essere censurato in sede di
legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica o
di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la
ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto,
onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare

indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti,
ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il
giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza
dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita
violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva,
in realtà, nella proposta di una diversa valutazione degli stessi elementi di
fatto già esaminati dal giudice del merito (cfr, per arg., in tema di
interpretazione di atti negoziali, ma con affermazione di principi applicabili
anche all’attività interpretativa di atti di diversa natura, ex plurimis, Cass.,
nn. 7500/2007; 22536/2007).
Nel caso di specie la Corte territoriale ha esaminato, nei termini già
diffusamente esposti nello storico di lite, gli elementi di giudizio rilevanti
ai fini del decidere, seguendo un percorso logico giuridico lineare e scevro
da contraddizioni, come tale non censurabile sotto il profilo del controllo
logico formale demandato al giudice di legittimità, mentre la parte
ricorrente non ha neppure indicato i canoni ermeneutici da cui il Giudice
del merito si sarebbe discostato, risolvendo la censura nella mera
prospettazione di una diversa valutazione, ritenuta a sé più favorevole, dei
fatti di causa.
2.2

Stante la conseguente intangibilità di tali fatti quali accertati dal

Giudice del rinvio, restano privi di fondatezza i denunciati vizi di
violazione di legge, essendo stati per contro correttamente applicati i

puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica

principi di diritto, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, dei quali la
sentenza impugnata ha fatto pertinente richiamo.
2.3

Anche il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, va

quindi disatteso.
In definitiva il ricorso va rigettato.

Non è luogo a pronunciare sulle spese a carico della parte soccombente,
trovando applicazione, ratione temporis (stante la data di deposito del
ricorso introduttivo del giudizio), l’art. 152 disp. att. cpc nel testo vigente
anteriormente alla novella di cui al dl n. 269/03, convertito in legge n.
326/03.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2014.

3.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA