Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4052 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. I, 19/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 19/02/2010), n.4052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA

ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a margine del ricorso, nonche’

l’Avv. M.A.L. in proprio quale antistatario delle

spese liquidate;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 719/05 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.11.05, depositato il 17/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PRATIS Pierfelice.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da P.V. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo svoltosi dal 3.7.1997 e ancora pendente al 19.7.2005 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto l’annullamento di delibera del Giunta Municipale, il riconoscimento del diritto al trattamento di fine rapporto e alla restituzione di somme trattenute per l’iscrizione INADEL) – con decreto del 17 gennaio 2006 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.300,00 a titolo di danno non patrimoniale nonche’ al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 300,00, distratte in favore del difensore anticipatario.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di cinque anni e cinque mesi, quantificato l’indennizzo in Euro 5.300,00.

Per la cassazione di tale decreto P.V. ha proposto ricorso affidato a sette motivi (in ricorso e’ erroneamente indicato come P.).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha resistito con controricorso.

Il ricorso, acquisite le conclusioni scritte del P.G., il quale ne ha chiesto il parziale accoglimento, viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. – Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L.n. 89 del 2001 e Convenzione europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. — specie art. 6 -, sia disattendendo la Giurisprudenza europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si e’ attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo che non puo’ essere inferiore a Euro 1.500,00 per anno;

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioe’ il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non gia’ per l’intera durata del processo.

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro.

Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione e lamenta che il Giudice del merito:

f) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri europei ai quali doveva adeguarsi;

g) non ha motivato la liquidazione delle spese;

h) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anziche’ quelle relative al processo contenzioso.

Con l’ultimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione ai seguenti punti:

a.1) la considerazione di tre anni quale termine di durata ragionevole del processo innanzi al TAR Campania;

b.1) il riconoscimento dell’indennizzo per il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioe’ il solo ritardo)- ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non gia’ per l’intera durata del processo;

c.1) la motivazione e’ del tutto mancante in ordine alla richiesta del bonus di Euro 2.000,00.

d.1) manca la motivazione anche in relazione alla liquidazione delle spese.

Segnala l’errore materiale del decreto impugnato nella parte relativa al cognome del ricorrente.

3. – Osserva la Corte che tutti i motivi di ricorso – fatta eccezione per le censure relative alla liquidazione delle spese – sono manifestamente infondati.

Infatti, a piu’ riprese questa Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Ne’ rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, poiche’ il giudice nazionale e’ tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non puo’, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 34 9 del 2007, che la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema piu’ vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, “omisso medio”, per tutte le autorita’ interne” (Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232).

Nella concreta fattispecie, poi, la Corte d’appello si e’ sostanzialmente attenuta ai parametri di liquidazione Cedu che, come e’ noto, oscillano tra i mille/00 e millecinquecento/00 Euro per anno di ritardo, avendo liquidato l’indennizzo complessivo di Euro 5.300,00 per cinque anni e cinque mesi di ritardo, con decisione sorretta da congrua e logica motivazione a fronte della quale il motivo di ricorso appare genericamente formulato. Invero, e’ noto che il giudice del merito dispone di una certa discrezionalita’ nel variare l’importo di indennizzo per anno di ritardo (da mille/00 a millecinquecento/00 salvo limitato discostamento in piu’ o in meno a seconda delle circostanze) (cfr. Sez. 1^, n. 28266 del 2008).

Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Si’ che le censure di cui ai primi quattro motivi e quelle, connesse, relative ai vizi di motivazione dedotti, sono manifestamente infondate.

Quanto alla censura sub f), va ricordato che “nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attivita’ professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato” (Sez. 1, Sentenza n. 23397 del 11/09/2008 (Rv. 605089).

Quanto alle spese processuali, invece, effettivamente “il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, ne’ rientra tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, paragrafo 7 e voce 75, paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in Camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi” (Sez. 1, Sentenza n. 25352 del 17/10/2008). Per contro, la Corte di appello ha espressamente richiamato proprio tali ultime voci della tariffa.

In proposito, poi, va ricordato che “la parte che intende impugnare per Cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimita’, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacche’ l’eventuale violazione della suddetta tariffa integra un’ipotesi di error in iudicando e non in procedendo” (Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 16/02/2007) e, nella concreta fattispecie, il ricorrente ha allegato al ricorso copia della parcella depositata dinanzi alla Corte territoriale.

Peraltro, benche’, come nella specie, la stessa rechi l’indicazione di tutti gli scaglioni di riferimento, la deduzione puo’ ritenersi sufficientemente specifica e puntuale, se risultino indicate le attivita’ effettivamente svolte e se la liquidazione da parte del giudice del merito sia stata operata mediante applicazione di una voce della tariffa erronea, espressamente richiamata. Infatti, detta circostanza, alla luce dell’indicazione dell’attivita’ svolta dal difensore, e’ sufficiente a consentire di accertare l’erroneita’ della liquidazione e la violazione denunciata (Sez. 1^, ord. n. 5665 del 2009).

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 300,00 esplicitamente richiamando la Tab.

A-7^, 50-B e la Tab. B-3^-75 rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1^ (per i diritti) e la Tab. A-4^ per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali e’ stata documentata l’attivita’ svolta.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti.

Il decreto va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate.

Le spese di legittimita’ vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.

Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Marra antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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