Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4052 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 18/02/2020), n.4052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.B., nata in (OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa nel

presente giudizio, giusta procura alle liti in calce al ricorso,

dall’avv. Alessandro Praticò che indica per le comunicazioni

relative al processo il fax n. 011/0360347 e la p.e.c.

alessandropratico.pec.ordineavvocatitorino.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, fax. (OMISSIS) p.e.c.

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it;

– Controricorrente –

avverso il decreto n. 4116/2018 del Tribunale di Bari, emesso in data

11.4.2018 e depositato in data 14.5.2018, R.G. n. 443/2018;

sentita la relazione in camera di consiglio del Cons. Sergio Gorjan.

Fatto

FATTI DI CAUSA

O.B. – cittadina della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Bari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

La ricorrente deduceva d’essere dovuta fuggire dal suo Paese poichè assistette all’omicidio del fratello da parte di alcuni suoi amici, con lui facenti parte di un culto, sicchè questi presero a perseguitarla per ucciderla.

Il Collegio barese ha rigettato il ricorso ritenendo non credibile il racconto della richiedente asilo poichè impreciso, inverosimile ed incongruente e nemmeno concorrenti le condizioni, per le quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria, per difetto di allegazioni utili al riguardo.

O.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale pugliese articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto da O.B. s’appalesa inammissibile.

Con il primo mezzo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione di numerose disposizioni ex D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs.n. 25 del 2008, artt. 8 e 35 bis nonchè nullità per omessa motivazione in quanto il Tribunale ha errato nel rigettare la sua richiesta di audizione personale in difetto della prescritta videoregistrazione della sua intervista in sede amministrativa.

Con la seconda ragione di doglianza parte impugnante rileva che il Collegio di prime cure ebbe erroneamente a ritenere non credibile il suo narrato circa le ragioni dell’abbandono del Paese d’origine, specie in relazione alla tratta di donne da avviare alla prostituzione ed alle condizioni sociopolitiche della (OMISSIS) ai fini di protezione sussidiaria.

Con il terzo motivo di ricorso la O. rileva violazione delle norme in tema di protezione umanitaria e vizio di motivazione, posto che il Tribunale, senza esercitare il potere-dovere di integrazione istruttoria, ebbe a rigettare anche la domanda afferente l’applicazione in suo favore di detto istituto utilizzando però le medesime ragioni fondanti il rigetto della sua domanda diretta al godimento degli altri istituti della protezione internazionale.

I motivi di censura articolati dall’ O. possono essere esaminati unitariamente stante i medesimi profili di inammissibilità che li attingono.

Difatti le critiche mosse con il ricorso appaiono astratte e non correlate alla ratio decidendi illustrata dal Tribunale nel suo decreto.

In limine va rilevato come il Collegio ebbe puntualmente a motivare il rigetto della chiesta audizione personale in udienza, stante l’articolata intervista rilasciata in sede amministrativa. Ciò risulta conforme alla nuova normativa processuale in materia introdotta dal D.L. n. 13 del 2017 convertito nella L. n. 46 del 2017 e, di certo, irrilevanti risultano eventuali situazioni diverse in procedimenti diversi, stante la peculiarità delle singole posizioni dei richiedenti asilo.

Il primo Giudice poi ha puntualmente messo in evidenza le ragioni fattuali lumeggianti la non credibilità del racconto reso a giustificazione dell’allontanamento dell’ O. dalla (OMISSIS) nonchè ha specificatamente individuato le incoerenze ed inverosimiglianze presenti nello stesso.

Inoltre il Tribunale ha esaminato la prospettazione difensiva secondo cui l’ O. fosse vittima di tratta e puntualmente ha evidenziato come dal suo racconto non emergesse alcuno degli indicatori sintomatici – indicati nel rapporto delle Nazioni Unite – dai quali desumere che la ricorrente fosse vittime della tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale. Ancora, il Collegio barese ha puntualizzato come le vicende narrate, quando credibili, al più, avrebbero identificato un conflitto inter personale non inquadrabile nelle situazioni riconducibili agli istituti di protezione internazionale se non dimostrando il difetto di protezione statale e l’attivazione della ricorrente per ottenerla. Inoltre, il Tribunale ha in modo approfondito esaminato – sulla scorta di indicati documenti redatti da Organismi internazionali – la situazione socio-politica dello Stato (OMISSIS) di provenienza della richiedente asilo per escludere che sia tale da potersi inquadrare nell’ipotesi disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Infine il Tribunale ha puntualmente analizzato la prospettata questione della tratta a fini di sfruttamento sessuale, sottolineando come l’unico elemento fattuale all’uopo dedotto dall’ O. – e cioè che i soldi per l’espatrio gli furono dati da una signora sua amica – non appare sufficiente a ritenere configurata oggettivamente una situazione di tratta ai danni della ricorrente.

A fronte di detta compiuta ed analitica motivazione la ricorrente si limita a riproporre le proprie tesi senza in concreto confrontarsi con gli argomenti esposti dal Giudice del merito a loro confutazione.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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