Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4051 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4051 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 21833-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

ricorrente

contro
GIORDANO ROSARIA, nella qualità di erede di GIORDANO
GIUSEPPE
– intimata-

Data pubblicazione: 20/02/2018

avverso l’ordinanza n. 8979/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
rilevato:

incorsa questa Corte di cassazione nell’ordinanza n. 8979 del 2017
laddove, a fronte dell’accoglimento del ricorso proposto dallo stesso
istituto previdenziale, ha dato atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in
applicazione dell’articolo 13 comma uno quater del d.p.r. numero 115
del 2002;
2. che Rosaria Giordano, nella qualità di erede di Giuseppe
Giordano, è rimasta intimata.
Considerato:
1. che il ricorso è manifestamente fondato, considerato che il
raddoppio del contributo unificato può essere disposto soltanto nel
caso di integrale rigetto, d’ inammissibilità o improcedibilità del
ricorso, mentre nel caso il ricorso dell’Inps è stato ritenuto
manifestamente fondato e per questo la sentenza impugnata è stata
cassata con decisione nel merito;
2. che non è luogo a dubitare della natura di errore materiale della
statuizione, considerato che nella valutazione dei presupposti per il
raddoppio del contributo il giudice non ha alcun margine di
discrezionalità;
3. che sussistono quindi i presupposti per la richiesta correzione,
dovendosi provvedere ai sensi dell’art. ex art. 391 bis c.p.c., nei termini
di cui in dispositivo;
Ric. 2017 n. 21833 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

1. che l’Inps chiede la correzione dell’errore materiale in cui è

4. che la natura del procedimento preclude ogni provvedimento
sulle spese (v. Cass. n. 3566 del 2016, Cass. S.U. n. 9438 del 2002)
P.Q.M.
dispone la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 8979
del 2017 nei seguenti termini: nel dispositivo, nell’ultimo capoverso,

sussistenza”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018
Pjet Curzio, Presidente
t

l’inciso “della sussistenza” dev’essere sostituito con “della non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA