Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4051 del 20/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 4051 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 19376-2010 proposto da:
LAZZARA GIUSEPPE C.F. LZZGPP5OL15I356M, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO BERGAMINI 12,
presso lo studio dell’avvocato GENTILI PIERO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
3720

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 20/02/2014


– controricorrente nonchè contro

REGIONE LIGURIA, AZIENDA SANITARIA LOCALE n.2 SAVONESE
C.F. 01062990096;
– intimate –

AZIENDA SANITARIA LOCALE n.

2

SAVONESE C.F.

01062990096, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE N.76, presso lo studio dell’avvocato
ROMEO CARLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIPICELLI ANTONIO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro

REGIONE

LIGURIA,

LAZZARA

GIUSEPPE

C.F.

LZZGPP5OL15I356M;
– intimati –

avverso la sentenza n. 347/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 20/07/2009 R.G.N. 349/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Nonché da:

udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato GENTILI PIERO;
uditi gli Avvocati ROMEO CARLO e RAGO VINCENZO
– udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso principale, assorbimento
dell’incidentale.

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 20 luglio 2009 la Corte d’appello di Genova, in
riforma della sentenza del Tribunale di Savona del 17 gennaio 2008, ha
rigettato la domanda proposta da Lazzara Giuseppe nei confronti
dell’Azienda Sanitaria Locale 2 savonese, del Ministero della Salute e della

all’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 210 del 1992 per epatopatia
ascrivibile all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. 834 del
1931. La Corte territoriale, motivando tale decisione, ha riconosciuto la
legittimazione passiva della ASL 2 savonese, come ritenuto dal giudice di
primo grado, considerando la data del 21 febbraio 2001 quale discrimine
temporale per l’individuazione della legittimazione passiva sulla base del
DPCM 8 gennaio 2002 che ha posto a carico del Ministero della Sanità gli
oneri derivanti dal contenzioso riferito alle istanze di indennizzo trasmesse
sino al 21 febbraio 2001 al Ministero stesso, mentre l’istanza in esame era
stata proposta solo in data successiva il 5 febbraio 2002. La Corte genovese
ha tuttavia considerato che il termine di decadenza triennale di cui alla
legge n. 210 del 1992 esteso alle infermità derivanti da epatite posttrasfusionale dalla legge n. 238 del 1997, è comunque applicabile anche
alle epatiti manifestatesi in data anteriore al 1997 ma per le quali la
domanda di indennizzo sia stata presentata dopo l’entrata in vigore della
legge n. 238 citata, con la precisazione che il termine di decadenza
triennale decorre dalla stessa entrata in vigore di tale legge e, nel caso in
esame, l’istanza è stata presentata solo nel febbraio 2002 e, quindi, oltre la
maturazione di detto termine.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Lazzara affidata ad
un unico motivo.

Regione Liguria, intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale 2 savonese che
propone ricorso incidentale.
Il Ministero della Salute resiste con controricorso al ricorso principale ed al
ricorso incidentale della ASL 2 savonese.

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.
3, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e dell’art. 1, comma 9, della legge
n. 238 del 1997 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di
procedura civile. In particolare si deduce che, sulla base della
giurisprudenza della Corte di cassazione, il termine di decadenza triennale
ex art. 3. comma 1 della legge n. 210 del 1992, non sarebbe applicabile alle
epatiti post-trasfusionali verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge
n. 238 del 1997.
Con il ricorso incidentale la ASL 1 savonese lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 114 e 123 del d.lvo 112 del 1998 e degli artt. 2 e 3
DPCM 26 maggio 2000, degli artt. 1,2 e 4 DPCM 8 gennaio 2001, degli
artt. 3 e 4 DPCM 24 luglio 2003 e dell’art. 3 comma 4 bis della legge
regionale Liguria n. 5 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ. in punto di legittimazione passiva. In particolare si deduce
che, ai sensi della normativa richiamata, la legittimazione passiva, nella
fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza
impugnata, sarebbe del Ministero della salute.
Il ricorso principale non è fondato.
In presenza di una modifica normativa che introduce un termine di
decadenza che prima non sussisteva, la nuova disciplina entra in vigore con
efficacia generale, quindi anche per chi già si trovava nella situazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

richiesta dalla legge per far valere il diritto ora sottoposto a decadenza. Per
costoro non si determina una situazione giuridica diversa, se non su di un
punto specifico: il termine naturalmente decorre dal momento della entrata
in vigore della legge che lo ha introdotto. Si tratta di un principio generale
dell’ordinamento, che trova riscontro nell’art. 252 disp. att. cod. civ.. Con

(ovvero per la prescrizione o per l’usucapione) il codice stabilisce un
termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine
si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle
prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla entrata in
vigore della nuova disciplina. Nel senso della validità generale della norma
di sono espresse Corte Cost. nn. 20 del 1994 e 128 del 1996, Cass. 9 aprile
2003 n. 5522, Cass. Sez Un. 7 marzo 2008 n. 6173. Essa è stata anche
inserita nell’art. 222 c.c. francese, cpv, novellato dalla L. 17 giugno 2008,
n. 561 – 2008, e la dottrina le riconosce l’efficacia di “droit commun”,
precisando che la creazione di un termine nuovo equivale all’abbreviamento
di un termine già esistente. L’argomento comparatistico rafforza dunque la
soluzione qui adottata. La decadenza è una forma di sottoposizione
dell’esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio
vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni
per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l’esercizio
di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era
(nel caso in esame si riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre
la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione,
se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un
diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto,
con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento
della entrata in vigore della modifica legislativa. Nel caso in esame, in
particolare, vi sono stati precedenti decreti legge non convertiti, che hanno

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questa norma il legislatore sancisce che quando per l’esercizio di un diritto

previsto il termine di decadenza successivamente e definitivamente
previsto dalla Legge Conversione n. 238 del 1137. A tale riguardo va
affermato che tra gli effetti di un decreto legge non convertito, “fatti salvi”
da una legge di conversione di distinto e successivo decreto legge, non
rientra il decorso di un termine di decadenza non ancora maturato. Infatti la
gravante sul titolare del diritto. Ne consegue che la stessa decadenza,
nuovamente comminata dalla legge, decorre appunto dall’entrata in vigore
di questa (Cass. 3 febbraio 2012 n. 1635 e, nello stesso senso, Cass. 10
luglio 2013 n. 17131).
Il ricorso incidentale è assorbito.
La complessità delle questioni sollevate nel presente giudizio giustifica la
compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma i1 dicembre 2013.

mancata conversione del decreto cancella l’onere di impedire la decadenza,

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