Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4051 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31172/2018 proposto da:

M.P.M.K., domiciliato in Roma, P.zza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Luigi Mughini, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 775/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/10/2019 da TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

M.P.M.K., cittadino bengalese, con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Firenze, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme, rivolgendosi quindi alla Corte di appello.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di un contenzioso con alcuni vicini che avevano intenzione di occupare il proprio terreno; aveva riferito che non aveva sporto denuncia poichè la polizia si era impegnata a risolvere la questione bonariamente, tuttavia il padre ed il fratello erano stati accoltellati, la madre malmenata e la moglie si era salvata perchè si trovava dal suocero. Rivoltosi nuovamente alla polizia senza esito, poichè aveva subito le minacce di morte dei vicini, aveva deciso di vendere la casa e partire per la Libia, mentre i vicini avevano occupato i terreni e la moglie con i due figli si era trasferita presso il suocero.

Sia in primo che in secondo grado le sue dichiarazioni sono state ritenute inattendibili, tra l’altro, perchè nel racconto non risultavano minimamente esposti i termini della questione afferente i terreni; è stata inoltre rimarcata l’implausibilità della condotta riferita alla polizia – prima disposta ad intervenire e poi assente, nonostante un duplice omicidio – e della scelta di fuggire lasciando però moglie e figli in (OMISSIS), oltre che il racconto in merito alla vendita della casa, poco conciliabile per i tempi di realizzo con la decisione di fuggire con urgenza.

E’ stata quindi esclusa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in tutti i casi previsti, oltre che della protezione umanitaria.

Il richiedente propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso la sentenza della Corte toscana in epigrafe indicata. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis.

Il ricorrente si duole che non sarebbe stato assolto dai giudici di merito il dovere di cooperazione istruttoria volto ad integrare il quadro probatorio prospettato dal richiedente, in particolare con riguardo alle informazioni acquisibili circa la penuria di terreni coltivabili conseguente alla situazione climatica ed ai conflitti a ciò collegati in (OMISSIS) e la situazione socio/politica.

Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente articola una censura del tutto sganciata dalla pronuncia della Corte territoriale che, innanzi tutto, ha ritenuto non credibile il racconto concernente le ragioni della fuga dal (OMISSIS) ed i suoi timori.

Invero tale pronuncia non è impugnata.

Inoltre, la doglianza risulta essere assolutamente generica anche quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione e, per conseguenza, priva di decisività perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019).

2. Il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 4 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e art. 27, comma 1 bis, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b).

In particolare il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia riconosciuto la protezione sussidiaria, nonostante le condizioni di estrema povertà dovute anche a fenomeni naturali, aggravate dall’azione di attori statuali o di soggetti privati, in assenza di protezione da parte delle autorità statuali, che potrebbero costituire un danno grave nella forma del trattamento inumano e degradante di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b.

Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare che “In materia di riconoscimento della protezione sussidiaria allo straniero, al fine d’integrare i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è sufficiente che risulti provato, con un certo grado di individualizzazione, che il richiedente, ove la tutela gli fosse negata, rimarrebbe esposto a rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, senza che tale condizione debba presentare i caratteri del “fumus persecutionis”, non essendo necessario che lo straniero fornisca la prova di essere esposto ad una persecuzione diretta, grave e personale, poichè tale requisito è richiesto solo ai fini del conseguimento dello “status” di rifugiato politico. In riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), inoltre, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato, presente nel Paese in cui lo straniero dovrebbe fare ritorno, può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale del richiedente protezione nella situazione di pericolo.” (Cass. n. 16275 del 20/06/2018).

Nel caso di specie la richiesta di protezione, invocata esclusivamente con riferimento all’ipotesi sub b), è prospettata in maniera del tutto generica senza riferimenti individualizzanti, tanto più che, non essendo stato ritenuto credibile il racconto del ricorrente, le circostanze ivi rappresentate risultano prive di rilievo.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, del D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 28, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia escluso la ricorrenza di profili di vulnerabilità, non tenendo conto delle violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani nello Stato di provenienza e delle violenze politiche e non abbia effettuato la valutazione comparativa.

Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare, in tema di protezione umanitaria, che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti.

E’ del tutto evidente che in presenza di un racconto non circostanziato e non credibile – come da accertamento del Corte territoriale non impugnato -non esista alcuna possibilità di comparazione con la situazione in cui aveva vissuto prima dell’allontanamento.

A ciò va aggiunto che risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità resa in fase di merito diversa da quelle esaminate, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dal giudice del merito – e sostanzialmente confermata dal ricorrente – trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso, formulato in termini generali.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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