Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4051 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21595/2015 proposto da:

AVE MARIA DI D.L.R. E C SNC, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE

ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINO PAVONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAMINARDA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Ave Maria di D.L.R. e c. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di rigetto del ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo a TARSU per l’anno 2009 pretesa dal Comune di Grottaminarda.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

L’unico motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, è manifestamente inammissibile.

Giova ricordare che nel regime introdotto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione – Cass. n. 13110/2012.

Orbene, nel caso di specie la CTR, pur dando atto della mancata allegazione della nota dell’UTC, ha specificamente indicato che l’atto impugnato conteneva “l’iter seguito per il rilievo (incrocio degli archivi a disposizione ecc.) e gli elementi emersi”. Ciò rende la censura inammissibile nella parte in cui la ricorrente non ha indicato quali elementi a suo dire essenziali non sarebbero stati riportati nell’accertamento e considerati dall’Ufficio nè ha riprodotto il contenuto motivatorio dell’accertamento al fine di verificare l’esistenza di deficit rispetto al contenuto essenziale dell’atto stesso.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Grottaminarda in Euro 1000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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