Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4050 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4050 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso 22314-2017 proposto da:
FERRARA ANIELLO, ricorso non notificato;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 7747/6/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
MARCELLO IACOBELLIS.

Data pubblicazione: 20/02/2018

Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da
Ferrara Aniello ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione
rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di
giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12509 del

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P. Q.I\1.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ferrara Aniello.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore impo to a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Roma 10/1/2018

Il

idente

08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA