Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4050 del 20/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4050 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso 22314-2017 proposto da:
FERRARA ANIELLO, ricorso non notificato;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 7747/6/2017 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
MARCELLO IACOBELLIS.
Data pubblicazione: 20/02/2018
Rilevato che il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione proposto da
Ferrara Aniello ne comporta la dichiaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione
rispetto alla quale valgano a fortiori le stesse conseguenze che derivano dal vizio di
giuridica inesistenza della notificazione stessa (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 12509 del
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
P. Q.I\1.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ferrara Aniello.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore impo to a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Roma 10/1/2018
Il
–
idente
08/06/2011; Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 07/05/1999)