Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4050 del 08/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 08/02/2022), n.4050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21801-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

contro

G.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

(OMISSIS);

– controricorrente –

contro

M.B.E., J.A.D.,

W.J.I., L.A., Z.M.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 135/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 27/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. PATTI

ADRIANO PIERGIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 27 gennaio 2020, la Corte d’appello di Bari dichiarava improcedibile l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado, per omessa rinnovazione, presso il domicilio eletto in primo grado dalle controparti M.B.E., G.V., J.A.D., W.J.I., L.A. e Z.M., della notificazione del gravame nulla;

2. con atto notificato il 31 luglio (5 agosto) 2020, l’Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui resisteva G.V. con controricorso; le altre parti non svolgevano difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156,291,421 c.p.c., per erronea pronuncia di improcedibilità dell’appello, conseguente alla rinnovazione della sua notificazione, nonostante il buon fine della prima (presso l’indirizzo di studio del difensore delle controparti, in Trinitapoli via d’Assisi 32: secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia) e pertanto nulla, in ogni caso avendo ottemperato all’ordine della Corte d’appello di rinnovazione della notificazione presso il domicilio eletto dal predetto in primo grado, in Foggia corso Vittorio Emanuele 90 (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. l’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, già raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione; sicché, la nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l’interesse ad affermare che l’ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza (Cass. 28 ottobre 2010, n. 22032; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1267);

4. l’Istituto ricorrente ha documentato la rituale esecuzione, a mezzo del servizio postale, della (prima) notificazione del ricorso in appello alle controparti (come da relative copie notificate ad esse con relativi avvisi di ricevimento: doc. 5 in allegato al ricorso) al domicilio eletto presso l’indirizzo di studio dell’Avv. Giuseppe Brandi in Trinitapoli via d’Assisi 32 (secondo la certificazione dell’Ordine degli Avvocati di Foggia (doc. 7 in allegato al ricorso), senza necessità della sua rinnovazione al domicilio eletto in primo grado (presso lo stesso avvocato, in Foggia corso Vittorio Emanuele 90), peraltro pure andata a buon fine (doc. 6 in allegato al ricorso);

5. pertanto il ricorso deve accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

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