Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 405 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 21/07/2016, dep.11/01/2017),  n. 405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5658/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA GIANO,

BARBARA SALVINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE, in persona

dei Ministri p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4836/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei primi due

motivi (sent. n. 1917/10), accoglimento del 3 motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. C.C. ha proposto ricorso per cassazione, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del 17 luglio 2014, con cui la Corte d’Appello di Roma, provvedendo a seguito di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 21498 del 2011, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello da lei proposto contro la sentenza dell’aprile del 2004 del Tribunale di Roma, le ha riconosciuto la somma di Euro 26.856,00 oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento danni per la mancata consecuzione dell’adeguata remunerazione in relazione alla frequenza di un corso di specializzazione medica nella situazione di mancato adempimento statuale all’obbligo di dare attuazione dopo il 31 dicembre 1982 alla direttiva 82/76 CEE/75, recepita tardivamente soltanto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno accademico 1991-1992.

p.2. Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso le amministrazioni intimate.

p.3. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con un primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nella parte in la sentenza impugnata “statuisce la decorrenza degli interessi dalla domanda al soddisfo considerato che il capo della sentenza del Tribunale di Roma n. 1227/2004, statuente, invece, la decorrenza degli stessi dalle singole scadenze bimestrali posticipate in cui dovevano essere pagati i singoli ratei della borsa di studio non è stato oggetto di impugnazione ed è pertanto passato in cosa giudicata”.

La prospettazione viene fondata sull’assunto che le amministrazioni resistenti avevano sempre limitato le loro contestazioni alla debenza alla ricorrente dell’adeguata remunerazione alla stregua del D.Lgs. n. 257 del 1991 e non avevano impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo alla decorrenza degli interessi con l’atto di appello, nè, una volta avvenuta la cassazione della sentenza di appello che aveva rigettato l’appello, avevano sollevato contestazioni al riguardo nel giudizio di rinvio.

p.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Occorre considerare che la sentenza di questa Corte che ha disposto il rinvio ha dato all’azione della qui ricorrente una qualificazione del tutto diversa da quella data dai giudici di merito e individuata alla luce di Cass. sez. un. n. 9147 del 2009, con la conseguenza che la statuizione sugli interessi confermata dalla prima sentenza di appello, in quanto basata sulla qualificazione data alla pretesa della C. dal primo giudice e dal giudice d’appello, una volta caducata la statuizione sull’obbligazione principale ne rimase travolta, giusta l’art. 336 c.p.c., comma 1, cioè quale parte della sentenza cassata dipendente da quella cassata.

Sicchè, nel procedere alla decisione del giudizio a seguito del rinvio, bene la Corte territoriale di rinvio, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza dispositiva del rinvio ha proceduto al riesame della domanda e l’ha riconosciuta fondata procedendo ad esaminarla sulla base della nuova qualificazione. Dopo di che, una volta proceduto alla liquidazione del danno alla stregua della L. n. 370 del 1999, art. 11, ha fatto applicazione del principio di diritto di cui a Cass. n. 1917 del 2012 nel riconoscere gli interessi legali sulla somma così liquidata con decorrenza dalla domanda.

p.2. Con un secondo motivo si deduce che il capo della sentenza impugnata sarebbe illegittimo “per violazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che impone di disciplinare in maniera uguale fattispecie uguali, ed in maniera diversa fattispecie diverse”.

Nella illustrazione del motivo, che segue con nove righe nella pagina 13 e continua nella pagina 14, nella pagina 15 e nelle prime sei righe della pagina 16, ma nella esposizione non si coglie nulla che spieghi come perchè si sarebbe verificata la dedotta violazione dell’art. 3, che non solo non viene nominato, ma nemmeno si individua per implicito come oggetto di argomentazione.

In realtà, senza nemmeno discutere le argomentazioni che portarono Cass. n. 1917 del 2012 ad affermare il principio di diritto applicato dalla corte territoriale (del resto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte), si pretende di porlo in discussione e tra l’altro con deduzioni che restano del tutto prive di chiarezza.

Il motivo è, dunque, inammissibile alla stregua dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1 e, pertanto, infondato giusta Cass. sez. un. n. 10951 del 2010.

p.3. In chiusura dell’illustrazione, in modo non consequenziale rispetto alla sede, si enuncia un vizio di ultrapetizione ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perchè, “in considerazioni delle svolte considerazioni” e, dunque, di quanto esposto nei due motivi precedenti, la sentenza impugnata non ravrebbe potuto pronunciarsi sulla decorrenza degli interessi: è palese che la deduzione, che potrebbe intendersi come un terzo motivo, è priva di fondamento per le considerazioni espresse a proposito del primo motivo.

p.4. Un ultimo motivo denuncia che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese senza specificarne le ragioni.

Si sostiene che la formulazione, con cui la corte territoriale ha compensato le spese di tutti i gradi, “avuto riguardo alla difficoltà di ricostruzione della vicenda”, sarebbe di stile e che, d’altronde, se fosse da intendere nel senso di evocare la “particolare difficoltà” della controversia, la compensazione non sarebbe giustificata, perchè – si afferma, evocando Cass. n. 12893 del 2011 – l’esegesi delle norme fa parte dell’ordinario esercizio della giurisdizione e perchè a partire da Cass. sez. un. n 9147 del 2009 non si sarebbe verificata alcuna oscillazione o opinabilità rispetto al riconoscimento dei diritto ai medici specializzandi. Inoltre, a seguito della cassazione della prima sentenza di appello la corte territoriale di rinvio sarebbe stata investita solo della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

p.4.1. Il motivo è privo di fondamento.

Va, in primo luogo, rilevato che la Corte territoriale di rinvio doveva provvedere sulle spese del giudizio di primo grado, avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado a seguito del rinvio. Doveva, inoltre, provvedere sulle spese dei due giudizi svoltisi in grado di appello e sulle spese del giudizio di cassazione. Correttamente ha, dunque, statuito sulle spese di tutti i gradi.

Va, poi, rilevato che la norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile alla controversia è quella nel testo anteriore alle riforme del 20052006, sicchè trova applicazione il seguente principio di diritto: “Nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali” (Cass. sez. un. n. 20598 del 2008).

La formula sulla “difficoltà di ricostruzione della vicenda”, essendo le spese da regolare relative a tutto il giudizio, là dove, come mostra di ritenere anche la ricorrente, è evocativa delle incertezze sulla soluzione del contenzioso sui medici specializzandi, appare congruamente adottata, non essendo affatto vero che quelle incertezze siano state superate dopo Cass. sez. un. n. 9147, essendo stato necessario l’intervento delle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 e di altre per definirne i termini completi.

La compensazione appare, pertanto, correttamente motivata, dovendosi tenere conto altresì anche che la domanda è stata accolta solo secondo una prospettazione molto meno ampia di quanto sostenuto dalla ricorrente.

p.5. Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Va rilevato che, prima di esporre i motivi, parte ricorrente ha prospettato, senza farne oggetto di un motivo, richiesta di rimettere alla Corte di Giustizia CE la questione della legittimità alla stregua di non meglio specificata giurisprudenza comunitaria della correttezza del riferimento alla L. n. 370 del 1999, anzichè al D.Lgs. n. 257 del 1991, per la determinazione della misura del risarcimento dovuto.

La genericità della prospettazione rende priva di giustificazione l’istanza, non senza che debba considerarsi che gli approdi della giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza n. 1917 del 2012 hanno ampiamente giustificato la scelta del parametro della L. n. 370 del 1999.

p.6. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi anch’esse per le stesse ragioni che hanno giustificato la compensazione disposta dalla sentenza impugnata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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