Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4049 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4049 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 6799-2016 proposto da:
MANENTI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA
RUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE
BIANCA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 20/02/2018

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
PER LA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI
187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN

– controricorrente avverso la sentenza n. 3768/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 09/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Manenti Ferdinando ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR
Sicilia indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora
interessa, ha ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla
parte contribuente avverso un atto di accertamento per il vano
decorso del termine, non potendosi considerare, quale dies a
quo, quello del ritiro della raccomandata contenente l’atto
spedito direttamente dall’Agenzia delle entrate, per il quale la
notifica si era conclusa con il deposito dell’avviso di compiuta
giacenza del plico non ritirato.
La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del
ricorso. Anche l’Agenzia delle entrate si è costituita.
Il ricorrente ha chiesto, con la memoria depositata, la
sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere
dell’art.11 c.8 d. I. n. 50/2017.

Ric. 2016 n. Q6799 sez. MI – ud. 09-01-2018
-2-

LIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONELLA FIDELIO;

Con ordinanza n.21361/2017 questa Corte disponeva la
sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza
dell’art.11 c.8 d. I. n. 50/2017.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.

chiesta riunione del presente procedimento con altro pendente
innanzi a questa Corte e che l’istanza sul punto proposta dalla
parte ricorrente in memoria va disattesa, con l’unica
censura proposta, il Manenti prospetta la violazione dell’art. 8 I.
n. 890/1982.
La sentenza è immune dal prospettato vizio.
Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a
quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della
raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo
del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio
fiscale ai sensi dell’art. 14 I. n. 890/82 deve intendersi
eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di
giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di
trasmissione dell’avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla
data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine
di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi
quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte
del destinatario, applicandosi analogicamente l’art.8 I. n.
890/1982, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale
giudiziario a mezzo posta -Cass. n. 2047/2016-.
Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass, n.
19958/2017, laddove si è nuovamente “…escluso che il
momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa
coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’Ufficio
postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la
Ric. 2016 n. 06799 sez. MT – ud. 09-01-2018
-3-

Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la

scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine
di impugnazione dell’atto notificato, con conseguente
compressione dell’interesse del soggetto notificante. Ne
consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento
della notifica, ai fini della decorrenza del termine per

secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata,
dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico
postale, posteriore rispetto al primo termine, non può
considerarsi fiscalmente rilevante”.
Erra, pertanto, la parte ricorrente nel profilare la decorrenza
del termine d’impugnazione dell’atto di accertamento
dall’epoca del ritiro dell’atto da parte del contribuente.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della
ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti per
ciascuno in euro 4000.00 per compensi ciascuno, oltre spese
generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre accessori
come per legge.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art.13 comma
1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Ric. 2016 n. 06799 sez. MT – ud. 09-01-2018
-4-

impugnare l’atto impositivo, nell’ipotesi che ci occupa, è quella

pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del
comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio dell sesta
sezione civile in Roma.

Il Pre ente

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