Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4049 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

F.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Oderisi da

Gubbio 18, presso lo studio del Dott. Gilberto Pinto, rappresentata e

difesa dall’avv. CASERTANO Gabriele, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli

n. 94/20/99, depositata il 6/4/1999.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. LECCISI

Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

Con ricorso notificato il 22/5/2000, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

L’intimata F.C. ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che avendo ricevuto la notificazione di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio del Registro di Caserta aveva elevato da L. 2.000.000 a L. 85.125.000 il valore di un terreno da lei ricevuto in donazione, F.C. si è rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che ha annullato l’atto impugnato con sentenza poi confermata dalla Commissione Regionale perchè il Comune dove era situato il bene era privo di strumenti urbanistici, cosicchè trattandosi di terreno per il quale non era prevista la destinazione urbanistica, l’imposta su di esso dovuta doveva essere calcolata in base alla valutazione parametrica di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52.

Il Ministero delle Finanze ha censurato l’anzidetta statuizione per violazione e falsa applicazione dell’art. 52, sopra ricordato e la F. ha resistito con controricorso con il quale ha eccepito l’infondatezza ed, ancor prima, la inammissibilità del ricorso perchè proposto dopo la scadenza del termine di 60 gg. dalla notificazione della sentenza di appello, effettuata presso l’Ufficio locale in data 23/4/1999.

L’eccezione è fondata perchè stante l’intervenuta dichiarazione d’illegittimità della L. n. 133 del 1999, art. 21, nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l’efficacia dell’interpretazione autentica del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 (v., in tal senso, Corte cost. 2000/525), deve riconoscersi piena validità, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, alle notificazioni delle sentenze di appello eseguite (come quella in esame) prima del 18/5/1999 presso l’Ufficio locale del Ministero che non si fosse fatto difendere dall’Avvocatura dello Stato (C. Cass. 2001/5648).

Avuto peraltro riguardo all’oggetto della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile, compensando integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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