Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40488 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 21/11/2019), n.30488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2632-2018 proposto da:

R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

SANTO VINCENZO TROVATO, ANTONINO BRANCATELLI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati TERESA OTTOLINI, LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 724/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.7.2017, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di R.T. volta a beneficiare della rendita ai superstiti e dell’assegno funerario in dipendenza della morte del coniuge, che deduceva essere conseguenza della malattia professionale per la quale godeva di rendita;

che avverso tale pronuncia R.T. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, art. 145, per avere la Corte di merito ritenuto che il decesso del suo dante causa non fosse conseguenza della malattia professionale;

che è consolidato il principio secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24155 del 2017, 3340 del 2019);

che, nella specie, il motivo di censura incorre precisamente nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulato con riguardo ad una presunta violazione delle disposizioni di legge indicate nella rubrica, pretende di criticare l’accertamento di fatto che la Corte territoriale, avvalendosi di una CTU, ha compiuto al fine di escludere che il decesso del dante causa dell’odierna ricorrente fosse conseguenza della malattia professionale per la quale godeva di rendita; che, anche volendo riqualificare il motivo in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. su tale possibilità Cass. nn. 4036 del 2014 e 23940 del 2017), la censura è comunque inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto dell’elaborato peritale asseritamente discostantesi dai canoni della scienza medica ed essendo per contro consolidato il principio di diritto secondo cui il ricorrente, che denunci l’omessa o inesatta valutazione di una CTU è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, della trascrizione integrale nel ricorso almeno dei passaggi salienti e non condivisi della relazione (Cass. nn. 16368 del 2014, 11482 del 2016);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sui liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019

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