Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4048 del 19/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4048 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA
sul ricorso 25142-2010 proposto da:
SOCIETA’ CONTESTABILE FILIPPO & C S.R.L. 01493960999,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata

2012
4365

presso

lo

MARIA,

che

studio
la

all’avvocato

in ROMA, VIA BRENTA 2/A,

dell’avvocato

rappresenta

PROSPERETTI

e

GIULIO,

ISABELLA

STOPPANI
difende

unitamente

giusta

delega in

atti;

ricorrente

contro

PIZZO

DELIA

PZZDLE72T70A145Q,

ENRICO

MARCO

Data pubblicazione: 19/02/2013

NCRMRC77E16A145A,

ROSSI

BARBARA RSSBBR74L62A145F,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO
CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato SANTULLI
TERESA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAGLIOTTO ALESSANDRA, giusta delega in

controricarrenti

avverso la sentenza n. 181/2010 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 06/04/2010 R.G.N. 966/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

atti;

RG n 25142/2010

Soc. Contestabile Filippo & C srl / Rossi Barbara ed altri

Svolgimento del processo
La Corte d’Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società
Contestabile Filippo & C srl avverso la sentenza del Tribunale di Savona , per mancanza della
procura ad litem. La Corte territoriale ha, infatti, affermato che tale mancanza non era sanabile con

dell’articolo 182, comma secondo c.p.c. poiché l’appello in esame era anteriore alla data di entrata
in vigore della legge n. 69 del 2009.
Avverso detta sentenza propone ricorso in Cassazione la società Contestabile formulando due
motivi di impugnazione. Si costituiscono Rossi Barbara, Pizzo Delia ed Enrico Marco depositando
controricorso . Il difensore della ricorrente ha depositato note in replica alle conclusioni del
Procuratore Generale.
Motivi della decisione.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine alla rilevanza del
documento , depositato da controparte, dal quale risultava che il legale rappresentante della società
ricorrente ( art 360 n 5 cpc) era lo stesso avvocato difensore della società
Osserva che nel ricorso in appello la società veniva qualificata come rappresentata, assistitae difesa
dallo stesso avvocato Contestabile e l’altra parte non. aveva formulato alcuna eccezione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 84 c.p.c. nonché contrasto con
la sentenza della Cassazione n 12348/2002( art 360 n 3 cpc)
Rileva che vi era una valida procura in quanto l’atto d’appello era stato sottoscritto da avvocato che
cumulava in sé la qualità di rappresentante del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quella di
difensore tecnico abilitato innanzi alla giurisdizione.

1

il rilascio della procura in un momento successivo ed , inoltre, era inapplicabile la modifica

Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate.
La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto della visura camerale della
società dalla quale risultava che l’avv Saura Contestabile era il legale rappresentante della stessa.
Nella premessa dell’atto d’appello, che questa Corte ha il potere-dovere di esaminare direttamente e

conseguenza che la Corte di legittimità è anche giudice del fatto (processuale) ( cfr Cass n. 1221
del 23/01/2006, n4788 del 24/07/1981 ) , non risulta in alcun modo specificato quale fosse il
legale rappresentante della società, non risulta richiamata la visura camerale, né , infine, risulta
specificata la duplice veste dell’avv Saura Contestabile.
Non risulta ,inoltre, che la ricorrente abbia nel corso del giudizio di merito specificato la posizione
dell’avv Saura Contestabile ,né tanto meno che sia stato richiamato in qualche atto difensivo il
documento costituito dalla visura camerale al fine di dimostrare che l’avv Saura Contestabile era il
legale rappresentante della società e che in tale veste aveva sottoscritto anche l’atto di appello ‘i ne
consegue l’irrilevanza giuridica della sola produzione della visura camerale , che non assicura il
contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame , e ancora meno di
considerazione del documento stesso ai fini della decisione ( cfr Cass. 18506/06).
Deve osservarsi, inoltre, che il richiamo alla sentenza di questa Corte n 12348/2002 non risulta
pertinente atteso che non è in discussione la possibilità che un atto sia sottoscritto da un avvocato
che cumuli in sè la qualità di rappresentante del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e quella di
difensore tecnico abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma la mancanza/nella fattispecie in
esameldi qualsiasi richiamo alla duplice posizione dell’avv Contestabile quale legale rappresentante
della società e quale difensore della stessa .
La Corte d’Appello ha , pertanto, correttamente rilevato che l’ appello era inammissibile per difetto
di procura.
2

di procedere alla sua interpretazione essendo stato denunciato un “error in procedendo”con la

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto con condanna della ricorrente a pagare le
spese processuali liquidate come in dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare ai controricorrenti le spese processuali liquidate

Roma 18/12/2012

in €50,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi professionali ,oltre accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA