Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4048 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSADNRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C., M.C. e M.N.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria 5, presso lo studio

dell’avv. Enrico Romanelli, rappresentati e difesi per procura in

atti dall’avv. NUSSI Mario;

– ricorrenti –

contro

Ministero delle Finanze;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia

n. 259/2/99, depositata il 7/11/1999;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21/1/2010 dal

Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Dott. PRATIS

Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

quanto segue:

con ricorso alla Suprema Corte, S.C., M. C. e M.N. hanno chiesto la cassazione della sentenza in epigrafe indicata.

Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensiva e la controversia è stata decisa all’esito della Camera di consiglio del 21/1/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che a seguito dell’accertamento di maggiori redditi in capo alla s.a.s. C.S.L. per gli anni 1990/92, l’Ufficio ha elevato proporzionalmente anche il reddito di partecipazione dei soci S.C., M.C. e M.N..

Questi ultimi hanno separatamente impugnato i relativi avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia che, previa riunione dei ricorsi, li ha però dichiarati inammissibili con sentenza poi confermata in appello.

I contribuenti hanno censurato la decisione di secondo grado con due motivi di ricorso, a proposito del quale osserva il Collegio che con sentenza 2008/14815, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi comporta la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Ciò posto e considerato, altresì, che nel caso di specie il giudizio di primo grado non si è svolto alla presenza o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, ne consegue che la Commissione Regionale non avrebbe potuto pronunciare nel merito, ma soltanto limitarsi ad annullare la decisione gravata ed a rimettere la causa dinanzi alla Commissione Provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59.

Considerato che in casi del genere la Suprema Corte deve annullare la sentenza con rinvio degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 3 83 c.p.c., u.c., (C. Cass. 2003/1462, 2004/3866 e 22007/8825), la pronuncia impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, rinvia la causa davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

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