Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4048 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 16/02/2021), n.4048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9535-2015 proposto da:

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITO

GIUSEPPE GALATI 100-C, presso lo studio dell’avvocato ENZO

GIARDIELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO IMBIMBO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., (già G.E.I. S.P.A.);

– intimata –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA

SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1370/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2014 R.G.N. 3246/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

1. nelle more del giudizio di cassazione, proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza in epigrafe indicata, è intervenuto atto di rinuncia notificato alle parti;

2. in conseguenza dell’intervenuta espressione della volontà abdicativa va dichiarata l’estinzione del giudizio;

3. non si provvede alla pronuncia sulle spese;

4. la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (v., fra le altre, Cass. n. 5770 del 2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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