Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4048 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4048

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 166662/2015 proposto da:

NEORA SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso

lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

e contro

REGIONE LAZIO, EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7768/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 18/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Neora srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza del giudice di primo grado, confermativa della legittimità della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica relativa all’anno 2003 a carico della Neora S.r.l..

Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso proposto dalla società contribuente è manifestamente fondato, avendo la CTR erroneamente considerato la tardività dell’atto di appello che, essendo stato inviato per la notifica il 21.1.2013 e riferendosi a sentenza, non notificata, di primo grado depositata il 7.6.2013, pur effettivamente soggiacendo al termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. – come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – doveva considerarsi tempestivo per effetto della sospensione del periodo feriale, andando a scadere in data 22 gennaio 2014.

In accoglimenti del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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