Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4048 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4048
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 166662/2015 proposto da:
NEORA SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA, che la rappresenta
e difende;
– ricorrente –
e contro
REGIONE LAZIO, EQUITALIA SUD SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7768/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 18/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La società Neora srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza del giudice di primo grado, confermativa della legittimità della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica relativa all’anno 2003 a carico della Neora S.r.l..
Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso proposto dalla società contribuente è manifestamente fondato, avendo la CTR erroneamente considerato la tardività dell’atto di appello che, essendo stato inviato per la notifica il 21.1.2013 e riferendosi a sentenza, non notificata, di primo grado depositata il 7.6.2013, pur effettivamente soggiacendo al termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. – come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – doveva considerarsi tempestivo per effetto della sospensione del periodo feriale, andando a scadere in data 22 gennaio 2014.
In accoglimenti del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017