Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4047 del 19/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 4047 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 16905-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ape legis;
– ricorrente contro

2012
4011

CACCAVELLA

RAFFAELE

CCCRFL49B25G312B,

FRONGILLO

PASQUALINA FRNPQL39L70F5662, LOMBARDI MARIO
LMBMRA38M0G822Q, ZIMABALETTI DARIO ZMBDRA64T02E472F,
DURANTI LAURA DRNLRA67H45G418S, BARONE ALESSANDRA

Data pubblicazione: 19/02/2013

ERNLSN67A48C351D, elettivamente domiciliati in ROMA,
FORO TRAIANO 1-A, presso lo studio dell’avvocato SATTA
FILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati ABBAGNALE MASSIMO, ROMANO ANNA, GERMANO
SCARAFIOCCA, giusta delega in atti;

non chè contro
TALINI RICCARDO, DI GIACOMO CAROLINA, FABIANI CLAUDIA,
DRIZZI PAOLA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 26/01/2010 r.g.n. 896/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato SATTA FILIPPO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto

del

ricorso.

-2

controricorrenti

R.G. n. 16905/10
Ud. 27 nov. 2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2010,

in riforma

della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero della Giustizia a
corrispondere, relativamente agli anni

2001, 2002

e 2003, a Caccavella Raffaele e

agli altri litisconsorti indicati in epigrafe, le somme per ciascuno di essi indicate
in sentenza, a titolo di percentuale del 15% sui crediti recuperati dall’Erario sui
campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate per effetto della
vendita dei corpi di reato (art.

122

d.p.r. n. 1229/59).

Ha osservato la Corte territoriale che per gli anni 1998 e 1999 la legge n. n
del

2001,

art. 1, ha disposto che venisse corrisposto agli ufficiali giudiziari lo

stesso importo relativo al 1997, atteso che il nuovo sistema di versamento e
riscossione introdotto dal decreto legislativo n. 237 del 1997 aveva creato
numerose disfunzioni; che tali disfunzioni erano state confermate dai consulenti
tecnici nominati in primo e secondo grado; che non era pensabile che negli anni
2001, 2002

e 2003 non erano stati riscossi crediti erariali per multe, spese di

giustizia e vendita di corpi di reato; che doveva pertanto procedersi, in relazione a
tali anni, ad una valutazione equitativa, facendo riferimento agli importi percepiti
dagli ufficiali giudiziari nel 1997; che pur avendo introdotto il CCNL di settore del
2002,

a decorrere dal secondo semestre del

2002,

una nuova modalità per

determinare la percentuale in questione, ampliando la base di calcolo da quella
per circondario a quella nazionale, le difficoltà per tale determinazione non erano
venute meno come avevano dato atto i consulenti tecnici nominati in primo e
secondo grado, onde anche per il

2002

e per il

2003

doveva farsi riferimento ai

compensi percepiti dagli ufficiali giudiziari nel 1997.
Nulla ha liquidato la Corte d’appello per l’anno

2000,

atteso che la relativa

percentuale era stata riscossa dagli ufficiali giudiziari a seguito di decreto
ingiuntivo.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero sulla base di tre
motivi. I dipendenti resistono con controricorso, depositando successivamente
memoria ex art. 378 c.p.c.

T’L

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 15 gennaio

2

MOTIVI DELLA DECISIONE
i. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art.

122

d.p.r. n.

1229

del 1959.

Dopo aver richiamato la normativa che regola la materia, rileva che le
disfunzioni richiamate dalla Corte territoriale ai fini della determinazione della
disfunzioni hanno indotto il legislatore alla emanazione della legge n. u del

2001,

la quale ha disposto in favore del personale UNEP, per gli anni 1998 e 1999, il
pagamento della percentuale in misura forfetaria, e cioè nella stessa misura
corrisposta al medesimo titolo per l’anno 1997; che successivamente
l’Amministrazione ha introdotto un nuovo modello (823), che ha sostanzialmente
eliminato le disfunzioni; che per gli anni

2000

e seguenti la gestione del capitolo

del bilancio relativo al pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è
passata al Ministero della Giustizia, che, acquisiti i dati relativi agli importi
riscossi da ciascun ufficio giudiziario, per come comunicati dall’Agenzia delle
Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo dell’emissione di ordini di
accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti di appello dei singoli distretti;
che il CCNL di settore del

2002

ha innovato, con decorrenza dal secondo

bimestre, il precedente sistema, stabilendo che la percentuale in questione viene
distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari, secondo i criteri ivi
indicati; che erano dunque censurabili le argomentazioni della sentenza
impugnata che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto le richieste
dei dipendenti, procedendo alla liquidazione equitativa.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, deduce che, contrariamente a

quanto affermato dal giudice d’appello, non è sorprendente il fatto che le somme
introitate dall’Erario negli anni dal

2000

al

2003

fossero di gran lunga inferiori a

quelle riscosse in precedenza. Ciò è stato infatti determinato dalla
depenalizzazione dei reati minori, dalla riforma del sistema sanzionatorio di cui
alla legge 205/99, art. i; dal ritardo con cui i concessionari della riscossione
hanno avviato le procedure di recupero dei crediti dovuti all’Erario, molti dei
quali erano anche prescritti.
3. Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 C.C.

percentuale in questione hanno riguardato un periodo circoscritto; che tali

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che l’onere
della prova del diritto azionato grava sul creditore che agisce in giudizio, il quale
deve dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa.
Nella specie il fatto costitutivo del diritto azionato era costituito
dall’avvenuta riscossione di determinate somme da parte dell’Erario sulle quali
calcolare la percentuale spettante agli ufficiali giudiziari. Il Ministero, a sua volta,
ciò che nella specie era avvenuto.
4. Tutti i predetti motivi, che in ragione della loro connessione vanno
trattati congiuntamente, non sono fondati.
Nel sistema delineato dal d.p.r. n.

1229

del 1959 la percentuale spettante

agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dall’Erario sui campioni civili, penali
e amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di
reato veniva liquidata dall’Ufficio del Registro con le norme stabilite dalla legge 8
agosto 1895 n. 556 e successive modificazioni, attraverso un collaudato
meccanismo di individuazione e controllo delle relative partite di credito.
Con l’entrata in vigore del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 237, recante “Modifiche

alla disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari”, è stato
soppresso il servizio di cassa degli uffici del registro e la gestione del capitolo di
bilancio utilizzato per il pagamento della percentuale agli ufficiali giudiziari è
stata trasferita al Ministero della Giustizia che, acquisiti i dati delle riscossioni
affluite all’Erario in relazione ad ogni singolo ufficio giudiziario, così come
comunicati dall’Agenzia delle Entrate, ha predisposto il pagamento a mezzo di
emissione di ordini di accreditamento a favore dei Presidenti delle Corti
d’Appello.
Come ha dato atto il Ministero ricorrente, il nuovo meccanismo creò delle
disfunzioni per le “difficoltà della messa a regime della riforma”, sicché il
legislatore, nel prendere atto di tale situazione, con legge 13 febbraio

2001

n.

recante “Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali

giudiziari”, dispose che il pagamento della percentuale del 15% di cui all’art.

122

d.p.r. n. 1229 del 1959, relativa agli anni 1998 e 1999, venisse effettuato “nella

misura già corrisposta al medesimo titolo per l’anno 1997”.
Avendo gli ufficiali giudiziari lamentato la perdurante situazione di
disfunzione ed incertezza anche relativamente agli anni successivi, venne disposta

Lq

doveva viceversa dimostrare di aver provveduto al pagamento di tale percentuale,

4

dal giudice di primo grado una consulenza tecnica, che ha concluso per
l’impossibilità di determinare la base su cui calcolare la percentuale del 15%.
Esiti non soddisfacenti produsse anche la rinnovazione della consulenza
disposta dalla Corte territoriale, come si ricava dalle considerazioni finali svolte al
riguardo della stessa Corte:

“…..non è pensabile che nel corso di un arco di

tempo solo convenzionalmente limitato al periodo 2000/2003 il Tribunale di
1998 e 1999) non abbia proceduto alla riscossione di alcun importo in ordine
alle voci relative ai Campioni di cui sopra .Non v’è fonte dalla quale risulti
che nel detto periodo non sia mai stata effettuata alcuna riscossione di poste
relative a quei campioni, mentre non si capisce per quale ragione risultano
riscosse solo le partite di carattere penalistico”.
In tale situazione la Corte territoriale, ritenuto certo il diritto degli Ufficiali
giudiziari in quanto comprovato dalle somme (insufficienti) versate dal Ministero
in loro favore, ha proceduto, in via equitativa, a liquidare la percentuale in
qustione, ragguagliandola agli importi percepiti dagli stessi nel 1997
era avvenuto, per legge, per gli anni 1998 e 1999

così come

, dedotti gli importi liquidati

dal Ministero, e ciò sulla scorta dei calcoli effettuati in sede di rinnovazione della
consulenza dal c.t.u., al quale era stato conferito l’incarico di procedere a tale
determinazione nell’ipotesi — effettivamente accertata dal predetto consulente —
in cui vi fossero state delle difficoltà nella identificazione delle partite di credito
ovvero “le voci di credito solitamente riscosse dagli ufficiali giudiziari avessero

presentato lacune od anche meri errori di calcolo”.
Tale criterio la Corte territoriale ha utilizzato sia per il periodo antecedente
che per quello successivo all’entrata in vigore del CCNL del

2002,

in ordine al

quale il c.t.u. aveva pure accertato che, nonostante vi fosse stato

“un

ampliamento della base geografica del calcolo, da quella per circondario di
Tribunale a quella nazionale, le difficoltà di calcolo non sono venute meno e le
condizioni possono ritenersi come riproposte”.
Alla stregua dei fatti come sopra accertati dal giudice d’appello, ritiene il
Collegio che la sentenza impugnata si sottragga alle censure che le sono state
mosse.
E’ stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte;

Pistoia, a differenza del 1997 (legislativamente presunto eguale per gli anni

.5

– che il ricorso del giudice, ai sensi dell’art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa
della prestazione dovuta implica un giudizio di merito censurabile in sede di
legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione;
– che l’art. 432 c.p.e. che consente al giudice di procedere alla liquidazione
equitativa, pur non derogando al principio dell’onere della prova sancito dall’art.
2967 c.c., trova applicazione allorchè il diritto sia certo ma sia impossibile oppure
elementi acquisiti al processo;
– che il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il
quale perviene sia alla liquidazione equitativa che alla determinazione del

quantum debeatur, indicando i criteri assunti alla base della decisione.
Nella specie la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata
attraverso un percorso argomentativo coerente, immuni da vizi ed
adeguatamente motivato, onde le censure del Ministero ricorrente sono prive di
fondamento.
5. Per mera completezza va evidenziato che una analoga controversia,
avente ad oggetto le medesime questioni e vertente tra il Ministero della Giustizia
e gli ufficiali giudiziari, è stata recentemente decisa da questa Corte
sostanzialmente negli stessi termini (Cass. 11673/12).
6. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore
delle parti costituite, come in dispositivo. Nulla per le spese per gli intimati
rimasti tali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida a favore dei resistenti in C
5.000,00

50,00

per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.
Così deciso in Roma il 27 novembre

2012.

per esborsi ed C

oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta alla stregua degli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA