Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4047 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 17/10/2019, dep. 18/02/2020), n.4047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32929/2018 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Don G.

Minzoni 9, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Luponio che lo

rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 758/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/10/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, P.C., cittadino (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, cittadino nigeriano, proveniente da (OMISSIS), ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese a causa del suo rifiuto a entrare nell’associazione segreta degli (OMISSIS) e delle conseguenti minacce che gli erano state rivolte.

Con ordinanza del 25/11/2016, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, ritenendo la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal P. è stato rigettato dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza del 4/6/2018.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso P.C., con atto notificato il 16/11/2018, svolgendo quattro motivi. L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

1.1. Il ricorrente osserva che l’opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, investe il giudice dell’integrale riesame della domanda proposta alla Commissione, non vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione; il Giudice inoltre deve vagliare la sussistenza di atti persecutori familiari nonchè i motivi della citata persecuzione.

1.2. Il motivo è inammissibile, in primo luogo, perchè formulato con riferimento al previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che si riferiva all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anzichè al vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” come previsto dal testo risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134.

In secondo luogo, l’inammissibilità scaturisce anche dal fatto che il ricorrente propone delle osservazioni di carattere generale, la prima ampiamente condivisibile in punto di diritto, la seconda del tutto generica, completamente svincolate dal contenuto del provvedimento impugnato e dalla fattispecie concreta a giudizio, in difetto di qualsiasi argomentazione volta a collegare le tesi esposte al decisum impugnato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in tema di protezione internazionale, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per essersi la Corte di appello basata sulla ritenuta inattendibilità del richiedente, senza prendere in considerazione la precaria situazione delle diatribe sociali in Nigeria e la minaccia di morte subita dagli (OMISSIS).

Il ricorrente invoca altresì la circolare n. 346 del 29/1/2014 della Commissione nazionale per il diritto di asilo che imponeva la sospensione dei rimpatri forzati verso la zona del paese che interessa nella presente sede.

2.1. Con la prima parte della censura, totalmente generica, il ricorrente non affronta e non confuta la ratio della decisione impugnata basata sulla non credibilità del racconto personale del richiedente asilo in ordine alla vicenda personale e alla pretesa persecuzione da parte della setta degli (OMISSIS), oltre che sull’attività della polizia nel perseguire il tipo di crimini segnalato, temi rispetto ai quali la sollecitata indagine sulle “diatribe sociali” in Nigeria appare del tutto estranea e ininfluente.

2.2. Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

2.3. La seconda parte della censura fa riferimento a una circolare amministrativa (quella n. 346 del 29/1/2014 del Ministero dell’Interno – Commissiona Nazionale per il diritto di asilo) non prodotta e neppure sintetizzata (se non nella generica affermazione che essa imporrebbe di sospendere i rimpatri forzati “verso la suddetta zona del Paese”) e risulta, per ciò solo inammissibile: resta così assorbito il rilievo dell’irrilevanza di una circolare amministrativa in materia di diritti soggettivi soggetti alla cognizione piena del giudice ordinario.

3. Con il terzo motivo di ricorso, in tema di protezione sussidiaria, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, con riferimento alla situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, altamente sussistente nella Regione dell’Edo State e alle minacce di morte formulate nei confronti del ricorrente dagli (OMISSIS).

Il ricorrente formula considerazioni di carattere teorico e generale circa la nozione di conflitto armato interno e situazione di violenza indiscriminata del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), affermando la sussistenza, in modo del tutto generico, di comportamenti inumani, senza confrontarsi con le affermazioni della Corte di appello circa l’insussistenza di episodi di infiltrazione fondamentalista e terroristica (OMISSIS) nell’Edo State.

Quanto alle minacce rivolte dagli (OMISSIS), valgono le considerazioni di cui al punto precedente circa la mancata confutazione del giudizio di non credibilità del racconto personale formulato dalla Corte territoriale.

4. Con il quarto motivo di ricorso, in tema di protezione umanitaria, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma c-ter, in relazione all’esposizione in patria a gravi minacce e violazione dei diritti fondamentali della persona e all’instabile, insicuro e spinoso contesto sociale nigeriano, in cui il ricorrente si ritroverebbe senza prospettive ed esposto a minacce di morte.

Il ricorrente ripropone, anche in questa prospettiva considerazioni, comunque estremamente generiche, circa la situazione complessiva della Nigeria sotto il profilo della violazione dei diritti umani, prive però di concreti e specifici collegamenti con la sua condizione personale di vulnerabilità e tantomeno di elementi di comparazione con la situazione di integrazione sociale sul territorio italiano.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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