Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4047 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4047

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22632-2008 proposto da:

P.S. (c.f. (OMISSIS)), P.R.

(C.F. (OMISSIS)), P.D. (C.F.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di P.G.

(vedova B.V.), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO

DI COLLOREDO 46/48, presso l’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositato il

09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2011 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DE PAOLA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che S., D. e P.R. – quali, rispettivamente, fratello e nipoti ed unici eredi di P. G., quest’ultima vedova ed unica erede di B.V., deceduto in data (OMISSIS) – con ricorso del 18 settembre 2008, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e della finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 9 aprile 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di P.G. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha respinto la domanda;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 17.166,66 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 10 maggio 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) B. V., già dipendente delle Ferrovie dello Stato ed asseritamente titolare del diritto alla riliquidazione della pensione in relazione agli aumenti stipendiali percepiti dal personale in servizio, aveva proposto – con ricorso del 10 gennaio 1998 – la relativa domanda dinanzi alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti; b) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza dell’8 novembre 2006;

che la Corte d’Appello di Venezia, con il suddetto decreto impugnato ha respinto la domanda: sia perchè la ricorrente P. G., pur agendo in giudizio quale erede di B.V., ha fatto valere un danno morale proprio,. come avvalorato dal fatto che essa ha fatto valere tale danno anche per il periodo successivo al decesso del marito; sia – in ogni caso – per la palese infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto in forza della consolidata giurisprudenza di settore, con conseguente esclusione di patema d’animo per la durata del giudizio, dell’esito scontato del quale la ricorrente non poteva non essere consapevole.

Considerato che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime: a) l’affermata carenza di legittimazione attiva sulla base dell’erroneo presupposto che la P. avesse agito jure proprio e non – come invece emerge chiaramente dal ricorso per equa riparazione jure ereditario; b) l’omessa considerazione che l’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, pur non essendo conseguenza automatica e necessaria di tale violazione, costituisce conseguenza normale della stessa violazione, indipendentemente dall’esito del giudizio presupposto, salvo che questo sia stato promosso temerariamente o nei casi di abuso del processo;

che il ricorso è inammissibile;

che il decreto impugnato si fonda su una duplice ratio decidendi, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo, la reiezione della domanda di equa riparazione essendo infatti giustificata sia con il rilievo che la P. aveva agito jure proprio, pur non avendo partecipato al giudizio pensionistico promosso dal marito e non potendo quindi far valere alcun danno non patrimoniale, sia con il rilievo che, quand’anche proposta jure hereditatis, la domanda di equa riparazione non può essere accolta per la piena consapevolezza della infondatezza della domanda oggetto del giudizio presupposto;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 389 e 13070 del 2007);

che, nella specie, la censura sub a) svolta nel primo motivo del ricorso – con il quale viene impugnata la prima delle due predette rationes decidendi, concernente l’affermata non titolarità della P. del diritto ad equa riparazione jure proprio – è inammissibile, perchè l’illustrazione del motivo di ricorso non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c., ancora applicabile alla specie, ratione temporis;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge (4 luglio 2009)” -, l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioè dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica è da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato è stato depositato in cancelleria in data 9 aprile 2008;

che detta omissione comporta – anche secondo “diritto vivente” – l’inammissibilità del motivo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 19444 del 2009, pronunciata a sezioni unite);

che conseguentemente, restando ferma la predetta prima ratio decidendi del decreto impugnato autonomamente idonea a sorreggerlo, in ragione della dichiarata inammissibilità del primo motivo del ricorso, l’eventuale accoglimento della censura sub b) svolta nel secondo motivo – concernente la contestazione della seconda ratio decidendi – non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, all’annullamento dello stesso decreto;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA