Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4046 del 19/02/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4046 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 5500-2010 proposto da:
EQUITALIA POLIS S.P.A. 07843060638 (già GEST LINE
S.P.A.) appartenente al Gruppo EQUITALIA in persona
del Sig. FRANCESCO D’ERRICO elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio
dell’avvocato SABINA CICCOTTI, rappresentata e difesa
2013

dall’avvocato CAIA FRANCESCO giusta delega in atti;
– ricorrente –

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contro
MICHELINO GUGLIELMO MCHGLL74D23L259J, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

1

Data pubblicazione: 19/02/2013

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati_
MAZZUCCHIELLO GIUSEPPE, PISANI ANGELO giusta delega in
atti;
– controricorrente nonché contro

– intimata –

avverso la sentenza n. 38513/2009 del GIUDICE DI PACE
di NAPOLI, depositata il 25/02/2009, R.G.N.
38354/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SEGRETO;
udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
raccoglimento del ricorse p.q.r.;

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CUOMO GIUSEPPINA;

Ricorso n. 5500/2010
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 4.2.2008 Cuomo Giuseppina,
proponeva opposizione davanti al Giudice di pace di Napoli
avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Ente Esattore
Equitalia Polis del 18.1.2008.
Il Giudice di pace

emetteva decisione in favore di Michelino

effettuata da Equitalia Polis sull’immobile di proprietà di
Michelino Guglielmo, sito in Portici.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Equitalia.
Si è costituito con controricorso Michelino Guglielmo.
Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va rigettata l’eccezione del controricorrente
di decadenza dall’impugnazione per essere stata la sentenza emessa
in data 25.2.2010 , mentre il ricorso è stato notificato solo in
data 26.2.2010.
E’ noto, intatti, che ai fini della decorrenza del termine di
impugnazione, per il soggetto che richiede la notifica ciò che
rileva è la data di consegna all’organo notificante. Nella
fattispecie tale consegna è avvenuta il 25.2.2010, ultimo giorno
utile.
2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la nullità
della sentenza e del procedimento, in relazione agli artt. 99, 101
e 132 c.p.c., poiché pur essendo stata proposta la domanda da
Cuomo Giuseppina, la decisione era stata poi emessa in favore di
altro soggetto, Michelino Guglielmo.
3.1.11 motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto, ribadito il principio secondo cui la violazione
dell’obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda e
nei confronti dei soggetti in causa , configurando un vizio “in
procedendo”, determina l’estensione del sindacato della Corte di
cassazione al fatto, con il conseguente esame diretto degli atti
processuali.
3

Guglielmo e dichiarava illegittima l’iscrizione ipotecaria

Risulta dall’atto di citazione che la domanda è stata proposta da
Cuomo Giuseppina, residente in Portici via Arlotta 42 Portici.
Da nessuna parte dell’atto di citazione risulta invece il
nominativo di Michelino Guglielmo.
La stessa procura, a margine dell’atto di citazione della Cuomo,
cui pure si richiama il resistente, non contiene alcun
riferimento ad un soggetto diverso da questa. La firma in calce

ictu oculi diversa rispetto a quella apposta alla procura
speciale a margine del controricorso proposto da Michelino
Guglielmo.
3.2.0sserva questa Corte che l’erronea indicazione

delle parti

non determina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio solo
qualora il giudice possa escludere ogni incertezza circa la
identificazione

degli stessi.

Sennonchè

è lo stesso l’atto

introduttivo del giudizio che deve contenere al suo interno
almeno l’enunciazione dei requisiti diretti ad individuare le
parti

del

rapporto

processuale.

Invece per l’identificazione della parte è irrilevante il
riferimento al soggetto cui sia stato consegnato, direttamente o
indirettamente, l’atto, e tale operazione non può sostituirsi alla
vocatio in jus nei confronti di un determinato soggetto, ma può
solo influire sulla validità della notificazione, senza mutare il
soggetto evocato in giudizio (cfr. Cass. 14 febbraio 1980 n. 1066;
v. anche Cass. 11 febbraio 1992 n. 1528).
3.3.Nella specie, la dedotta nullità riguarda l’atto nel suo
valore sostanziale, in quanto correlata all’errata identificazione
del soggetto attore. L’atto di citazione risulta proposto da Cuomo
Giuseppina, mentre l’eventuale rettifica effettuata a verbale di
udienza è irrilvenate perché attiene ad un elemento esterno e
successivo all’insaturazione del rapporto processuale, non già ad
elementi desumibili dal contenuto dell’atto stesso.
La stessa sentenza, pur contenendo nell’epigrafe l’indicazione di
Cuomo Giuseppina,

quale attrice, come

risultava dall’atto di

citazione, risulta poi emessa in favore di altro soggetto, e cioè
4

alla procura per la citazione è illeggibile; tuttavia essa appare

Michelino Guglielmo.
Ciò determina la nullità della sentenza.
4.L’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento dei
restanti.
5.Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i
restanti; va cassata l’impugnata sentenza e la causa va rinviata
ad altro giudice di pace di Napoli, anche per le spese di questo

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese
del giudizio di cassazione ad altro giudice di pace di Napoli.
Così deciso in Roma, lì 16 gennaio 2013
Il cons. est.

Il presid

giudizio di cassazione

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