Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4046 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22273-2008 proposto da:

A.Q.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso

l’avvocato METE EUGENIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 27205-2008 proposto da:

A.Q.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEL FANTE 2, presso l’avvocato METE EUGENIO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositato il 15/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2011 dal Consigliere Dott. BERRUTI Giuseppe Maria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità del primo

ricorso e inammissibilità o in subordine rigetto del secondo

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.Q., con citazione del 23 febbraio 1985 conveniva davanti al tribunale di Patti il comune di Tortorici chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L. 12.551.751, oltre imposte e spese, a titolo di importo maggiore per i lavori stradali effettuati dalla sua impresa, a favore dell’ente stesso. Il Comune resisteva alla domanda.

Nel Corso del giudizio con altra citazione in data 15 maggio 1993, l’attore proponeva domanda di condanna nei confronti del Comune, per il pagamento di interessi e per altre voci omesse nel primo atto introduttivo. Il Comune resisteva anche a questa domanda. I due procedimenti venivano riuniti.

La causa, pervenuta al GOA, veniva decisa il 1 febbraio del 2001.

Il Q. proponeva azione L. n. 89 del 2001, ex art. 3 convenendo in giudizio davanti alla Corte di Reggio Calabria il Ministro della giustizia. Il giudice adito condannava il resistente Ministro al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 16.546,81, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali ed extra patrimoniali.

Ricorre per cassazione con un primo atto datato 31 luglio 2008 il Q.. Quindi lo stesso ricorre nuovamente con altro ricorso, ai sensi dell’art. 387 c.p.c., datato 5 novembre 2008, con il quale dichiara di voler sostituire il primo.

Il Ministro della giustizia resiste con distinti controricorsi nei confronti di entrambi i ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Il primo ricorso datato 31 luglio 2008, deve essere dichiarato inammissibile giacchè esso non espone il quesito di diritto riguardo alla questione che intende sottoporre alla Corte.

3. Deve essere esaminato il ricorso da ultimo proposto, datato 5 novembre 2008, che è in quanto tale valutabile perchè precedente alla scadenza dei termini della impugnazione di cui si tratta, e mai essendo stato oggetto, nel frattempo,il primo ricorso, di decisioni di inammissibilità o di improcedibilità.

2. Quanto al primo motivo infatti, esso pur allegando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e delle correlate norme della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo in realtà si duole di richieste patrimoniali che il giudice del giudizio presupposto non ha accolto, quali quelle relative a pretesi maggiori costi da svalutazione monetaria o a spese legali conseguenti al credito fatto valere. La sede dell’esame di siffatte doglianze doveva essere il giudizio di impugnazione della sentenza presupposta.

Il motivo è inammissibile.

2.a. il secondo motivo lamenta la motivazione insufficiente adottata dalla Corte di merito relativamente al punto decisivo della valutazione del danno morale.

La doglianza è infondata. Il decreto impugnato motiva richiamando le circostanze del caso concreto, tra le quali rientra anche il calcolo della eccedenza dei tempi rispetto a quelli di durata ragionevole.

Inoltre la operata liquidazione di Euro 1000,00 per ciascun anno eccedente è conforme ai parametri CEDU ai quali fa riferimento il ricorrente.

3. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 700,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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