Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4046 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4046
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15762/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
SOCIETA’ MERIT SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 185/20/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 26/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna meglio indicata in epigrafe che, decidendo in sede di rinvio per effetto di quanto statuito da questa Corte con ordinanza n. 3169/2012, ha annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della società contribuente Merit s.r.l..
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia ricorrente deduce l’esorbitanza dell’attività svolta dal giudice del rinvio rispetto a quanto disposto da questa Corte nell’ordinanza sopra citata, è manifestamente fondato.
Ed invero, nella giurisprudenza di questa Corte si ritiene che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati dalla sentenza di annullamento, che non può essere nè sindacata nè elusa dal giudice di rinvio neppure nel caso di constatato errore (Cass. 28.6.1997, n. 5800).
Si aggiunge, altresì, che pure quando la sentenza sia annullata per vizi di motivazione il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la sentenza di annullamento (Cass. 16.12.2003, n. 19217; Cass. n. 21664/2005; Cass. n. 3458/2012; Cass. n. 8225/13).
Orbene, questa Corte aveva cassato la sentenza di appello della CTR in accoglimento del quinto motivo con il quale “…la parte ricorrente si duole dell’avere il giudicante ritenuto che la contabilità parallela rinvenuta nel pen-drive fosse afferente ai ricavi della sola attività non contabilizzata e non invece ai ricavi dell’intera attività aziendale per gli anni ivi considerati, così come era stato subordinatamente evidenziato da essa parte ricorrente, senza peraltro tenere conto che nel PVC della GdF, al foglio 5, si faceva riferimento alla “effettiva attività estrattiva e commerciale di materiale litoide esercitata dalla Merit srl nel periodo compreso dal 1998 al 2004″ (così come ribadito con altre modalità anche a pag. 6 e a pag. 7 del predetto PVC)”.
Questa Corte, accogliendo il motivo, ha ritenuto che “…appare insufficiente e inadeguata (anche rispetto agli elementi fattuali risultanti dai menzionati passi del PVC, ma ancor più – nella sua coerenza intima – alla luce di quanto si legge nel precedente passo della decisione di secondo circa il riscontro tra i dati della contabilità parallela e quelli della contabilità ufficiale, in entrambi i quali si evidenzia una sensibile riduzione della estrazione e dei ricavi nell’anno 2003, analogia che potrebbe far supporre che via sia parziale coincidenza tra le due diverse contabilità) la motivazione resa dal giudicante a proposito di detto punto della decisione, esclusivamente fondata sull’attribuzione di un onus probandi che non è chiaro per quale ragione sia stato fatto gravare sulla parte ricorrente oltre che su un argomento logico (l’irragionevolezza di una duplicazione dei dati contabili ufficiali) che non appare avere una sua intrinseca coerenza, e per quanto non avrebbe dovuto apparire peculiarmente gravosa un’indagine disposta d’ufficio volta al raffronto delle due contabilità onde precisare l’effettivo ambito contenutistico di quella “parallela”. Sul punto, perciò, la pronuncia di secondo grado merita riforma e giustifica la rimessione della lite alla medesima CTR affinchè rinnovi l’esame con specifico riferimento all’aspetto qui messo in evidenza”.
Orbene, la CTR in sede di rinvio, invece di verificare, in consonanza a quanto richiesto dall’ordinanza di questa Corte surricordata, l’esistenza di coincidenze fra contabilità parallela e contabilità regolare, ha affrontato il tema, non ad essa demandato, della valenza indiziaria della contabilità parallela contenuta nella pen-drive denegandola, in tal modo debordando in maniera evidente dai limiti fissati nell’ordinanza di rinvio.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna affinchè si attenga a quanto determinato nell’ordinanza di questa Corte n. 3269/2012, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017