Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4045 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4045
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12724/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DETAL SRL IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (C.F. (OMISSIS))
in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ORAZIO, 30, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PUCCI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5926/42/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 14/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe resa nei confronti della Detal srl.
La società intimata si è costituita in giudizio con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La dedotta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., oltre a risultare ammissibile in rito, è manifestamente fondata.
Ed invero, la parte motiva della sentenza si riferisce ad altra decisione di primo grado resa dalla CTP di Milano – n. 287/41/12 – concernente altro accertamento impugnato da altro soggetto – Sadas spa – innanzi alla medesima CTR che aveva, dapprima, riunito le impugnazioni e poi revocato la relativa ordinanza. Resta il fatto che il tenore della motivazione inserita nella sentenza impugnata non solo fa numericamente riferimento alla pronunzia resa dalla CTP di Milano in altra controversia ma, per giungere alla ritenuta inammissibilità dell’impugnazione ha fatto ripetutamente riferimento ad attività compiute da una parte contribuente diversa dalla Detal srl – appunto Sadas.
Pertanto, apparendo evidente la non riferibilità della motivazione alla controversia posta all’esame della CTR, la sentenza è affetta da nullità, non potendosi certo addivenire alla prospettata possibilità di correggere la motivazione sostituendo il numero della sentenza impugnata innanzi al giudice di appello con quello della sentenza impugnata dall’Agenzia delle entrate, risultando proprio dalla riproduzione dell’ulteriore sentenza resa dal medesimo giudice di appello nel procedimento promosso dalla Sadas spa come il contenuto decisorio fra le due pronunzie fosse in buona parte differente.
Deve essere, pertanto, escluso che la sentenza impugnata in questa sede possa essere emendata attraverso il procedimento di correzione di errore materiale, vertendosi nel caso di specie di motivazione insanabilmente affetta da nullità per avere definito il procedimento facendo riferimento, in modo incomprensibile – cfr. Cass. S.U. n. 642/2016 – a diversa pronunzia di primo grado ed a soggetto che non era parte del presente giudizio.
Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi della controricorrente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017