Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40444 del 16/12/2021
Cassazione civile sez. I, 16/12/2021, (ud. 28/09/2021, dep. 16/12/2021), n.40444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23077/2020 proposto da:
H.O., rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Fausto
Pucillo, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO dell’8 agosto 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2021 da FALABELLA MASSIMO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Torino dell’8 agosto 2020. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente H.O., proveniente dalla Nigeria, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile la tortuosa vicenda narrata dal richiedente, la quale trae innesco dalle ricerche poste in atto dalla polizia nei confronti della sua persona per un sospetto rapimento a cui egli sarebbe stato, invece, estraneo. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la situazione di criticità per l’ordine pubblico nella regione di Edo State, da cui proveniva l’istante, non potesse integrare gli estremi del conflitto armato interno e raggiungere la soglia di quella violenza diffusa e indiscriminata che consente il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Ha infine escluso spettasse il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, osservando come non si riscontrassero, nella fattispecie, indici di vulnerabilità che dessero ragione di una disparità tra le condizioni di vita del richiedente all’attualità, sul territorio nazionale, e prima della partenza, nel paese di origine.
2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo è lamentata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a). Viene lamentata la mancata audizione del ricorrente e la conseguente violazione dei principi del contraddittorio, del giusto processo e del diritto di difesa. Viene sottolineato, in particolare, che le esigenze di celerità proprie del rito applicabile alle controversie in materia di protezione internazionale non possono comprimere il diritto del richiedente asilo di essere sentito dal giudice naturale o, quantomeno, l’acquisizione, agli atti del giudizio, della videoregistrazione del colloquio svoltosi innanzi alla commissione territoriale (videoregistrazione che nel caso in esame non era stata operata, non disponendo la commissione della strumentazione necessaria alle riprese audiovisive).
Il secondo motivo censura il provvedimento impugnato per la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3. Si lamenta, con riferimento al giudizio di credibilità, che la motivazione del Tribunale sia priva di qualsiasi riferimento idoneo a far comprendere le ragioni della condivisione di quanto esposto, al riguardo, nel provvedimento della Commissione.
Col terzo mezzo viene opposta la nullità del decreto impugnato ex art. 132 c.p.c. e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis. Viene lamentato il mancato rispetto dell’obbligo di cooperazione istruttoria avendo riguardo alla necessaria menzione, nel corpo del provvedimento giurisdizionale che decide sulla domanda di protezione internazionale, di informazioni aggiornate sulle condizioni del paese di provenienza: nel caso in esame, invece, il decreto, datato 8 agosto 2020, conteneva riferimenti a fonti degli anni 2017 e 2018.
Il quarto motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Viene lamentato che il Tribunale non abbia valutato tutte le prove offerte dal ricorrente, e segnatamente il certificato di nascita di suo figlio, venuto alla luce in Italia, e la documentazione relativa a un contratto di lavoro a tempo determinato. Viene posto in evidenza “il danno che un eventuale rimpatrio provocherebbe sul minore e sulle sue aspettative di vita nel paese in cui è nato” e “il pregiudizio che deriverebbe da un eventuale allontanamento dei genitori o anche solo uno di essi”.
2. – Quanto al primo e al terzo motivo, essi sono inammissibili. Va qui ricordato che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11 novembre 2020, n. 25312). Per completezza deve poi osservarsi che l’audizione del richiedente non è un incombente processuale necessitato, come sembra invece ritenere il ricorrente: nel giudizio innanzi all’autorità giudiziaria, successivo alla decisione della commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale: onde il giudice ben può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione (Cass. 20 gennaio 2020, n. 1088; Cass. 28 febbraio 2019, n. 5973; si tratta di una giurisprudenza che è conforme al quella unionale: cfr. infatti Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko).
Il secondo mezzo è pure inammissibile. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 2 luglio 2020, n. 13578).
Col terzo mezzo viene posto il problema dell’aggiornamento delle fonti: ma la censura pecca di totale astrattezza, perché l’istante si limita ad opporre l’inadeguatezza dei report consultati dal Tribunale (risalenti agli anni 2017 e 2018) senza nemmeno addurre che la situazione del paese di origine abbia subito un mutamento di un qualche rilievo nel periodo successivo: sicché, in definitiva, la doglianza risulta sganciata da alcuna allegazione che valga a conferirle decisività. La doglianza è dunque inammissibile.
Anche il quarto motivo è inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, che è basata sul rilievo per cui il richiedente godeva di una buona posizione sociale nel paese di origine, onde allo stesso non era riferibile una condizione di vulnerabilità. Della nascita del figlio il Tribunale si è occupato (e bene ha fatto: Cass. 22 gennaio 2021, n. 1347); il giudice di merito ha peraltro formulato, al riguardo, un rilievo di cui il ricorrente non tiene conto: e cioè inesistenza di condizioni di rischio in patria e il possesso di risorse, da parte dei genitori, tali da garantire alla prole crescita, salute e istruzione.
3. – Il ricorso è giudicato inammissibile.
Ciò esime – pur in presenza di una procura ad litem apposta in calce al ricorso carente della certificazione del suo conferimento in data posteriore a quella della comunicazione del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. U. i giugno 2021, n. 15177) – dal differire la trattazione del ricorso e dall’attendere la pronuncia del Giudice delle leggi sulla questione – posta da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 -intorno alla costituzionalità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (che tale certificazione impone).
4. – Nulla per le spese.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021