Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4044 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4044 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 23435-2016 proposto da:
DI CECCA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE FERRARI n. 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO
SIMEONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO ZAZA
D’AULISIO;
– ricorrente contro
COMUNE DI GAETA;
– intimato avverso la sentenza n. 2945/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, SEZIONE DISTACCATA di
LATINA, depositata il 16/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Data pubblicazione: 20/02/2018

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che Salvatore Di Cecca propone ricorso per cassazione nei

del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione
della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest’ultima
aveva respinto l’impugnazione del contribuente avverso
l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che,

con

il

primo

motivo

il

ricorrente

denuncia,

contestualmente, violazione e falsa applicazione delle norme di
piano contenute nel P.R.G. (art. 26), nel P.T.P. (art. 36) e nel
P.T.P.R. (Piano Territoriale Paesistico Regionale, art. 23);
violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, d.l.
223/06, dell’art. 5, I. Urb. e dell’art. 27, comma 2,1. Reg.
Lazio 24/98, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.: la pretesa del
Comune di applicare VICI sarebbe stata illegittima, alla luce
dell’inedificabilità dei terreni, in base alle previsioni del PTPR;
che, con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92, in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione
Regionale sarebbe incorsa ritenendo legittima la valutazione
del valore venale dell’immobile operata dal Comune;
valutazione fondata esclusivamente sui prezzi medi di mercato
delle aree analoghe a quelle oggetto di accertamento e priva di
riferimento ai vincoli di inedificabilità su quest’ultima gravanti;
che, con l’ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 0 I. n. 212/2000,
Ric. 2016 n. 23435 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., lamentando il
fatto che l’incertezza normativa afferente la tassazione ICI
delle aree solo potenzialmente fabbricabili avrebbe dovuto
indurre la CTR a reputare erronee le sanzioni applicate e gli
interessi;

che il primo motivo è fondato;
che, in effetti, l’eventuale conflitto

fra norme regionali e

comunali in materia urbanistica va

risolto nel senso della

assoluta prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico
regionale,

comunque

denominato,

sulla

pianificazione

urbanistica comunale, come convincentemente affermato dalla
giurisprudenza amministrativa. Preme infatti rilevare come il
Consiglio di Stato si sia già occupato, con la sentenza della IV
Sezione n. 2401/08, proprio dei rapporti intercorrenti tra il
piano regolatore del Comune di Gaeta e il piano paesaggistico
adottato dalla Regione Lazio, accertando la prevalenza del
secondo sul primo (Sez. 6-5, n. 15737 del 09/07/2014);
che, pertanto, il giudice territoriale ha erroneamente omesso di
verificare se, alla stregua delle disposizioni del piano regolatore
generale del Comune di Gaeta, come modificate ed integrate
da quelle del piano paesistico territoriale del Lazio adottato nel
1998, l’area per cui è causa mantenesse una sia pur limitata
(“vincolata”, appunto) potenzialità edificatoria, oppure non
potesse ritenersi in nessun modo, nemmeno parzialmente o
potenzialmente, edificabile;
che il secondo motivo è infondato, giacché la sentenza
impugnata da atto che il Comune, nella valutazione
dell’imposta, aveva tenuto conto dei vincoli di tutela gravanti
sull’area;

Ric. 2016 n. 23435 sez. MT – ud. 06-12-2017
-3-

che l’intimato non si è costituito;

che anche il terzo motivo è infondato, posto che la CTR attraverso una valutazione del tutto congrua – ha rilevato
come, ancor prima del versamento ICI, il contribuente avesse
omesso la dichiarazione stessa, così escludendo la buona fede
del medesimo;

cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché valuti, alla luce dei principi sopra
esposti e degli strumenti urbanistici territoriali e regionali, se
l’inedificabilità sia relativa o assoluta, anche ai fini delle
sanzioni, e si pronunzi altresì con riguardo alle spese del
giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il secondo ed il terzo motivo di ricorso,
accoglie il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale del Lazio, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2017
Il Pres ie te
Dr. Marce

ellis

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va

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