Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4044 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

17, presso l’avv. Massimo Terra, rappresentato e difeso dall’avv.

Bravi Daniele giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna n. 108/33/03 dell’11/06/2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha accolto l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i due motivi i ricorrenti ripropongono in sostanza la tesi secondo cui tutti gli esercenti arti e professioni sono assoggettati all’IRAP. 1.1.- I due motivi sono manifestamente infondati.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, periodo primo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del citato D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

Nella specie, è vero che la sentenza sembra fondarsi sull’erroneo assunto che i redditi di lavoro autonomo siano di per sè esenti da IRAP, tuttavia essa contiene l’accertamento in fatto, non specificamente censurato, che “l’attività del professionista ha comportato l’assenza di una struttura organizzativa di rilievo sia per la mancanza di significative spese e costi di gestione sia per l’esiguità di cespiti ammortizzabili, senza l’ausilio di personale dipendente/collaboratore e con l’utilizzo di modesti capitali e di beni strumentali di esiguo valore (…)”.

L’erroneità del presupposto interpretativo su cui i due motivi si fondano comporta in definitiva il rigetto del ricorso.

2.- Si reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, essendosi la citata giurisprudenza di legittimità formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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