Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4044 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20441-2009 proposto da:

V.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l’avvocato

BRIGUGLIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MASTROGIROLAMO ROMANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S. (c.f. (OMISSIS)), G.A. (c.f.

(OMISSIS)), ENODISTIL S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI 7, presso lo STUDIO

FRISINA, rappresentati e difesi dall’avvocato BONGIORNO GIROLAMO,

giusta procura in calce al controricorso; D.S.L. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL

FANTE 2, presso l’avvocato PALMERI PAOLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE ZIINO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

EREDI DI G.M., L.M.A., S.M.

L., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 801/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BRIGUGLIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente D.S., l’Avvocato S. ZIINO che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente ENODISTIL Spa, l’Avvocato S. ZIINO,

per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16.2.2007 nella Cancelleria della Corte d’appello di Palermo, V.L. chiedeva di riassumere il processo pendente in quel grado a seguito di gravame da lui proposto contro la sentenza n. 1507/05 del Tribunale di Palermo; processo, interrotto a seguito della morte di uno degli appellati, F. S., dichiarata all’udienza del 24 novembre 2006 dal suo procuratore.

Fissata con decreto presidenziale la comparizione delle parti, all’udienza del 25/5/2007 comparivano gli appellati G.A. e M.S.. Non comparivano invece gli altri appellati Enodistil s.p.a., D.S.L., B.F., G. M. e L.M.A.. In detta udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 15.5.2009.

Con istanza depositata il 19 Febbraio 2008, il V. chiedeva di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per rinotificare il ricorso in riassunzione agli appellati D.S., B. ed Enodistil s.p.a., asserendo di non essere incorso in alcuna negligenza nell’esecuzione della precedente notifica, non andata a buon fine.

Disposta nuovamente la comparizione delle parti, all’udienza del 11 Aprile 2008 comparivano, oltre all’appellante, il D.S., nonchè l’Enodistil s.p.a., il M. e la G., eccependo l’estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.

Precisavano infatti che le errate notificazioni del ricorso in riassunzione erano dovute, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, a precise negligenze del medesimo; e che comunque l’istituto della rimessione in termini non poteva essere applicato al di fuori delle mere decadenze istruttorie.

La Corte d’appello riteneva l’eccezione di estinzione del processo, sollevata dagli appellati sopra indicati, fondata, prima che per le ragioni addotte dagli stessi appellati, per ragioni di scadenza di termini perentori essendo stata l’istanza “per rimessione in termini” proposta il 19.2.2008, ossia ben oltre i sei mesi dalla conoscenza dell’interruzione del giudizio coincidente con l’udienza del 24.11.06.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il V. sulla base di tre motivi cui resistono con separati controricorsi da un lato il M., la G. e l’Enodistil e dall’altro il D. S.. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il V. con il primo motivo di ricorso assume che la Corte d’appello ha errato nel non ritenere che, una volta che la riassunzione era tempestivamente intervenuta nel termine di sei mesi, il giudice non potesse concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso alle controparti.

Con il secondo motivo si duole che la Corte d’appello non abbia ritenuto che in cause scindibili, come quella di specie, il prodursi dell’evento interruttivo determini l’interruzione non dell’intero giudizio ma solo della controversia in relazione alla quale si è verificato l’evento interruttivo.

Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l’estinzione delle cause interrotte nonostante la tempestiva riassunzione dei giudizi e la notifica a tutte le parti dei predetti giudizi e la costituzione delle parti stesse.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per erronea notifica ad alcune parti e precisamente agli eredi F. ed agli eredi G..

La eccezione relativa ai primi eredi risulta infondata. Dalla dichiarazione di successione regolarmente prodotta in atti dal V. ai sensi dell’art. 372 c.p.c. risulta infatti che l’unica erede del F. è S.M.L. cui risulta regolarmente notificato il ricorso. E’ altresì infondata l’eccezione relativamente agli eredi G.. Il ricorso risulta notificato impersonalmente agli eredi del de cuius, mentre i contro ricorrenti affermano che doveva essere effettuata a ciascuno degli eredi personalmente.

Le sezioni unite di questa Corte hanno recentemente affermato che l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa) – come nel caso di specie – deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente .Detta notifica – che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purchè entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ovvero, nel solo caso di notifica della sentenza ad opera della parte deceduta dopo l’avvenuta notificazione, nei luoghi di cui all’art. 330 cod. proc. civ., comma 1 (Cass. sez. un 14699/10).

Le sezioni Unite hanno così confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma dell’art. 330 cod. proc. civ., comma 1 nell’individuare taluni luoghi in cui si notifica l’impugnazione si riferisce sia al caso in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza e sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la notificazione sia avvenuta, ma non sia stata dichiarata la residenza o eletto il domicilio, sia al caso in cui la sentenza non sia stata notificata e non sia decorso l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale). Quest’ultima ipotesi è da ritenersi compresa nel primo comma, sia in quanto la rubrica della norma è riferita al luogo di notificazione dell’impugnazione senza alcuna limitazione al caso di notifica della sentenza, sia perchè il secondo inciso del suddetto primo comma inizia con l’avverbio “altrimenti” (che è idoneo a comprendere anche la detta ipotesi di mancanza della notifica), sia perchè il terzo comma della norma stessa (a parte l’ipotesi della mancanza di dichiarazione di residenza o domicilio, con cui allude sia al caso della parte contumace, sia al caso della parte costituita personalmente senza dichiarazione di residenza o elezione di domicilio) con l’espressione modale “in ogni caso”, che assume carattere di norma di chiusura, è riferibile appunto al caso in cui sia mancata la notificazione della sentenza e sia decorso l’anno dalla pubblicazione (e così rafforza l’indicata interpretazione dell’avverbio “altrimenti”). (Cass. 15123/07).

Venendo al caso di specie, la notifica poteva dunque essere effettuata impersonalmente purchè entro l’anno dalla pubblicazione della sentenza tenendo conto del periodo di sospensione feriale. Si osserva a tale proposito che la sentenza di appello è stata pubblicata il 20.6.08 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 19.9.09 e, cioè, entro l’anno dalla pubblicazione dovendosi nel caso di specie applicare i due periodi di sospensione feriale e cioè sia quello del 2008 e che quello del 2009.

Le eccezioni di inammissibilità vanno dunque respinte.

Venendo all’esame del ricorso, il primo motivo si rivela fondato.

L’orientamento giurisprudenziale citato dalla Corte d’appello, secondo cui la concessione di un nuovo termine per la notifica dell’atto di riassunzione è possibile purchè non siano decorsi sei mesi dalla conoscenza della interruzione del giudizio, è stato, infatti, superato dalla decisione delle Sezioni unite di questa Corte e dalla giurisprudenza successiva, che si è ad essa conformata, secondo cui, verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “edictio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 cod. proc. civ., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma 3. (Cass. sez. un 14854/06; Cass. 6023/07; Cass. 5348/07;

Cass. 16016/10).

Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo ed il terzo.

Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini di cui in motivazione.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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