Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4044 del 15/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.15/02/2017),  n. 4044

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3833/2016 proposto da:

N.V.D. e N.F., rappresentati e difesi

dagli avvocati LORENZO ZAPPATERRA, SERGIO DI CHIARA E FRANCESCO

ANDRIULLI, giusta procura speciale in calce al ricorso

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/11/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 16/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA

CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– contribuenti, indicati in epigrafe, ricorrono, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenzacon cui la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato le decisioni di primo grado che, a loro volta, avevano rigettato i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento relativi ad IRES ed IVA dell’anno 2008 ed elevati nei confronti della società di fatto e ad IRPEF dell’anno di imposta 2008 nei confronti dei singoli soci;

– a seguito di proposta ex art. 80 bis c.p.c.,è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– per orientamento consolidato di questa Corte “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa (Cass. n. 20322 del 2005; id. n. 7972 del 2007, n. 91 del 2014, n. 19959 del 2014, id. n. 25332 del 2014);

– l’odierno ricorso – privo di alcuna censura diretta alla sentenza impugnata, volto ad un generico riesame del merito degli atti impositivi impugnati e dell’attività dei verificatori, inammissibile in questa sede – non è, in alcun modo riconducibile allo schema giuridico delineato dall’art. 360 c.p.c., non contenendo nessuno degli elementi ivi previsti, onde va dichiarato inammissibile;

– i ricorrenti, soccombenti, vanno condannati, in solido alla refusione in favore della controparte delle spese processuali liquidate come in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017

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