Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40433 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26468/2018 R.G. proposto da:

R.M., rappresentato e difeso dall’avv. Bianco Francesco,

con domicilio eletto in Roma alla Via Baldo degli Ubaldi 272, presso

l’avv. Leporelli Federica;

– ricorrente –

contro

V.D., rappresentato e difeso dall’avv. Stefanelli Tiziana,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Pierluigi da Palestrina n.

19, presso l’avv. Franco Fabio Francesco;

– CONTRORICORRENTE –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 753/2017,

depositata in data 11.7.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata in data 24.2.2005, R.M., proprietario di un appartamento sito in (OMISSIS), ha chiesto di ordinare la demolizione delle opere illegittimamente realizzate da V.D., consistenti nella costruzione di una recinzione in blocchi di cemento, che, a detta dell’attore, ostruiva l’accesso all’ingresso carrabile di cui al civico n. 58 e rendeva difficoltoso l’accesso al civico n. 60, instando inoltre per il risarcimento del danno e il pagamento delle spese processuali. Il convenuto ha dedotto di essere pieno proprietario dell’area antistante al fabbricato in virtù della donazione ricevuta dal proprio padre, V.L., ed ha negato che l’immobile dell’attore beneficiasse di due distinti accessi. Ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento del danno per l’illegittimo esercizio del transito.

In replica alla suddetta riconvenzionale, l’attore ha chiesto di accertare l’intervenuta usucapione della servitù.

Il tribunale ha accolto parzialmente la domanda di demolizione, respingendo ogni altra istanza.

Con sentenza n. 753/2017, la Corte territoriale ha dichiarato il V. esclusivo proprietario della porzione controversa ed riconosciuto la sussistenza della servitù di passaggio in favore del R., confermando l’ordine di demolizione delle opere che ne impedivano l’esercizio.

La cassazione della sentenza è chiesta da R.M. sulla base di un tre motivi di ricorso.

V.D. ha proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 705 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, controvertendosi della lesione del possesso dell’immobile, la sentenza non poteva dichiarare il V. proprietario esclusivo dell’area antistante al fabbricato, data l’impossibilità di sollevare questioni petitorie nell’ambito del giudizio possessorio.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la sentenza dichiarato la proprietà dell’area controversa in favore del V., benchè la domanda fosse stata proposta inammissibilmente solo in appello.

I due motivi, che richiedono un esame congiunto, non meritano accoglimento.

L’asserita natura possessoria della lite non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, nè il ricorso illustra le ragioni che giustificherebbero una tale qualificazione della domanda.

In realtà, la richiesta del ricorrente era volta ad ottenere la riduzione in pristino delle costruzioni che ostruivano l’accesso alla sua proprietà e la domanda, come la stessa riconvenzionale, era fondata sui titoli di acquisto (sentenza di divisione ereditaria del tribunale di Brindisi n. 48/2004, atto di donazione della porzione in favore di V.D., usucapione; cfr. sentenza impugnata, pag. 2 e 3), non sull’esercizio del possesso eventualmente leso dalla nuova costruzione.

In tale contesto il giudice di merito era quindi chiamato ad accertare la legittimità delle opere, tenendo conto del regime di appartenenza della porzione ove erano state eretti i manufatti e dell’eventuale concorrenza dei diritti di passaggio lesi dalla realizzazione delle opere.

La pronuncia è dunque incensurabile nel punto ha accertato la titolarità dell’area e la sussistenza della servitù di passaggio, poichè le contrapposte domande, proposte fin dal primo grado, avevano natura petitoria, il che esclude comunque una mutatio libelli preclusa dal disposto dell’art. 345 c.p.c..

La “causa petendi” dell'”actio negatoria servitutis” va identificata (in uno con la lamentata violazione del diritto dominicale) nella esistenza, in capo all’attore, di un diritto di proprietà (o di comproprietà) sull’immobile, indipendentemente dal relativo titolo di acquisto, così che non confligge con il divieto dello “ius novorum” in sede di giudizio di appello (in quanto non introduttiva di una diversa pretesa) la deduzione, compiuta per la prima volta in sede di gravame a fondamento della già spiegata domanda, di un titolo di acquisto diverso da quello inizialmente dedotto, ovvero della esistenza di un diritto dominicale limitato alla comproprietà, in luogo della proprietà piena originariamente vantata in primo grado (Cass. 8717/1997; Cass. 4460/1997; Cass. 7074/19995).

2. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sanciti dalla pronuncia di legittimità n. 22520/2011, per aver la Corte accertato il diritto di proprietà di V.D. valorizzando la sentenza del tribunale di Brindisi n. 48/2004, che però si era limitata a disporre, in sede di divisione ereditaria, l’assegnazione in suo favore dell’appartamento sita in Pezze di Grotto di Fasano, senza nulla stabilire quanto all’area controversa, la quale non era stata neppure oggetto della donazione del 13.9.1976 effettuata da V.L. in favore del resistente.

La sentenza avrebbe dovuto tener conto degli accertamenti del c.t.u., che aveva verificato che le opere insistevano solo catastalmente sulla porzione del V., mentre in realtà erano collocate nella proprietà del ricorrente.

Il motivo è infondato.

Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione del giudicato, poichè la pronuncia impugnata- al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente – si è limitata a stabilire che l’area su cui era stata realizzata la recinzione non era compresa tra gli immobili ricadenti in comunione ereditaria ma era stata oggetto di una precedente donazione in favore del V..

L’appartenenza del bene è stata – dunque – oggetto di un accertamento non contrastante con quanto statuito con la sentenza di divisione, ma il relativo accertamento è fondato sul dato oggettivo, riscontrato anche dal c.t.u., che l’immobile non era incluso tra quelli oggetto di divisione.

Proprio da tali elementi era difatti emerso che lo spiazzo antistante il fabbricato ricadeva nella proprietà censita in catasto con la (OMISSIS) (ex (OMISSIS)/a), scaturita dal frazionamento della porzione originaria in tre parti ((OMISSIS)), cui erano stati attribuiti rispettivamente gli identificativi nn. 1964, 1985, 1986 (cfr. sentenza, pag. 5).

La Corte di merito ha inoltre stabilito in fatto che, sebbene detta particella avesse un’estensione effettiva superiore a quella catastale, l’intera area ricadeva nella porzione contrassegnata con il mappale 1964, in proprietà del V. in forza della richiamata donazione, confutando le conclusioni cui era giunto il consulente (cfr. sentenza pagg. 5 e ss.).

Trattasi di statuizioni di merito, non censurabili sotto i profili sollevati dal ricorrente, potendo il giudice di merito legittimamente conferire rilievo prevalente a singoli elementi probatori acquisiti al processo, non essendo comunque vincolato alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico, fatto salvo l’obbligo di motivare le soluzioni adottate.

Riguardo invece al fatto che la donazione non contemplasse lo spazio interessato dalle opere denunciate in giudizio, il ricorso si limita a trascrivere uno stralcio dell’atto di liberalità, senza riportare l’intero contenuto, impedendo a questa di apprezzarne la rilevanza.

La questione non è poi menzionata nella sentenza di appello, nè il ricorrente ha indicato dove e quando sia stata sollevata nei precedenti gradi di causa, per cui, per la sua novità, non può esser dedotta direttamente in questa sede, implicando un nuovo esame del contenuto del rogito, che è attività rimessa al giudice di merito. Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali.

Sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificati, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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