Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 40430 del 16/12/2021
Cassazione civile sez. II, 16/12/2021, (ud. 04/11/2021, dep. 16/12/2021), n.40430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9143/2017 proposto da:
BI.BO s.n.c. di B.L. & C. (C.F. e P.IVA: (OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. Pierpaolo Alegiani, del
Foro di Venezia (C.F.: LGNPPL72R11H501D, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.C.S., (C.F.: (OMISSIS)), nata a (OMISSIS) e
residente in (OMISSIS); + ALTRI OMESSI;
;
nonché:
IL (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t. R.M.,
(C.F.: (OMISSIS)); + ALTRI OMESSI;
nonché:
BA.WA., (C.F.: (OMISSIS)) e BA.RO., (C.F.:
(OMISSIS)), entrambi residenti alla (OMISSIS);
nonché:
V.C., (C.F.: (OMISSIS)), residente in (OMISSIS); + ALTRI
OMESSI;
tutti assistiti, rappresentati e difesi, in virtù di procura
speciale in calce alle comparse di costituzione e risposta di primo
grado dall’Avv. Angelo Lorenzon, del Foro di Venezia (C.F.:
LRNNGL67606Z133W) ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell’Avv. Calamana Maria Cristina, del Foro di Roma (C.F.:
CLMMCR66A45F205A), in Roma al Viale G. Mazzini n. 13;
– resistenti –
e
Z.A.; + ALTRI OMESSI;
– intimati –
– avverso la sentenza n. 2908/2016 emessa dalla Corte d’appello di
Venezia in data 22/12/2016 e notificata il 01/0/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea
Penta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Venezia, sezione di San Donà di Piave, la società Bi.Bo s.n.c. esponeva di essere proprietaria di un immobile a destinazione commerciale utilizzato come pizzeria nel Condominio (OMISSIS) (identificato nel NCEU del Comune di (OMISSIS)) per averlo acquistato nel 1988 ed aver esercitato (così come i suoi danti causa fin dal 1975, quando vi era stata edificata una tettoia/tenda) il possesso ad usucapionem sullo scoperto condominiale antistante a tale immobile. Essa, pertanto, chiedeva che fosse accertata e dichiarata l’usucapione della proprietà su quella parte di scoperto condominiale.
A tal fine, la Bi.Bo s.n.c. citava in giudizio il condominio, in persona del legale rappresentante, nonché i singoli condomini, una parte dei quali si costituiva.
Tra questi, S., D.L. e D.M. eccepivano di non essere più condomini al momento della notifica dell’atto di citazione e nei confronti degli stessi la causa veniva dichiarata estinta. Al loro posto, previo ordine del tribunale di integrazione del contraddittorio, venivano citati in giudizio i loro aventi causa.
I convenuti Ar. e Be., invece, chiedevano l’autorizzazione a citare quali terzi sia le eredi dell’ex amministratore, V.P., sia V.C., in quanto amministratore dell’agenzia VISAV s.a.s., in qualità di amministratore del condominio, promuovendo nei loro confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni per cattiva gestione e alla restituzione dei compensi percepiti.
I terzi chiamati chiedevano il rigetto delle domande formulate nei loro confronti.
I convenuti costituiti chiedevano il rigetto della domanda attorea di usucapione e una parte degli stessi (quelli difesi dall’Avv. Angelo Lorenzon) proponeva domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice a rilasciare l’area in questione, in quanto occupata senza titolo, ed a demolire tutte le costruzioni lì realizzate, in quanto abusive e prive del preventivo assenso dell’assemblea. Gli stessi chiedevano, infine, il risarcimento del danno da occupazione senza titolo dello scoperto comune, nella misura di Euro 150.000,00 o quella diversa da quantificare anche ex art. 1226 c.c.
Il tribunale sandonatese decideva la causa con la sentenza n. 187/12, respingendo la demanda di accertamento dell’usucapione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la Bi.Bo s.n.c. “a rilasciare l’area condominiale ove insiste la struttura di cui alla sua ” domanda, sita sul lato nord del locale pizzeria di sua proprietà, e a demolire la struttura su tale area realizzata”, nonché a rifondere ai 42 convenuti patrocinati dall’Avv. Angelo Lorenzon “la somma di Euro 1.000,00 per ciascun immobile esclusivo dei medesimi.”.
Avverso tale pronuncia proponeva appello principale la società Bi.Bo s.n.c..
Gli appellati Be.Gi. e Ar.Br. eccepivano il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, in quanto l’appello era stato, a loro dire, notificato ai procuratori degli appellati mediante consegna di una sola copia dell’atto per ciascun procuratore, e la notifica effettuata era da intendersi come inesistente; eccepivano altresì la improcedibilità dell’appello per tardiva costituzione dell’appellante principale. In via di appello incidentale, lamentavano la erroneità della sentenza per aver posto a carico loro le spese di lite dei terzi chiamati e per aver ritenuto infondata la domanda svolta nei confronti dei terzi chiamati.
Gli appellati Vi.Cl., Vi.Ra., Sa.Le. e l’agenzia VISAV, nonché Ba.Wa. e Ba.Ro., relativamente alla domanda di condanna degli amministratori per mala gestio, riproposta in via di appello incidentale da Be.Gi. e Ar.Br. rilevavano che non sussisteva più interesse a tale pronuncia, non essendo stata impugnata quella di rigetto della domanda di usucapione.
Con sentenza del 22.12.2016, la Corte d’appello di Venezia rigettava gli appelli principale ed incidentale, regolamentando tra le parti le spese di lite, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) andava respinta la pretesa del ristorante di mantenere la struttura nell’area condominiale, perché il diritto d’uso invocato riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli), cioè facilmente rimovibile, mentre la struttura in contestazione appariva stabile ed infissa;
2) la decisione assunta nel diverso procedimento in ordine alla sussistenza del diritto di uso non appariva idonea a costituire un precedente vincolante per questo procedimento, considerato che era stata resa solo nei confronti del condominio e di alcuni condomini, e non di tutti i singoli condomini che erano parti dell’odierna procedura.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la BI.BO s.n.c. di B.L. & C., sulla base di un unico motivo.
Le controparti hanno resistito con un unitario controricorso, fatta eccezione per Z.A., + ALTRI OMESSI, i quali non hanno svolto difese.
In prossimità dell’adunanza camerale i resistenti hanno depositato memoria illustrativa.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, va evidenziato che, per quanto difetti del tutto la prova dell’avvenuta notifica del ricorso nei confronti di Z.A., di H.S. e di M.P. e la notifica dello stesso non risulti perfezionata nei confronti di N.S., di Vr.Le.Pr., di K.D. e di Ve.An. (in relazione ai quali difetta la cartolina, risultando in atti solo l’immissione del plico in cassetta), non occorre, in applicazione del principio di economia processuale, procedere alla rinnovazione delle notifiche, alla luce dell’esito del ricorso.
Invero, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020).
1.1. Del pari in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il controricorso. Invero, al controricorso si applica la disposizione dell’art. 365 c.p.c. in base alla quale si richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell’atto da parte di avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, in particolare, il requisito di specialità della procura implica l’esigenza che questa riguardi, ex professo, il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata. Ne consegue, come necessario corollario, che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, e, pertanto, è inammissibile un controricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell’atto di citazione o della comparsa di primo grado (Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006).
Nel caso di specie, i resistenti si sono costituiti sulla base della procura speciale apposta in calce alle comparse di costituzione e risposta di primo grado.
Del resto, nel giudizio di cassazione, il nuovo testo dell’art. 83 c.p.c. secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine od in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 (ovvero, il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati, come quello in esame (essendo stato l’atto di citazione introduttivo del giudizio notificato il 23.3.2007), anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall’art. 83 c.p.c., comma 2, (Sez. 3, Sentenza n. 18323 del 27/08/2014; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 20692 del 09/08/2018).
2. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver la corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo le domande riconvenzionali dei convenuti, l’aveva condannata al risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi salienti, l’atto di appello, onde porre questa Corte nelle condizioni di verificare se avesse effettivamente formulato uno specifico motivo di gravame con riferimento alla sua condanna al risarcimento dei danni per occupazione sine titulo.
E’ vero che la ricorrente ha denunciato un error in procedendo, ma è altrettanto vero che la parte che impugna una sentenza con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione (o su un motivo di appello) ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità, di specificare in quale atto difensivo o verbale di udienza l’abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, e quindi la decisività della questione, e perché, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il potere-dovere della Corte di esaminare direttamente gli atti processuali non significa che la medesima debba ricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Sez. U, Sentenza n. 11730 del 14/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 978 del 17/01/2007).
In secondo luogo, il presupposto di partenza dell’intero ragionamento sotteso al motivo è errato. Invero, la BI.BO. s.n.c. sostiene che la corte territoriale, una volta “accertata e dichiarata l’esistenza del diritto d’uso esclusivo” in capo ad essa, avrebbe dovuto “pronunciarsi necessariamente – e coerentemente – anche sulla richiesta di riforma della sentenza appellata nella parte in cui” la “condannava al pagamento dell’indennità occupazione” (pag. 9 del ricorso). Tuttavia, la detta corte ha sì evidenziato che la questione relativa all’esistenza del diritto di uso esclusivo era già stata sollevata in primo grado e, come tale, non era tardiva, ma ha altresì posto in rilievo che il diritto d’uso in oggetto “riguardava solo materiale non infisso (sedie e tavoli, cioè materiale facilmente rimovibile), mentre la struttura in esame appare stabile ed infissa” (pag. 18 della sentenza), rigettando, per l’effetto, la domanda attorea.
In terzo luogo, va ricordato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).
3. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia va adottata in merito alle spese del presente giudizio, essendo risultato il controricorso inammissibile.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.
PQM
LA CORTE
– dichiara inammissibile il ricorso;
– dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione tenutasi con modalità da remoto, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021