Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4043 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4043 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE
MATERIALE
sul ricorso 13587-2017 proposto da:
MARTINA ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO PASCA (telefax 0833914845 ; p.e.c. pasca.antonio@ordavvle.legalmaillt);

– ricorrente —
contro

EQUITALIA SUD S.P.A- già EQUFTALIA F.I.R. –

P.I.

11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata c difesa dall’avvocato
GIOVANNI GRECO;

Data pubblicazione: 20/02/2018

- intimata e contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in

CARTOLARIZZ A ZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO
SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE NIATANO,
EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– intimato avverso l’ordinanza n. 10745/2017 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

rilevato:
1. che Adriana Martina chiede la correzione dell’errore materiale
contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 10745 del 2017 che, nel
liquidare le spese processuali in suo favore, poste a carico di Inps ed
Equitalia sud in solido, aveva omesso di disporne la distrazione in
favore del proprio difensore avv. Pasca, dichiaratosi antistatario;
2. che l’Inps ed Equitalia sud s.p.a. sono rimasti intimati e Adriana
Martina ha depositato con la memoria ex art. ex art. 380 bis comma 2
c.p.c. l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta all’Inps;
3. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Ric. 2017 n. 13587 sez. ML – ud. 11-01-2018
-2-

proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ’ DI

Considerato:
1. che il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. U, 7/7/2010 n. 16037, Cass.
11/04/2014 n. 8578) che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di
distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in

procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e
288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non
potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda
autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il
disposto dell’art. 93 cod. proc. civ., comma 2 – che ad essa si richiama
per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del
difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del
principio costituzionale della ragionevole durata del processo,
garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di
ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi
dell’art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce
della Corte di cassazione;
2. che sussiste nel caso il denunciato errore materiale, poiché
risulta dal contenuto del controricorso, ritrascritto nel ricorso in
esame, che il difensore avv. Pasca aveva chiesto la distrazione delle
spese dichiarandosi anticipatario, mentre la sentenza resa all’esito non
si è pronunciata sul punto;
3. che deve quindi procedersi alla richiesta correzione ex art. 391
bis c.p.c., nei termini di cui in dispositivo;
4. che la natura del procedimento preclude ogni provvedimento
sulle spese (v. Cass. n. 3566 del 2016, Cass. S.U. n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 13587 sez. ML – ud. 11-01-2018
-3-

assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal

dzispone che la sentenza n. 10745 del 2017 della Sesta sezione civileLavoro venga corretta, aggiungendo in calce al dispositivo, dopo “di
legge”, l’inciso “da distrarsi in favore dell’avv. Antonio Pasca,
dichiaratosi antistatario”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.1.2018

Lì 1/ 1-71`)

Pie o urzio, Presidente

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