Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4043 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25628-2008 proposto da:

F.C. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di erede di

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso l’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato

CONTE GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il

06/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 6 giugno 2008,, la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato la domanda di equa riparazione formulata da F.C. in relazione ad un processo d’opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti suoi e del padre G. a favore della Carispaq s.p.a., promosso con atto del 27.4.95 innanzi al Tribunale di Avezzano e definito con sentenza dell’8.6.2006.

Ha fondato il diniego sul rilievo che l’istante, già destinatario jure proprio della liquidazione dell’equa riparazione in relazione al processo presupposto, disposta con decreto della medesima Corte territoriale: confermato in Cassazione con sentenza n. 6280/2007, aveva agito in qualità d’erede del padre F.G., che era stato parte del processo per un solo giorno, essendo deceduto lo stesso giorno in cui gli era stata notificata l’ingiunzione, e non poteva aver perciò patito sofferenze connesse alla durata del processo, trasmissibili jure successionis.

F.C. ha impugnato questo decreto col presente ricorso per cassazione affidato a due mezzi.

Ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 81, 99100 e 11 c.p.c. e correlato vizio di motivazione su punto decisivo della controversia. Ascrive al giudice d’aver erroneamente ritenuto che egli avesse agito in giudizio jure successionis per il processo in cui era stato parte il padre per un solo giorno, laddove la sua domanda mirava all’equa riparazione spettantegli in qualità di erede del padre, parte sostanziale della pretesa fatta valere in quel giudizio.

Il Ministero intimato deduce l’infondatezza del motivo. Il motivo è privo di giuridico fondamento.

Pacifico che il padre dell’istante e suo dante causa non ha assunto la veste di parte processuale nel giudizio presupposto, il ricorrente non può far valere, in qualità di erede, un diritto mai venuto ad esistenza in favore del de cuius. Egli, come emerge dalla narrativa della vicenda presupposta, si costituì in giudizio, cumulando in unica veste processuale la duplice posizione sostanziale di debitore nonchè di figlio del genitore-condebitore, qualità quest’ultima di erede assunta prima ancora che il processo avesse inizio. Non avendo dunque coltivato la lite costituendosi quale successore della parte processuale deceduta, non può rivendicare la successione in un diritto che, mai sorto, non può essergli perciò trasmesso per via ereditaria. Tale successione opera in relazione ad processo oggettivamente irragionevole che abbia procurato danni a chi vi abbia effettivamente partecipato. La richiesta riparatoria dell’erede presuppone tale partecipazione e dunque non è ammessa se egli abbia partecipato jure proprio al processo facendo valere le ragioni relative alla posizione sostanziale in cui è subentrato jure successionis.

Le considerazioni che precedono, travolgono l’esame del secondo motivo, che ribadisce le precedenti censure, e comportano il rigetto del ricorso con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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