Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4043 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4043
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24634/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.F., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dagli
avvocati FRANCESCO LUBRANO, SALVATORE CHIMIENTI e OSCAR SABELLICO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4233/33/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 06/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di D.V.F. di cartella esattoriale, portante Irpef relativa all’anno 2005, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. della Campania, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso. In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova della notificazione degli atti prodromici alla cartella (avvisi di accertamento per gli anni 2005 e 2006), non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla raccomanda con la quale si comunica l’avvenuto compimento delle suddette formalità (cad.)
2. Il contribuente resiste con controricorso.
3. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rigettate preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente non riscontrandosi la dedotta violazione dell’art. 360 bis c.p.c., il ricorso è manifestamente fondato.
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente premesso, in fatto, che la notificazione degli avvisi di accertamento era avvenuta ex L. n. 890 del 1982, con il servizio postale, per compiuta giacenza, come documentato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio (attestanti il compimento da parte dell’agente postale, di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8, commi 2 e 3 della citata norma), deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto non provata la regolarità del procedimento notificatorio per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento con la quale si comunicava l’avvenuto compimento delle dette formalità (CAD)
2.1. La censura è manifestamente fondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 26088 del 30/12/2015) la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale. Ed invero, ai sensi dell’invocato L. n. 890 el 1992, art. 8, per la ritualità della notificazione è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) nella specie, risultante, per come incontestato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania affinchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese processuali.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017