Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4043 del 01/03/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 4043 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

EQUITALIA Marche s.p.a., agente della riscossione per la provincia, tra le altre,
di Ancona, in persona del suo amm.del. 1.r.p.t., rappr. e cif. dall’avv. Massimo Belelli,
elett. dom. in Roma presso lo studio dell’avv. Maria Chiara Morabito, via Benaco
n.5, come da procura in calce all’atto
-ricorrente Contro
v-

Fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c., nonché dei soci ill. resp. Ciavattini
Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli Rosanna, in persona del curatore fallimentare
p.t., rappr. e dif. dall’avv. Manola Micci del foro di Ancona, elett. dom. presso
Antonia De Angelis, in Roma, via Portuense n.104, come da procura a margine
dell’atto
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Data pubblicazione: 01/03/2016

controricorrente per la cassazione del decreto Trib. Ancona 14.5.2009, cron. 2811 (R.G. 1485/08);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15 gennaio
2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

Il PROCESSO
Equitalia Marche s.p.a., agente per la riscossione dei tributi, impugna il decreto
Trib. Ancona 14.5.2009, con cui, in conferma del decreto reiettivo sul punto del
competente giudice delegato nel fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c., nonché
dei soci illimitatamente responsabili Ciavattini Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli
Rosanna, venne rigettata la sua opposizione ai sensi dell’art.98 1.fall., volta
all’ammissione allo stato passivo ed in privilegio di quella procedura del credito (già
insinuato per complessivi 252.262,19 euro e tra gli altri) riferito all’IRAP dovuto dalla

Il mancato riconoscimento del privilegio, richiesto ex art.2752 cod.civ., fu
motivato dal tribunale per l’implicito mancato collegamento di rinvio della norma
civilistica all’IRAP stessa, già nel co.1 della disposizione del cit. art. cod.civ. e la non
corrispondente base imponibile, trattandosi non di imposta sul reddito bensì a
carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto da un’attività economica
autonomamente organizzata, in non perfetta continuità con la redditualità positiva,
ben potendo essa applicarsi anche in difetto di un utile dell’attività medesima ovvero
altresì nel caso di perdita. Il decreto ha poi negato che l’innovativa previsione di cui
all’art.39 del d.l. 159/2007 potesse disporre anche per le situazioni pregresse,
escludendo ogni continuità normativa con la soppressa ILOR e peraltro, in esordio,
dando atto che la curatela aveva ammesso di “aver erroneamente eccepito la prescrkione del
credito tributario per euro 12.002,93”, pari alla quota IRAP.
Il ricorso è affidato ad un motivo, cui resiste la curatela con controricorso. Il
ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2752
coc.civ., avendo l’IRAP sostituito l’ILOR ed essendo stata istituita con legge statale,
a conferma della continuità fra le due imposte e dunque della spettanza anche a
quella più recente del privilegio, avendo erroneamente negato il tribunale la natura
di disposizione di interpretazione autentica dell’art.2752 cod.civ. all’art.39 del
collegato alla legge finanziaria del 2008.

Il motivo è fondato. Con recenti pronunce, al cui principio di diritto si intende dare
continuità, questa Corte ha invero statuito che il privilegio generale sui mobili, per
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udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Immacolata Zeno
che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e,
sussistendo i requisiti di cui all’art. 384, co.2, u.parte, cod.proc.civ. (nella formula
applicabile), in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito con il riconoscimento con il grado di privilegio generale
mobiliare previsto dagli artt. 2752 co. 1 cod.civ. e 2778 n. 18 cod. civ. al credito
insinuato al passivo del Fallimento intimato — per IRAP — dal ricorrente, il solo
prospettato in questa sede.
In ragione della solo recente acquisizione di più univoci orientamenti
giurisprudenziali quanto alle questioni oggetto di controversia, tenuto conto
dell’epoca della domanda e delle decisioni assunte nel procedimento, sussistono
giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,
ammette il creditore al passivo del Fallimento Ciavattini Giancarlo & c. s.n.c.,
nonché dei soci il. resp. Ciavattini Giancarlo, Bigelli Paola e Bigelli Rosanna in via
privilegiata ai sensi di cui in motivazione, quanto al credito per IRAP; dichiara
l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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quanto riguarda l’IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla
intervenuta modifica dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., che ha esteso il privilegio
a tale credito, ad opera dell’art. 39 del d.l. 10 ottobre 2007, n. 159, conv. con modif.
nella legge 29 novembre 2007, n. 222, dovendosi ritenere la previsione del privilegio
implicitamente inclusa in tale norma, in forza di una consentita interpretazione
estensiva della stessa, come confermato dall’art. 23, comma 37, del d.l. del 6 luglio
2011, n. 98, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Né su tale
interpretazione ha inciso la dichiarazione di incostituzionalità dell’ultimo periodo del
comma citato (e del comma 40) ad opera della sentenza della Corte costituzionale del
4 luglio 2013, n. 170, i cui effetti devono ritenersi limitati all’ipotesi in cui le
menzionate norme consentivano, in epoca successiva alla maturazione della
preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai
crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non si
estendono ai casi in cui tale preclusione non si sia ancora verificata, per l’essere ancora
in corso l’accertamento del passivo (Cass. 25932/2015; 15142/2015; 12050/2015;
26125/2013; conf. già a 11417/2012), come, nel caso di specie, in pendenza di
opposizione allo stato passivo. E a sua volta Cass. 25242/2010 aveva chiarito,
condivisibilmente, la spettanza di detta causa di prelazione alla stregua di
un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 cod.civ., in quanto
giustificata sia dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del
reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di
assolvere i loro compiti istituzionali, sia dalla causa del credito, avente ad oggetto
un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla
medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2016.

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