Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4041 del 20/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4041 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso iscrito al nr. 9124-2017 proposto da:
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI
DEI GIORNALI QUOTIDIANI “FIORENZO CASELLA”, in
persona del suo Presidente, elettivamente domiciliato in RONL-k, VIA
CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato NIARCO
ANNECCHINO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ANTONELLO ANDREA, BAZZOLO PAOLO, BIGON GIANNI,
FATTONI GIOVANNI, FRANCO DORINO, MENAPACE
FRANCO, NIINAZZATO GIAMPAOLO, MORO LORENZO,
PALLARO ALDO, ALDO PAVAN, PAVAN DINO, PESCANTINI
DANIELE, PISTORE ALVISE, SIMONE SALVATORE, SOLLINI
NIARGHERITA, SQUARCINA LIVIO, ZAMPIERI AVELLINO,

Data pubblicazione: 20/02/2018

e iriiivarnente domicillati in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78,

presso lo studio dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentati e
difesi dagli avvocati FRANCESCO PAVAN, DIMITRI GIROTTO;

– controricorrenti –

BIGINATO FEDERICO, CARRARO LOTUS MARIA, CELIO
DANIELE, DANIELE -[TO PIERANDREA, SGABELLO
CRISTINA, SETTIMO FERDINANDO;

– intimati per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 237/2017 del
TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONJV che
chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso, con le conseguenze
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RILEVATO
che, con sentenza del 6 aprile 2017, il Tribunale di Padova, chiamato a
pronunziarsi sulla domanda proposta da Andrea Antonello e altri 22 nei
confronti del Fondo Nazionale di Previdenza per i Lavoratori dei
Giornali Quotidiani “Fiorenzo Casella” avente ad oggetto la restituzione
delle somme prelevate sulla pensione integrativa in godimento dei
predetti ricorrenti erogata dal predetto Fondo per effetto dell’elevazione
dal 25 al 50% del contributo temporaneo di solidarietà previsto a carico
di una quota dei trattamenti in questione prevista dall’accordo sindacale

Ric. 2017 n. 09124 sez. ML – ud. 20-12-2017
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nonché contro

del 19.7.2013, ritenuta la propria competenza per territorio, accoglieva la
domanda;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto, sia pur
implicitamente, la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 444
c.p.c., che prevede la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione

assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c., che tuttavia non distingue
tra quelle propriamente obbligatorie e quelle

attinenti a forme

previdenziali derivanti da contratti o accordi collettivi, così da rendere
ammissibile anche per queste ultime operante la medesima previsione e,
nel merito, l’illegittimità del prelievo in difetto di una norma che
autorizzi tale misura per la dichiarata finalità di assicurare la tenuta
finanziaria del Fondo ed una solidarietà intergenerazionale tra pensionati
e iscritti, finalità del resto non perseguibile, per l’irreversibile riduzione
del numero dei lavoratori attivi, con tale misura, da ritenersi, per di più,
attesa la prevista operatività sui rapporti in corso, tale da determinare
una irragionevole sproporzione tra contributi versati e trattamento
percepito;

che, innanzi a questa Corte, impugna tale decisione, con ricorso per
regolamento di competenza, il Fondo, articolando un unico motivo, poi
illustrato con memoria;

che degli originari ricorrenti si costituivano Andrea Antonello, Paolo
Bozzolo, Gianni Bigon, Giovanni Fattoni, Dotino Franco, Franco
Menapace, Gianpaolo Minazzato, Lorenzo Moro, Aldo Pallaro, Aldo
Pavan, Dino Pavan, Daniele Pescantini, Alvise Pistori, Salvatore
Simone, Margherita Sollini, Livio Squarcina, Avellino Zampieri
chiedendo il rigetto del ricorso;

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ha residenza l’attore per le controversie in materia di previdenza e di

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che il Pubblico Nlinistero ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto
del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il Fondo ricorrente, nel denunciare la

lamenta la non conformità a diritto della statuizione implicitamente resa
dal Tribunale sull’eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata
disattendendo la previsione di cui all’art. 442, comma 2, c.p.c. per cui
con riguardo alle controversie attinenti, come nel caso di specie,
all’inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da
contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni del capo primo
di questo titolo dettate dall’art. 413, comma 7, c.p.c. che rinvia all’art. 18
c.p.c. e così al foro generale delle persone fisiche;

che il motivo è fondato, dovendo, in base al disposto dell’art. 442,
comma 2, c.p.c., che ha riguardo a controversie diverse da quelle in
materia di previdenza obbligatoria di cui al comma 1 dello stesso
articolo, alle quali, diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico
Ministero, non sono riconducibili quelle attinenti agli obblighi di
assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi, trovare
applicazione il criterio residuale di cui all’art. 413, comma 7, c.p.c., per
cui la competenza per territorio per le controversie non contemplate ai
commi precedenti del medesimo articolo va definita in base al criterio
generale di cui all’art. 18 c.p.c., ovvero con riguardo al foro del
convenuto, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo
convenuto il Fondo ed avendo questo la sua unica sede in Roma, in
quella circoscrizione andava radicata la competenza;

Ric. 2017 n. 09124 sez. ML – ud. 20-12-2017
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violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 413, 442 e 444 c.p.c.,

che, pertanto, il ricorso va accolto con declaratoria di competenza del
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, che provvederà
anche per l’attribuzione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, giudice del

termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017

lavoro, che deciderà anche sulle spese del presente regolamento. Fissa il

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