Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4041 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, sez. 7, n. 14 del 26/3/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente ripropone in sostanza la tesi secondo cui tutti gli esercenti arti e professioni sono assoggettati all’IRAP. 1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, periodo primo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del citato D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole che – secondo il giudice tributario – non potrebbe essere valutata come autonomamente organizzata quella attività rispetto alla quale sia determinante il ruolo dell’esercente.

2.1.- Il mezzo è inammissibile.

E’ vero infatti che, secondo questa Corte, il concetto di autonoma organizzazione non postula che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, nè assume alcun rilievo, ai fini dell’esclusione di tale presupposto, la circostanza che l’apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (Cass. 5011/07).

Tuttavia è assorbente il rilievo che la sentenza impugnata contiene l’accertamento in fatto, non specificamente censurato, che il ricorrente esercitava la propria attività “senza aiuto di terzi, in assenza di studio professionale, e senza apporto di beni”.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

 

 

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