Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4041 del 18/02/2011

Cassazione civile sez. I, 18/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 18/02/2011), n.4041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20000-2008 proposto da:

COMUNE DI MONTEREALE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso

lo STUDIO SABATINI-SINAGRA-SANCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FOGLIETTI FABRIZIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositato il

22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FOGLIETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 24 febbraio 2008 la Corte d’appello di Campobasso ha rigettato la domanda di equa riparazione, formulata dal Comune di Montereale in relazione ad un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa nei confronti di F.M. innanzi al Tribunale di L’Aquila con citazione del gennaio 1997 e definita, con sentenza del luglio 2005 passata in giudicato.

Il diniego si fonda, quanto al danno patrimoniale indicato nella misura degli interessi moratori maturati a favore della controparte in quel giudizio nel periodo eccedente la ragionevole durata, sul fatto che il Comune, già dal 1997 aveva riconosciuto la debenza degli interessi spettanti alla ditta creditrice ai sensi degli artt. 35 e 36 del capitolato speciale nel medesimo importo che era stato quindi liquidato dal Tribunale, ed avrebbe di conseguenza potuto pagare tale somma tempestivamente, e quanto al pregiudizio non patrimoniale sul rilievo, assorbente, che la delibera autorizzativa del giudizio di equa riparazione non conteneva alcun riferimento a questa componente.

Il Comune di Montereale ha impugnato questo decreto col presente ricorso per cassazione affidato a due mezzi ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ha resistito il Ministero della Giustizia con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e correlato vizio di motivazione ed ascrive alla Corte territoriale l’errore consistito nell’aver escluso la ricorrenza del danno patrimoniale, pur in presenza dell’accertato ritardo nella definizione della controversia, sull’assunto che la quantificazione degli interessi era stata riconosciuta nel giudizio presupposto sin dal 1997 dallo stesso Comune, in condizione perciò di pagare tempestivamente. Agli atti non esisterebbe tale documentazione, bensì un atto tecnico di parte redatto da un consulente, incaricato di contestare la revisione prezzi chiesta dalla ditta attrice.

Con il conclusivo quesito di diritto si chiede se costituisca danno indennizzabile quello consistente negli interessi maturati sulla sorte capitale in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo eccedente la ragionevole durata e ciò anche se le doglianze, inserite in un più ampio contesto di ragioni, siano suscettibili di alea per le risultanze acquisite in giudizio.

Il Ministero controricorrente deduce l’inammissibilità del motivo sia perchè richiama documentazione genericamente indicata, e non è in parte qua autosufficiente, sia perchè mira ad un riesame del merito.

Il motivo è inammissibile laddove fonda la censura sul richiamo ad atti e verbali di causa, di cui non riproduce il testo, da cui emergerebbe la contestazione sulla debenza degli interessi moratori spettanti a favore della ditta appaltatrice ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R.. Per il principio di autosufficienza che governa il ricorso per cassazione, il contenuto della documentazione richiamata a sostegno delle censure deve essere trascritto quanto meno nelle parti che interessano, e devono essere indicati fase ed atto della sua produzione. Il motivo in esame viola tale regola. E’ infondato nel resto. E’ incontroverso che il presunto danno patrimoniale corrisponda esattamente alla somma che il Comune istante era in condizione di versare alla controparte in corso di causa, e sin dall’instaurazione del processo presupposto, in quanto trattavasi di accessori del credito, certi ed indiscussi nell’an e nel quantum. La circostanza, verificata in punto di fatto dalla Corte di merito, elide il nesso causale fra l’eccesso di durata riscontrato ed il pagamento sostenuto per quella componente del credito, in altri profili controverso. A questa ratio deciderteli, peraltro, il quesito di diritto non è pertinente.

Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine al rigetto della domanda d’indennizzo riferita al danno non patrimoniale, pronunciata sull’asserita non riferibilità alla sua proposizione della delibera municipale autorizzativa del giudizio di equa riparazione. Il controricorrente deduce infondatezza anche di questo motivo.

La censura ivi espressa è fondata.

La procura rilasciata all’avv. Fabrizio Foglietti – difensore del Comune – per l’introduzione del giudizio di equa riparazione non ne circoscrive l’ambito. Richiama genericamente nel suo testo la Delib.

Giunta Comunale 2 aprile 2007, n. 48, ma senza specificare oggetto e limiti del giudizio da intraprendere. In questo contesto,la proponibilità nel suo alveo della domanda in ciascuna delle sue ordinarie componenti appare indubbia, attesa l’irrilevanza dell’indagine sul contenuto della delibera autorizzativa. L’esame del giudice avrebbe, infatti dovuto arrestarsi alla sola verifica della sussistenza nel soggetto che aveva dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica della veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa – v. Cass. n. 28662/2008. Insomma alla regolarità della procura, che nel caso di specie è indiscussa.

Il conseguente accoglimento del motivo comporta la cassazione del decreto impugnato con rinvio degli atti alla Corte d’appello di Campobasso che esaminerà nel merito la domanda di equa riparazione avente ad oggetto il danno non patrimoniale chiesto dall’ente istante e provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2011

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