Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4041 del 16/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 16/02/2021), n.4041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1580-2015 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati DONATELLA MORAGGI, MARIA LETIZIA

NUNZI, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/07/2014 R.G.N. 183/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DONATELLA MORAGGI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna ha parzialmente accolto la domanda di R.L., titolare di pensione diretta Inail dal 1968 e di pensione di reversibilità erogata dall’Inpdap dal 1983, domanda volta a percepire l’indennità integrativa spediale, revocatale dall’Inail con provvedimento del 1984, sulla pensione diretta, oltre che su quella di reversibilità.

La Corte territoriale ha rilevato che, in conformità a pronunce della Cassazione, il divieto di cumulo non era venuto meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993, ma la Corte Cost. aveva riconosciuto il diritto a percepire sul secondo trattamento l’indennità limitatamente all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In applicazione di tale principio ha condannato l’Inail a corrispondere l’indennità integrativa speciale sulla pensione diretta Inail nella misura corrispondente al trattamento minimo previsto per il FPLD.

2. Avverso la sentenza ricorre l’Inail con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. La R. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Inail denuncia violazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99, comma 2, della L. n. 843 del 1978, art. 17.

Rileva che la Corte aveva omesso di valutare che la pensione integrativa diretta erogata dall’Inail alla ricorrente fin dal 1968 era sempre stata superiore al cd. minimo Inps e che, pertanto, nulla spettava alla R..

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte esaminato l’eccezione di prescrizione sollevata fin dal primo grado e ribadita in appello.

5. Deve essere accolto il primo motivo, restando assorbito il secondo.

6. Va rilevato che il divieto assoluto di cumulo è stato ritenuto parzialmente incostituzionale dal Giudice della legga che, con la sentenza n. 494 del 1993, ha affermato che le rationes decidendi poste a fondamento della sent. N. 172 del 1991 (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L. n. 843 del 1978, art. 12 nella parte in cui non prevede che, così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti) e della sent. N. 307 del 1993(recante identica declaratoria di illegittimità, ma con riguardo alla L. n. 773 del 1982, art. 16 in tema di previdenza per i geometri) ricorrono interamente anche con riguardo al D.P.R. n. 99 del 1992, art. 92, comma 2, (testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), secondo cui “al titolare di più pensioni o assegni l’indennità integrativa speciale compete a un solo titolo”. Anche tale norma, pertanto, è costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 36 Cost., nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con la successiva sentenza n. 197 del 2010 la Corte Costituzionale ha ribadito il principio che, nei confronti dei titolari di due pensioni, il cumulo delle indennità integrative speciali resta vietato, sia pure con il correttivo del riconoscimento del diritto alla riscossione della detta indennità anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla misura necessaria per l’integrazione all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

7. Nella fattispecie in esame l’Inail ha eccepito che la pensione integrativa diretta erogata dall’Inail alla ricorrente fin dal 1968 era sempre stata superiore al cd minimo Inps. Tale accertamento circa la fondatezza di quanto rilevato dall’Istituto è mancato poichè la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha affermato, senza ulteriori verifiche, il diritto della ricorrente a percepire sul secondo trattamento l’indennità limitatamente all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

8. In accoglimento del primo motivo del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinchè venga effettuato detto accertamento.

Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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