Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4040 del 20/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4040 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 12009-2017 proposto da:
BASILICO LOREDANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POLLIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SASSI, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
GI & GI SAS DI PAGANI GIANCARLO & C., in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI
3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO FORTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARIO RAM UNDO,
ALESSANDRA LEONI;
– resistente per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 202/2007 del
TRIBUNALE di COMO, depositata il 06/04/2017;

(

Data pubblicazione: 20/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GH1NOY;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACAI,ONE
che chiede che codesta S.C. in camera di consiglio, dichiari

rilevato che:
1. Loredana Basilico ha proposto ricorso per regolamento di
competenza ex artt. 43 e 47 c.p.c., avverso l’ordinanza resa nel
procedimento pendente tra lei stessa e GI&GI s.a.s. di Giancarlo
Pagani & c. dal Giudice del lavoro del Tribunale di Como in data
5/4/2017, del seguente tenore: “Il Giudice, ritenuto necessario
chiedere chiarimenti al c.t.u. sulla relazione in atti al fine eventualmente
di verificare quali e quanti degli assegni già esaminati corrispondano
alle 5 tipologie di anomalia indicate nel ricorso, nonché di indicare gli
assegni in cui le ravvisate incongruenze siano tutte o in parte
contemporaneamente presenti, dispone la comparizione del c.t.u. per
l’udienza del 29/5/2017 ore 11:30”, nonché avverso il verbale di causa
che contiene detta ordinanza;
2. il ricorso, articolato in tre motivi (v. pg. 14 del ricorso: falsa
applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 75/I c. c.p.p.;
disapplicazione degli artt. 2 (ultima parte) , 24 e 111/I comma della
Costituzione, violazione degli artt. 88 e 96 I comma c.p.c. ) lamenta in
sostanza la mancata estinzione del giudizio di fronte al giudice del
lavoro, avendo la controparte esercitato anche l’azione civile
risarcitoria nel processo penale, con abuso dello strumento processuale
e dilatazione dei tempi di definizione, nonché l’omessa verbalizzazione
da parte del Cancelliere. Chiede (pg. 20 del ricorso) che sia dichiarata
preliminarmente l’inammissibilità e l’improcedibilità della domanda del
Ric. 2017 n. 12009 sez. ML – ud. 20-12-2017
-2-

inammissibile il ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge;

19.12.2014 di prosecuzione del giudizio civile risarcitorio innanzi al
Giudice del lavoro del Tribunale di Como; che, accertato l’abuso dello
strumento processuale da parte di Pagani Giancarlo – socio
accomandatario e legale rappresentante della GI & GI s.a.s. – sia
annullata l’impugnata ordinanza del Giudice del lavoro di Como e tutti

riassunzione e prosecuzione del giudizio sospeso; sia annullato il
verbale di causa del 5 aprile 2017, sottoscritto unicamente dal Giudice
del Lavoro e non dal Cancelliere; chiede che Pagani Giancarlo sia
condannato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ed al
risarcimento dei danni per irragionevole durata del processo; chiede
altresì che sia dichiarata la competenza per materia del Tribunale civile
di Como e che il Pagani sia condannato alle spese del giudizio;
2. GI & GI s.a.s. ha depositato memoria difensiva;
3. il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni
scritte, con le quali chiede che questa Corte dichiari l’inammissibilità
del ricorso;
4. la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter comma 2
c.p.c., nonché istanza ex art. 376 comma 2 c.p.c. di assegnazione alle
Sezioni unite, la cui valutazione è stata rimessa con provvedimento del
11.12.2017 a questa Sesta sezione- lavoro;
5. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
fonna semplificata
Considerato che:
1. dev’essere rilevata in fintine Iitis l’inammissibilità del ricorso .
Al presente giudizio (iniziato con ricorso depositato il 28.3.2007, v.
pg. 4 del ricorso per cassazione) si applica l’ art. 43 c.p.c. nella
formulazione anteriore alla novella introdotta dalla L. 18.6.2009, n.

Ric. 2017 n. 12009 sez. ML – ud. 20-12-2017
-3-

gli atti e provvedimenti pregressi emessi dal G.L. dalla data di

699, sicché il regolamento di competenza può essere proposto avverso
le sentenze.
Il provvedimento oggetto del ricorso nel caso non ha forma né
natura di sentenza, né ha l’idoneità a risolvere definitivamente la
questione di competenza davanti al giudice che lo ha emesso;

aggiungersi che l’ordinanza con cui il giudice monocratico respinga
(esplicitamente o implicitamente) l’eccezione di estinzione del processo
non ha natura sostanziale di sentenza in quanto revocabile ed è,
dunque, inidonea alla definizione del giudizio, sicché tale questione
può essere riproposta in sede decisoria senza che sia necessaria alcuna
riserva di gravame (Cass. n. 2837 del 12/02/2016);
3. né il regolamento di competenza è la sede processuale per far
valere la mancata estinzione del processo o le nullità processuali riferite
nel ricorso, considerato che in sede di regolamento di competenza
possono essere sollevate soltanto questioni relative alla competenza,
con esclusione di quelle che, riguardando la decisione della
controversia, non attengono in modo diretto e necessario alla
competenza, sia che si tratti di questioni processuali, sia che riflettano il
rapporto sostanziale dedotto in giudizio (v.Cass.13-06-2016, n. 12126);
4. il ricorso risulta quindi inammissibile, sicché il Collegio ritiene
di accogliere le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero;
5. la soluzione adottata, che impedisce l’esame del merito delle
questioni proposte, assorbe la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite;
6. la causa dovrà quindi essere riassunta, nel termine di legge,
davanti al giudice a quo (Giudice del lavoro di Como);
7.

la regolamentazione delle spese processuali segue la

soccombenza della ricorrente;

Ric. 2017 n. 12009 sez. ML – ud. 20-12-2017
-4-

2. con riguardo alla questione che viene posta, deve poi

8. sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.

dichiara inammissibile il ricorso. Rimette le parti di fronte al
Tribunale di Como, giudice del lavoro, innanzi al quale la causa dovrà
essere riassunta nel termine di legge. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 3.000,00 per
compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella
misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20.12.2017
Paola hinoy, Presidente

,

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA