Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4040 del 19/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 19/02/2010), n.4040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.F.C., elettivamente domiciliata in Roma, via

Boncompagni 71, presso l’avv. POMPA Giuliano Maria, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 47/4/04 del 30/11/04.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/1/10 dal Relatore Cons. Dr. Paolo D’Alessandro;

lette le conclusioni scritte del PM, che ha chiesto il rigetto del

ricorso per manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha respinto, quanto all’anno 1998, l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente ripropone in sostanza la tesi secondo cui tutti gli esercenti arti e professioni sono assoggettati all’IRAP. 1.1.- Il mezzo è manifestamente infondato.

In tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del citato D.P.R. (nella versione vigente dal 1^ gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 3676/07 ed altre).

L’erroneità del presupposto interpretativo su cui il ricorso si fonda ne comporta il rigetto.

2.- Si reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, essendosi la citata giurisprudenza di legittimità formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010

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