Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4040 del 18/02/2020

Cassazione civile sez. I, 18/02/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 18/02/2020), n.4040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26823-2018 proposto da:

E.P., rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO ROSSI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 10.8.2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso interposto da E.P., ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale in precedenza emanato dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto l’ E. affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che il provvedimento di rigetto dell’istanza di protezione internazionale emanato dalla Commissione territoriale non era stato integralmente tradotto in lingua inglese e quindi non era comprensibile per il richiedente.

La censura è inammissibile. Dalla lettura del decreto qui impugnato non si evince che essa fosse stata proposta dinanzi il giudice del merito, ed il ricorso non contiene alcuna indicazione circa l’effettiva proposizione di detta eccezione nella precedente fase processuale. Ne deriva l’inammissibilità della censura in ragione della sua novità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della Direttiva 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13 nonchè dell’art. 10 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato tanto la protezione internazionale che quella umanitaria ritenendo non credibile la storia del richiedente.

La censura è infondata. Il ricorrente non indica alcun elemento concreto che il giudice di merito non avrebbe valutato, ai fini della credibilità della narrazione, limitandosi ad affermare di aver riferito sempre la medesima versione dei fatti, senza quindi incorrere in alcuna contraddizione, tanto in occasione del colloquio svoltosi in sede amministrativa che negli atti successivi. In proposito, occorre ribadire che “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv.654674; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv.652549). La valutazione del giudice di merito circa la credibilità della storia riferita dal richiedente la protezione, pertanto, in tanto può essere censurata in Cassazione, in quanto il ricorrente non si dolga dell’apprezzamento in sè stesso, ma deduca in modo specifico l’omesso esame di fatti e circostanze che avrebbero potuto condurre il giudice stesso ad una conclusione diversa da quella in concreto assunta. In altri termini, la censura non può risolversi in un semplice vizio di insufficienza, incoerenza, contraddittorietà della motivazione, nè in una sostanziale richiesta di riesame del merito, ma deve avere ad oggetto l’omesso esame di fatti decisivi, nel rispetto del generale limite alla deducibilità del vizio di motivazione derivante dall’applicazione dell’360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 nonchè della sentenza della Corte di Giustizia n. 172/2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe considerato la situazione di guerra civile esistente in (OMISSIS).

La censura è infondata, poichè – a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente – il giudice di merito ha dato conto della situazione interna del Paese di provenienza del richiedente, affermando che, in base a quanto emergente dal report Amnesty International aggiornato a febbraio 2018, la violenza dovuta alla presenza di forze terroristiche non interessa l’intero territorio della (OMISSIS), ma solo alcune regioni specifiche, diverse da quella dalla quale l’ E. proviene. Sul punto, va osservato che quest’ultimo non deduce, nel proprio ricorso, di provenire da una delle aree indicate come a rischio dalla decisione impugnata ((OMISSIS)), per cui sotto tale profilo si registra anche un difetto di specificità della doglianza.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, artt. 2, 3,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare, ai fini della valutazione sulla credibilità della storia riferita dall’ E., la generale condizione del Paese di provenienza, caratterizzata dalla presenza di sette e società segrete, di persecuzioni a sfondo politico, di una illegalità diffusa nell’operato delle forze dell’ordine locali, e più in generale di uno stato di violenza ed insicurezza generalizzati, idonei a costituire rischio per la sicurezza delle persone.

La censura è inammissibile. Anche in questo caso, come per il secondo motivo di ricorso, esaminato in precedenza, il ricorrente non indica alcun elemento concreto che il giudice di merito non avrebbe valutato, ai fini della credibilità della sua narrazione. Non può, pertanto, ritenersi ammissibile una censura che, non rispettando i limiti di deduzione del vizio motivazionale imposti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, si sostanzi in una generica richiesta di riesame del merito. Nè è possibile rinvenire gli elementi di specificità che il motivo deve necessariamente presentare in una serie di allegazioni relative alla condizione interna del Paese di provenienza che vengano proposte in termini assolutamente sganciati dalla narrazione della specifica vicenda del richiedente la protezione.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente negato la protezione umanitaria, omettendo di considerare la condizione di vulnerabilità in cui il richiedente si trovava.

Anche questa censura è inammissibile per le stesse ragioni già esposte a confutazione del secondo e quarto motivo. L’ E. si limita ancora una volta a richiamare genericamente la situazione interna del Paese di origine, senza allegare alcuna circostanza idonea a comprovare una sua personale condizione legittimante ai fini del riconoscimento della forma di tutela in concreto invocata.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il giudice di merito non avrebbe tenuto conto, tanto ai fini della concessione della tutela sussidiaria che ai fini del riconoscimento di quella umanitaria, della situazione di grave instabilità sociale e politica della (OMISSIS).

La censura è inammissibile per le stesse ragioni già esposte a confutazione del secondo, quarto e quinto motivo: il generico richiamo alla situazione interna del Paese di origine non può, per i motivi già esposti, essere ritenuto sufficiente ai fini della prova della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della protezione, sussidiaria o umanitaria. Per la prima, infatti, occorre che sussistano in concreto indici di particolare gravità tali che la situazione di instabilità trasmodi, nell’intero Paese ovvero in specifiche aree di quest’ultimo, in un vero e proprio conflitto o comunque in uno stato di criticità e violenza idoneo a mettere a rischio la stessa incolumità e sopravvivenza delle persone; per la seconda, invece, occorre una particolare condizione di vulnerabilità o debolezza soggettiva del richiedente, ovvero una ragione specifica che ne attesti il definitivo radicamento nel tessuto sociale italiano.

Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, del Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati adottato a New York il 31.1.1967 e della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29.4.2004 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè il Tribunale avrebbe violato, nella valutazione delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione, i criteri prestabiliti dalle norme internazionali ed Eurounitarie.

La doglianza è infondata. Va ribadito, in linea di principio, che la persona che invoca la protezione, internazionale o umanitaria, dev’essere considerata come soggetto debole; le sue dichiarazioni, quindi, in base ai principi indicati dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (richiamati a pag. 14 del ricorso) non possono essere interpretate con particolare rigidità, ma vanno – al contrario – intese nel senso a lei più favorevole. Tuttavia, occorre anche sottolineare che tale criterio interpretativo di favore è condizionato alla credibilità del racconto, come gli stessi criteri di cui anzidetto precisano. Solo in presenza di una narrazione in sè stessa credibile, infatti, si giustifica il predetto trattamento di favore, poichè in assenza di credibilità non si può configurare la particolare condizione di debolezza del richiedente la protezione che costituisce il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento di una forma di tutela.

Da quanto emerge dalla motivazione del decreto di rigetto qui impugnato, non specificamente attinta, sul punto, dai vari motivi di ricorso sin qui esaminati, il racconto dell’ E. non è stato considerato credibile, non avendo il medesimo chiarito le dinamiche della morte della fidanzata, lo stupro che quest’ultima avrebbe subito all’interno della casa dei genitori dell’ E. ed alla presenza di questi ultimi, i quali non si sarebbero accorti di nulla, nonchè il fatto che non sia stato richiesto l’intervento della polizia locale e che alla fine del delitto sia stato accusato proprio il richiedente, che secondo le sue dichiarazioni si trovava in quel momento altrove. In presenza di questo generale giudizio di non credibilità, come già detto non specificamente contestato dai vari motivi del ricorso, l’ E. non può utilmente invocare alcun trattamento interpretativo di favore.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2020

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