Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 404 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 11/01/2017, (ud. 21/07/2016, dep.11/01/2017),  n. 404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5404/2014 proposto da:

P.M.G., C.M., S.S.,

F.C., PR.GA., T.A., F.G.,

G.D., PA.AL., R.M., CA.GI.,

RI.MA., A.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE BONETTI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato UMBERTO CANTELLI, giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS),

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), PRESIDENZA DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), MINISTERO

ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), in persona dei Ministri p.t.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1′

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.I., B.E., FI.CA.PA.,

D.D.G.B., CO.CA., F.G., CA.GI.,

RI.MA., C.M., PA.AL., A.V.,

T.A., R.M., PR.GA.,

P.M.G., F.C., S.S., G.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 47,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE BONETTI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato UMBERTO CANTELLI giuste procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 8/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/07/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato UMBERTO CANTELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto dei due ricorso, compensazione delle spese

e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. I medici indicati in epigrafe con capofila Ri.Ma. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7 gennaio 2014, con cui, per quanto interessa, è stato rigettato il loro appello avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma nel 2009 su una controversia introdotta da essi ricorrenti unitamente ad altri medici per ottenere il riconoscimento dell’adeguata remunerazione in relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in medicina nella situazione di mancata attuazione delle direttive 75/363 CEE e 82/76 CEE, recepite tardivamente soltanto con il D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi a partire dall’anno accademico 1991-1992.

p.2. Avverso il ricorso le Amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso, nel quale hanno svolto anche ricorso incidentale contro i medici D.I., B.E., Fi.Pa.Ca., D.D.G.B. e Co.Ca., nei cui riguardi la sentenza impugnata ha, invece, in riforma della sentenza di primo grado, accolto l’appello e riconosciuto fondata la domanda.

p.3. I medici nei cui confronti è stato proposto ricorso incidentale vi hanno resistito con congiunto controricorso.

p.4. I ricorrenti principali e i resistenti al ricorso incidentale hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato unitamente a quello principale, in quanto proposto contro la stessa sentenza.

p.2. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciato: “error in procedendo: sulla erronea qualificazione dei presupposti fattuali della pretesa creditoria – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

L’intestazione del motivo è in manifesta contraddizione con il paradigma dell’art. 360, n. 5, cui il motivo si dovrebbe correlare, atteso che si parla di erronea qualificazione di presupposti fattuali e non di omesso esame di un fatto decisivo. Inoltre, non è dato comprendere come l’evocazione del n. 5 possa coniugarsi con un “error in procedendo”.

L’illustrazione del motivo inizia, comunque, con l’evocazione della motivazione con cui la sentenza impugnata ha rigettato l’appello dei ricorrenti principali, sebbene reputando infondata la domanda sulla base di ragioni diverse da quelle opinate dal primo giudice e consistenti, come emerge da detta motivazione, nella mancata dimostrazione da parte loro, per non avere gli stessi dimostrato, a differenza degli altri medici a favore dei quali venne accolto l’appello, “con relative certificazioni delle Università interessate, l’anno di immatricolazione e/o la durata del corso di specializzazione” e, dunque, “la sussistenza di requisiti essenziali che legittimano al risarcimento”.

La critica alla motivazione si sostanzia nell’assunto che anche i medici ricorrenti, come gli altri, avevano prodotto a dimostrazione della durata della specializzazione seguita “una dichiarazione sostitutiva di notorietà e una missiva inviata alle controparti prima dell’instaurazione della controversia”, e, quindi, nell’evocazione di un passo motivazionale di Cass. n. 20870 del 2013, là dove si è osservato che la corte di merito: “non avrebbe potuto constatare la assoluta carenza di allegazione dei presupposti della prestazione resa, posto che nella specie era indiscutibile che l’allegazione vi era stata in via analitica per tutte le condizioni rilevanti per l’insorgenza del giudizio”. Dopo di che si sostiene che “con tale sentenza, dunque, la Corte di Cassazione ha precisato che la documentazione composta dalle certificazioni di notorietà sul tipo e sulla durata della scuola di specializzazione, come nel caso di specie, è tale da definire il quadro fattuale, in cui ritenere pacifici tutti i fatti fondanti la domanda”, nonchè che “l’autocertificazione, infatti, consiste in una dichiarazione sostitutiva di un diploma di specializzazione posseduto da tutti gli attori; fatto notorio appunto perchè attesta un fatto noto e riconosciuto dal stesse controparti, prima e durante il procedimento instaurato innanzi all’organo giudicante”.

Successivamente, nelle pagine 8 e 9 del ricorso e sino alle prime sette righe della pagina 10 si svolgono considerazioni sulle autocertificazioni, senza che emerga chiaramente qual è l’assunto giuridico che si vuole prospettare.

Nella pagina 10 e nella 11, si evocano non meglio individuate lettere di diffida e messa in mora inviate prima del giudizio alle quali “l’amministrazione” avrebbe risposto eccependo la prescrizione e riconoscendo in ciascuno dei medici un ex allievo specializzando, sicchè la prova ritenuta mancata dalla sentenza impugnata si sarebbe dovuta desumere dalla combinazione fra le emergenze delle autocertificazioni e delle lettere.

p.2.1. Il motivo, per come articolato, si rivela in primo luogo inammissibile, in quanto articolato in manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, cioè senza l’indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda, cioè delle autocertificazioni, delle lettere di diffida e messa i mora e delle lettere di risposta. L’onere indicato da detta norma, infatti, supponeva l’individuazione della sede del giudizio di merito in cui la produzione di detti documenti era avvenuta e, quindi, l’indicazione del se e dove esse fossero state prodotte in questo giudizio di legittimità (anche al fine del rispetto dell’ulteriore previsione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4). Nessuna di tali indicazioni viene fornita ed essa era indispensabile alla stregua di giurisprudenza consolidata della Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 22303 del 208 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008). In proposito, si rileva che solo per le lettere di risposta si fa riferimento ad un “doc. 11 del fascicolo di parte”, ma senza individuare di che fascicolo si tratti e senza che, peraltro, nemmeno in chiusura del ricorso si indichi la produzione di alcun fascicolo. Tali lettere, peraltro, come quelle di sollecito non risultano nemmeno identificate ed individuate e ciò meno che mai nel loro contenuto, nè tramite riproduzione diretta, nè tramite riproduzione riassuntiva indiretta, con indicazione della parte di documento in cui l’indiretta riproduzione troverebbe corrispondenza. Indicazioni queste anch’esse parte dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, secondo la citata giurisprudenza.

p.2.2. In ogni caso, il motivo, una volta ricondotto all’art. 360, n. 5, nel paradigma vigente, concretandosi nella pretesa omessa valutazione di documenti probatori, sarebbe estraneo al detto paradigma secondo la ricostruzione della norma fatta da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con la quale i ricorrenti non si confrontano nemmeno nella memoria).

p.2.3. Si aggiunga che la sentenza n. 20870 del 2013 concerneva un caso in cui il motivo di impugnazione in allora proposto riguardava un problema non già di attribuzione di valore probatorio alle autocertificazioni, bensì di non contestazione in giudizio dei fatti che ne erano oggetto, di cui nella illustrazione del motivo non si coglie alcuna argomentazione.

p.3. Con un secondo motivo si deduce “error in procedendo – vizio di motivazione sotto il profilo della erronea valutazione del material probatorio – art. 360 c.p.c., n. 5”.

Vi si sostiene che “in data 4 aprile 2013, prima dell’ultima udienza” la difesa dei ricorrenti aveva depositato “una nota con allegati i diplomi di specializzazione per ciascuna parte appellante” e, quindi, dopo aver nuovamente evocato, ma senza trarne in modo chiaro alcuna censura, Cass. n. 20870 del 2013 (il che si osserva sempre ribadendo il già rilevato significato di quella decisione), si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato detta documentazione.

p.3.1. La censura è nuovamente inammissibile, atteso che non si dice in che modo, in particolare se in cancelleria, la documentazione sarebbe stata depositata e nemmeno la si identifica e si dice se e dove sarebbe stata resa disponibile alla Corte territoriale; neppure si dice se e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Ne deriva la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non senza che debba osservarsi che detta documentazione, della cui considerazione non v’è traccia nella sentenza impugnata, bene sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale alla stregua del principio di diritto di cui a Cass. sez. un. n. 8203 del 2005, con cui i ricorrenti non si confrontano.

Inoltre, nuovamente verrebbero in rilievo, nei sensi indicati per il precedente motivo, Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

p.3.2. Nella parte finale dell’illustrazione si censura, come frutto di mancanza di attenzione alla documentazione prodotta, l’affermazione della Corte territoriale che, in relazione al ricorrente F.C. ha rigettato la domanda perchè iscritto ad un corso di medicina del lavoro a partire dall’anno accademico 1981-82, ma si tratta di censura non diretta a provocare la cassazione della sentenza perchè si sostiene che quella corte avrebbe espresso simile valutazione in presenza di mancanza di domanda del detto medico riguardo a detto corso di specializzazione (là dove, si rileva, la domanda relativa al corso di tisiologia, che invece vi era stata, è stata rigettata perchè non era stata prodotta la certificazione del diploma e della durata).

p.4. Con un terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norma di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – violazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per vizio di extra-ultra petizione”.

La tesi svolta nell’illustrazione è che vi sarebbe stata mancata contestazione del fatto della frequenza dei corsi di specializzazione e che, dunque, tale fatto sarebbe stato pacifico, sicchè la corte territoriale avrebbe errato a considerarlo bisognoso di prova.

p.4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non indica come e dove si era verificato l’atteggiamento di non contestazione, sicchè non solo risulta violare l’onere dell’art. 366 c.p.c., n. 6, ma anche, a monte, privo del requisito della specificità (Cass. n. 4741 del 2005, ex multis), cioè carente delle allegazioni evidenziatrici del detto atteggiamento.

p.5. Con il quarto motivo si prospetta “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”, ma anche questo motivo – in disparte l’evocazione del parametro dell’art. 115 c.p.c., non applicabile al giudizio – è inammissibile sempre per la stessa duplice ragione indicata a proposito del precedente.

Non si individuano nuovamente i termini della mancata contestazione e nè si indica se e dove essa si sarebbe verificata.

p.6. Il quinto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3 – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. – violazione degli artt. 345 e 324 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c. – violazione di norme processuali ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza per vizio di extra petizione”.

La tesi che vi si illustra parte sempre dall’assunto del tutto generico che le amministrazioni appellate, nel costituirsi in appello e resistere all’impugnazione dei medici, che riguardava l’erronea affermazione della estinzione del diritto fatto valere per prescrizione, con cui il giudice di primo grado aveva rigettato le domande, avessero riconosciuto “anche in secondo grado la qualità di medici specializzandi” dei ricorrenti.

Il motivo merita la stessa duplice valutazione e sorte dei due motivi precedenti, dato che non si individua come nell’atto di costituzione in appello detto atteggiamento sarebbe stato espresso, sicchè la deduzione è priva di specificità ed inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

p.7. Il ricorso principale è, pertanto, rigettato.

p.8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione all’art. 2935 c.c., nonchè delle direttive n. 75/362/CEE e 82/76 CEE in relazione al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257”.

Il motivo si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto per i medici contro cui il ricorso è proposto non maturata la prescrizione, in applicazione dell’orientamento inaugurato da Cass. n. 10813 del 2011 (e dalle sentenze gemelle nn. 10814, 10815 e 10816 del 2011), ma lo fa con argomenti che non sono in alcun modo idonei a superarlo, perchè non si preoccupano in alcun modo di farsi carico della ampie argomentazioni enunciate a sostegno di esso ed evocano in senso contrario un isolato precedente, Cass. n. 9071 del 2013, che le ignorò e che comunque è stato confutato da Cass. n. 16104 del 2013 per prima e, quindi, da consolidata giurisprudenza successiva di questa sezione e della Sesta Sezione – 3 (ex multis, Cass. (ord.) n. 17066 del 2013).

Il motivo appare, dunque, inammissibile alla stregua dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 e, pertanto, infondato giusta Cass. sez. un. n. 10951 del 2010.

p.8.1. Il ricorso incidentale è, pertanto, rigettato.

p.9. Le spese del giudizio di cassazione, nel rapporto processuale fra ricorrenti principali ed amministrazioni resistenti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Parimenti nel rapporto processuale fra ricorrenti incidentali e resistenti al relativo ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano sempre in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, oltre spese prenotate a debito. Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione ai medici resistenti al ricorso incidentale delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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