Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 404 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. un., 11/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/01/2011), n.404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 363 c.p.c., da:

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– ricorrente –

udita la a relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che asserendo di essere stata mal curata dal personale dell’Azienda Ospedaliera Fondazione (OMISSIS), B.A. F. ha chiesto di essere sottoposta a consulenza tecnica preventiva per accertare l’entità dei danni subiti e le relative responsabilità;

che l’Azienda Ospedaliera si è opposta, ma il giudice adito ha ugualmente accolto l’istanza ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha presentato ricorso ex art. 363 c.p.c., sottolineando a necessità di fissare dei presupposti ben precisi, anche perchè l’ammissione indiscriminata delle consulenze di cui all’art. 696 bis c.p.c., avrebbe potuto comportare la lesione di diritti fondamentali della persona, mettendola a rischio di subire in un’indebita invasione della propria sfera patrimoniale e personale;

che al fine, pertanto, di scongiurare simili eventualità, ha domandato alla Corte di voler “stabilire l’ambito applicativo dell’art. 696 bis c.p.c., e, se del caso, enunciare i seguenti principi di diritto:

A: in assenza del presupposto dell’urgenza, la consulenza tecnica preventiva, avente per oggetto diritti disponibili, non può essere disposta senza l’esplicito consenso dei soggetti nei cui confronti s’intenda avviare il procedimento, qualora il suo espletamento comporti l’invasione della loro sfera di libertà, patrimoniale o personale”;

B: in assenza del presupposto dell’urgenza, la consulenza tecnica preventiva non invasiva, avente per oggetto diritti disponibili, può essere disposta senza limiti anche senza l’esplicito consenso dei soggetti nei cui confronti s’intenda avviare il procedimento”;

che così riassunta la richiesta del PG, giova preliminarmente rammentare che l’istituto del ricorso nell’interesse della legge riecheggia la contrapposizione fra ius constitutionis e ius litigatoris, inteso il primo come l’espressione dell’interesse pubblico all’esatta interpretazione della legge ed, il secondo, come il diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio chiede il riconoscimento (C. Cass. SU 2010/1332);

che tenendo conto di tali differenti esigenze, il codice di procedura civile del 1865 aveva stabilito all’art. 519, che qualora le parti non avessero proposto tempestivo ricorso contro la sentenza (emessa in violazione o falsa applicazione della legge), il Procuratore Generale avrebbe potuto richiederne la cassazione senza effetti nei confronti delle parti cui, pertanto, l’annullamento eventualmente pronunciato dalla Corte non avrebbe potuto giovare, ma neppure nuocere;

che il codice del 1940 ha sostanzialmente riprodotto la normativa previgente, mantenendo così uno stretto collegamento fra la fattispecie concreta ed il ricorso del Procuratore Generale che, di conseguenza, non avrebbe potuto investire la Corte di quesiti generici o, comunque, privi ai attinenza al caso di specie, ma soltanto richiederle di rimediane all’errore commesso nella fase di merito, indicando quella che avrebbe dovuto essere la corretta conclusione della vicenda;

che il Legislatore del 2006 ha conservato l’istituto allo scopo di valorizzare la funzione nomofilattica della Corte, cui ha demandato un controllo ancora più ampio del precedente, stabilendo che il Procuratore Generale può presentare ricorso non soltanto nell’ipotesi di mancata impugnazione, ma pure nel caso di rinuncia ad essa ovvero di provvedimento non ricorribile o altrimenti impugnabile;

che malgrado tale allargamento, la novella legislativa ha però ribadito la necessità della correlazione ad un caso particolare, delimitando espressamente l’ambito della richiesta del PG alla enunciazione del “principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”;

che al la luce di quanto sopra, può pertanto confermarsi, la natura non impugnatoria del ricorso di cui all’art. 363 c.p.c., con la precisazione, però, che anche se non è in grado d’incidere sulla fattispecie concreta, non può tuttavia prescinderne, nel senso che il Procuratore Generale non può trarre occasione o spunto da una causa (magari ben decisa) per sollecitare l’interpretazione della Corte su questioni astratte o, in ogni caso, non pertinenti alla specifica vertenza;

che, infatti, sia il tenore letterale che la ratio e l’evoluzione storica della norma non lasciano dubbi sul fatto che la stessa non consente interventi ai tipo, per così dire, preventivo od addirittura esplorativo;

che il PG può, in altre parole, attivarsi soltanto nel caso di pronuncia contraria a legge per denunciarne l’errore e chiedere alla Corte di ristabilire l’ordine, chiarendo il reale significato e l’esatta portata della normativa di riferimento;

che in applicazione dei predetti principi, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso di cui si discute, atteso che il PG non ha denunciato alcun errore del giudice di merito, ma si è limitato ad invocare delle affermazioni generali ed astratte con, se del caso, la risposta a dei quesiti privi d’immediata rilevanza pratica nella causa, in cui la consulenza preventiva è stata disposta proprio su richiesta della parte sulla quale doveva essere eseguita, cosicchè appare da escludere, in mancanza di contrarie allegazioni al riguardo, che possa esservi stata una qualche apprezzabile invasione della sfera personale o patrimoniale della controparte.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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